Decisione UE In vigore

Decisione UE 1786/2020

Decisione (UE) 2020/1786 del Consiglio del 27 novembre 2020 relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal

Pubblicato: 27/11/2020 In vigore dal: 27/11/2020 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e i meccanismi della Decisione UE 2020/1786 sul protocollo di pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Senegal?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/1786 del Consiglio del 27 novembre 2020 approva il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal, firmato il 18 novembre 2019. L'accordo si applica alle acque senegalesi e riguarda gli Stati membri dell'UE che esercitano attività di pesca in quella zona, nonché le autorità senegalesi competenti in materia di gestione delle risorse alieutiche.

Il protocollo persegue l'obiettivo di promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse marine, supportando contemporaneamente lo sviluppo del settore ittico senegalese. La decisione conferisce alla Commissione europea il potere di approvare, con procedura semplificata, le modifiche del protocollo che verranno adottate dalla commissione mista istituita dall'accordo, purché rispettino i criteri di sostenibilità e compatibilità con le norme delle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Il meccanismo prevede che la Commissione sottoponga le modifiche proposte al Consiglio con anticipo sufficiente, e le approvi automaticamente a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri non si opponga. Questo sistema agevola l'adattamento dell'accordo alle mutevoli condizioni biologiche e gestionali, mantenendo il controllo politico del Consiglio attraverso il diritto di veto qualificato.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/1786 del Consiglio del 27 novembre 2020 relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal EN: Council Decision (EU) 2020/1786 of 27 November 2020 on the conclusion of the Protocol on the implementation of the Agreement on a Sustainable Fisheries Partnership between the European Union and the Republic of Senegal

Testo normativo

1.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 403/5 DECISIONE (UE) 2020/1786 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2020 relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione (UE) 2019/1925 del Consiglio ( 2 ) , il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal («protocollo») è stato firmato il 18 novembre 2019. (2) L’obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e alla Repubblica del Senegal («Senegal») di collaborare più strettamente al fine di promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque senegalesi e di sostenere gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo del settore della pesca. (3) È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione. (4) L’accordo istituisce, all’articolo 7, una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dell’accordo. La commissione mista può inoltre adottare talune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata. (5) È opportuno che la posizione dell’Unione sulle modifiche che si prevede di apportare al protocollo sia stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal è approvato a nome dell’Unione ( 3 ) . Articolo 2 Secondo la procedura di cui all’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che dev’essere adottata dalla commissione mista istituita dall’articolo 7 dell’accordo. Articolo 3 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 17 del protocollo. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) Approvazione dell’11 novembre 2020. ( 2 ) Decisione (UE) 2019/1925 del Consiglio del 14 novembre 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal ( GU L 299 del 20.11.2019, pag. 11 ). ( 3 ) Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 299 del 20 novembre 2019 unitamente alla decisione relativa alla firma. ALLEGATO PROCEDURA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente agli articoli 8 e 10 del protocollo stesso, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono: 1) la Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione: a) sia conforme agli obiettivi da essa perseguiti nell’ambito della politica comune della pesca; b) sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri; c) tenga conto dei più recenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione. 2) Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo prima della riunione pertinente della commissione mista. 3) La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1) del presente allegato sarà valutata dal Consiglio. 4) A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte. 5) Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti da 2) a 4), affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi. 6) La Commissione è invitata ad adottare, in tempo utile, tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione. 7) Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente agli articoli 8 e 10 del protocollo stesso, la posizione che l’Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1786/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2020/1786 è il riferimento normativo per accordi di partenariato sulla pesca sostenibile, commissioni miste internazionali e gestione congiunta delle risorse alieutiche. Operatori del settore ittico, autorità portuali e consulenti in diritto della pesca la consultano per comprendere obblighi di sostenibilità, organizzazioni regionali di gestione della pesca (RFMO) e procedure di approvazione delle modifiche contrattuali.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2020

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Soggetti che han… Interpello AdE 78 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8–ter… Risoluzione AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3 Il termine per il trasferimento della residenza per l'acquisto della ''prima casa'' ogget… Interpello AdE 23 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 178 Accertamento dei cambi delle valute estere riferiti al mese di luglio 2020 Provvedimento AdE 2624563 Cambi valute estere del mese di maggio 2020 Provvedimento AdE 2522870

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →