Decisione UE In vigore

Decisione UE 1797/2021

Decisione (UE) 2021/1797 del Consiglio del 5 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra per quanto riguarda la modifica dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell’appendice XVII-4 (Norme applic

Pubblicato: 05/10/2021 In vigore dal: 05/10/2021 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Decisione UE 2021/1797 e quali settori disciplina attraverso la modifica dell'Accordo di associazione con l'Ucraina?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1797 del Consiglio del 5 ottobre 2021 stabilisce la posizione dell'Unione europea in sede di comitato di associazione con l'Ucraina per modificare tre appendici tecniche dell'Allegato XVII dell'Accordo di associazione UE-Ucraina. Le modifiche riguardano tre settori strategici: i servizi di telecomunicazione (appendice XVII-3), i servizi postali e di corriere (appendice XVII-4), e il trasporto marittimo internazionale (appendice XVII-5). La decisione è necessaria perché diversi atti dell'Unione in questi settori sono stati modificati o abrogati dopo la firma dell'accordo nel marzo 2012, rendendo indispensabile l'aggiornamento normativo. L'obiettivo principale è il ravvicinamento progressivo della legislazione ucraina all'acquis comunitario, in conformità agli articoli 114, 124 e 138 dell'accordo, e l'adeguamento di alcune scadenze per riconoscere i progressi già compiuti dall'Ucraina nel processo di armonizzazione normativa.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/1797 del Consiglio del 5 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra per quanto riguarda la modifica dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e dell’appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII di tale accordo EN: Council Decision (EU) 2021/1797 of 5 October 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Committee in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the o

Testo normativo

12.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 361/48 DECISIONE (UE) 2021/1797 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione « Commercio » istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra per quanto riguarda la modifica dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e dell’appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII di tale accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra («accordo»), è entrato in vigore il 1 o settembre 2017. (2) A norma dell’articolo 11 dell’allegato XVII dell’accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» può decidere di modificare le disposizioni di tale allegato. (3) Il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» adottarerà una decisione relativa alla modifica dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e dell’appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII dell’accordo. (4) In conformità degli articoli 114, 124 e 138 dell’accordo, l’Unione e l’Ucraina riconoscono l’importanza del ravvicinamento della legislazione vigente dell’Ucraina a quella dell’Unione. L’Ucraina deve provvedere affinché la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l’acquis dell’Unione. (5) Considerando che diversi atti dell’Unione elencati nell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), nell’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e nell’appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII dell’accordo sono stati modificati o abrogati successivamente alla siglatura del testo dell’accordo avvenuta in data 30 marzo 2012, è necessario modificare tali appendici e adeguare alcune scadenze per tener conto dei progressi già compiuti dall’Ucraina nel processo di ravvicinamento del suo diritto all’acquis dell’Unione. (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», poiché la decisione che modifica l’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), l’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e l’appendice XVII - 5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII dell’accordo vincolerà l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e dell’appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII dell’accordo si basa sul progetto di decisione di tale comitato ( 1 ) . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021 Per il Consiglio Il presidente A. ŠIRCELJ ( 1 ) Cfr. documento ST 11503/21 all’indirizzo seguente: http://register.consilium.europa.eu.

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