Decisione (PESC) 2021/1799 del Consiglio dell'11 ottobre 2021 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
Qual è l'oggetto della Decisione (PESC) 2021/1799 e fino a quando rimangono in vigore le misure restrittive che disciplina?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2021/1799 del Consiglio dell'Unione Europea, adottata l'11 ottobre 2021, modifica e prolunga la precedente Decisione (PESC) 2018/1544 relativa alle misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche. Si tratta di uno strumento di politica estera e di sicurezza comune (PESC) che l'UE utilizza per contrastare la diffusione e l'utilizzo di armi chimiche a livello internazionale. La modifica principale riguarda l'estensione della validità delle misure restrittive dal 16 ottobre 2021 al 16 ottobre 2022, permettendo così la continuità dell'azione sanzionatoria dell'Unione. Le misure restrittive originarie rimangono sostanzialmente invariate nella loro portata e applicazione, ma vengono prorogate per un ulteriore anno. Il Consiglio si impegna a sottoporre costantemente a riesame la decisione, con la possibilità di prorogarla ulteriormente o modificarla qualora ritenesse che gli obiettivi non siano stati raggiunti. Questa normativa riguarda principalmente gli Stati membri dell'UE, le imprese e i soggetti che operano nel commercio internazionale di sostanze chimiche controllate.
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Riferimento normativo
Decisione (PESC) 2021/1799 del Consiglio dell'11 ottobre 2021 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
EN: Council Decision (CFSP) 2021/1799 of 11 October 2021 amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons
Testo normativo
12.10.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 361/51
DECISIONE (PESC) 2021/1799 DEL CONSIGLIO
dell'11 ottobre 2021
che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544
(
1
)
relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.
(2)
La decisione (PESC) 2018/1544 si applica fino al 16 ottobre 2021. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi contemplate fino al 16 ottobre 2022.
(3)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2022. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Lussemburgo, l'11 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. PODGORŠEK
(
1
)
Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (
GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25
).
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La Decisione (PESC) 2021/1799 rappresenta uno strumento di sanzioni internazionali e misure restrittive nel contesto della politica estera dell'Unione Europea, affrontando tematiche di non-proliferazione di armi chimiche e compliance normativa. Operatori economici, importatori ed esportatori devono considerare gli embarghi, i divieti commerciali e gli obblighi di segnalazione derivanti da questa normativa sulla proliferazione di armi chimiche e sostanze correlate.
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