Decisione (UE) 2020/1787 del Consiglio del 23 novembre 2020 sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE
Cosa prevede la Decisione UE 2020/1787 riguardo alla proroga dell'accordo di partenariato ACP-UE?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/1787 del Consiglio del 23 novembre 2020 stabilisce la posizione dell'Unione europea per prorogare l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE (sottoscritto a Cotonou nel 2000) fino al 30 novembre 2021. L'accordo, che regola le relazioni tra l'UE e i paesi del gruppo ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), era originariamente previsto cessare il 31 dicembre 2020, ma i negoziati per un nuovo accordo hanno subito ritardi, anche a causa della pandemia di COVID-19. La decisione modifica quindi la precedente decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, estendendo le misure transitorie già adottate. Questa proroga garantisce la continuità delle relazioni commerciali, di cooperazione e di sviluppo tra l'Unione europea e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP dall'altro, evitando un vuoto normativo durante i negoziati del nuovo accordo. La proroga rimane in vigore fino al 30 novembre 2021 oppure fino all'entrata in vigore o all'applicazione provvisoria del nuovo accordo, se questa avviene in data anteriore.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/1787 del Consiglio del 23 novembre 2020 sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE
EN: Council Decision (EU) 2020/1787 of 23 November 2020 on the position to be taken, on behalf of the European Union, within the ACP-EU Committee of Ambassadors, as regards the amendment of Decision No 3/2019 of the ACP-EU Committee of Ambassadors to adopt transitional measures pursuant to Article 95(4) of the ACP-EU Partnership Agreement
Testo normativo
1.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 403/8
DECISIONE (UE) 2020/1787 DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 2020
sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro
(
1
)
(«accordo di partenariato ACP-UE»), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ed è entrato in vigore il 1
o
aprile 2003. Conformemente alla decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE
(
2
)
(«decisione sulle misure transitorie») esso si applica fino al 31 dicembre 2020.
(2)
A norma dell’articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati negoziati volti a un nuovo accordo di partenariato ACP-UE («nuovo accordo»). Poiché il nuovo accordo non sarà pronto per essere applicato entro il 31 dicembre 2020, data in cui cessa l’attuale quadro giuridico, a causa, fra l’altro, dei ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19, è necessario modificare la decisione sulle misure transitorie al fine di prorogare ulteriormente l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 novembre 2021.
(3)
L’articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE, prevede che il Consiglio dei ministri ACP-UE adotti le eventuali misure transitorie necessarie fino all’entrata in vigore del nuovo accordo.
(4)
A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, il 23 maggio 2019 il Consiglio dei ministri ACP-UE ha delegato al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le misure transitorie
(
3
)
. Spetta pertanto al Comitato degli ambasciatori ACP-UE modificare le misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in quanto l’atto da adottare è vincolante per l’Unione.
(6)
Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE sarà applicato al fine di mantenere la continuità nelle relazioni tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall’altra. Tali misure transitorie modificate non costituiscono di conseguenza modifiche dell’accordo di partenariato ACP-UE come previsto all’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo stesso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, è di modificare la decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, al fine di prorogare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 novembre 2021 oppure fino all’entrata in vigore o all’applicazione a titolo provvisorio del nuovo accordo tra l’Unione e gli Stati ACP, se in data anteriore.
Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE si applicano conformemente alla finalità e all’obiettivo dell’articolo 95, paragrafo 4, del medesimo.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3
. L’ accordo di partenariato ACP-UE è stato modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (
GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27
) e dall’accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (
GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3
).
(
2
)
Decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2019, relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE (
GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3
).
(
3
)
Decisione n. 1/2019 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 23 maggio 2019, relativa alla delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE (
GU L 146 del 5.6.2019, pag. 114
).
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La Decisione UE 2020/1787 riguarda le misure transitorie dell'accordo di partenariato ACP-UE, la continuità delle relazioni commerciali e di cooperazione internazionale, e la proroga dell'applicazione normativa fino al raggiungimento di un nuovo accordo. Professionisti del diritto internazionale e della cooperazione allo sviluppo consultano questa normativa per comprendere il quadro giuridico delle relazioni UE-ACP, le disposizioni transitorie, e le implicazioni per gli scambi commerciali e gli aiuti allo sviluppo.
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