Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione UE 2018/1801 riguardo allo scambio di dati sul DNA in Irlanda?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2018/1801 del Consiglio, adottata il 19 novembre 2018, autorizza l'Irlanda a partecipare allo scambio automatizzato di dati sul DNA con gli altri Stati membri dell'Unione europea. Questa decisione si basa sulla Decisione 2008/615/GAI, che disciplina la cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. L'Irlanda, dopo aver completato un processo di valutazione rigoroso (questionari sulla protezione dei dati, visita di valutazione e esperienza pilota con l'Austria), ha dimostrato di aver implementato pienamente le disposizioni sulla protezione dei dati previste dalla normativa europea. A partire dal 23 novembre 2018, l'Irlanda può quindi ricevere e trasmettere dati personali relativi ai profili del DNA per scopi di consultazione automatizzata e comparazione, secondo gli articoli 3 e 4 della Decisione 2008/615/GAI. Questa autorizzazione rappresenta un passo importante nell'integrazione dei sistemi di sicurezza europei, permettendo alle autorità competenti irlandesi di accedere ai database DNA di altri Stati membri e viceversa, nel rispetto dei più alti standard di protezione dei dati personali.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1801 del Consiglio, del 19 novembre 2018, relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati sul DNA
EN: Council Implementing Decision (EU) 2018/1801 of 19 November 2018 on the launch of automated data exchange with regard to DNA data in Ireland
Testo normativo
22.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 296/31
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1801 DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2018
relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati sul DNA
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera
(
1
)
, in particolare l'articolo 33,
visto il parere del Parlamento europeo
(
2
)
,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
(2)
L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio
(
3
)
dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
(3)
L'Irlanda ha informato il segretariato generale del Consiglio riguardo agli schedari nazionali di analisi del DNA cui vengono applicati gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI, e riguardo alle condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, della medesima decisione.
(4)
A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
(5)
L'Irlanda ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati sul DNA.
(6)
L'Irlanda ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria.
(7)
Una visita di valutazione ha avuto luogo in Irlanda e il gruppo di valutazione austriaco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.
(8)
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA.
(9)
Il 16 luglio 2018 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che l'Irlanda ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
(10)
Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati sul DNA, l'Irlanda dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.
(11)
L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione della decisione stessa, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.
(12)
Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati sul DNA al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.
(13)
La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, l'Irlanda può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 23 novembre 2018.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1
.
(
2
)
Parere del 24 ottobre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
3
)
Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (
GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12
).
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La Decisione UE 2018/1801 riguarda lo scambio automatizzato di dati sul DNA, la cooperazione transfrontaliera e la protezione dei dati personali secondo la Decisione 2008/615/GAI. È rilevante per autorità di polizia, agenzie di sicurezza e organismi preposti all'applicazione della legge che operano in ambito europeo, nonché per esperti di diritto della sicurezza e della privacy che affrontano questioni di interoperabilità dei sistemi biometrici e conformità normativa nel settore della giustizia penale.
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