Decisione di esecuzione (UE) 2020/1778 della Commissione del 26 novembre 2020 relativa alla proroga della misura presa dal ministero francese della Transizione ecologica, che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida BIOBOR JF in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2020) 8133 (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Cosa prevede la Decisione di esecuzione UE 2020/1778 riguardo all'utilizzo del biocida BIOBOR JF in Francia?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2020/1778 della Commissione europea del 26 novembre 2020 autorizza il ministero francese della Transizione ecologica a prorogare fino al 7 maggio 2022 l'utilizzo del biocida BIOBOR JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili in stazionamento. Questa misura si applica esclusivamente agli utilizzatori professionali nel settore dell'aviazione civile francese e rappresenta un'eccezione temporanea al regolamento UE 528/2012 sui biocidi.
La necessità della proroga è motivata da ragioni di sicurezza del trasporto aereo: la contaminazione microbiologica dei serbatoi può causare malfunzionamenti dei motori e compromettere l'aeronavigabilità degli aeromobili, mettendo a rischio passeggeri e equipaggio. La pandemia di COVID-19 e l'immobilizzazione della flotta aerea hanno aggravato questo problema. Il BIOBOR JF contiene principi attivi non ancora inclusi nel programma di valutazione sistematica dell'UE, per cui non potrebbe essere autorizzato attraverso i normali canali normativi nel breve termine.
La decisione tiene conto del fatto che l'unico biocida alternativo raccomandato dai costruttori di aeromobili è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nei motori, e che i trattamenti meccanici alternativi risultano inadeguati per la flotta francese e comportano rischi per i lavoratori. Il fabbricante del BIOBOR JF ha avviato le procedure per ottenere l'approvazione regolare dei principi attivi, con una domanda prevista per l'inizio del 2021.
La proroga di 550 giorni (fino al 7 maggio 2022) rappresenta una soluzione transitoria che consente di mantenere la sicurezza del trasporto aereo mentre si completano le procedure di autorizzazione formale del prodotto a livello europeo. La decisione ha effetto retroattivo dal 3 novembre 2020, data di scadenza della misura iniziale.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1778 della Commissione del 26 novembre 2020 relativa alla proroga della misura presa dal ministero francese della Transizione ecologica, che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida BIOBOR JF in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 8133] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/1778 of 26 November 2020 concerning the extension of the action taken by the French Ministry for the Ecological Transition permitting the making available on the market and use of the biocidal product BIOBOR JF in accordance with Article 55(1) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2020) 8133) (Only the French text is authentic)
Testo normativo
30.11.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 399/4
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1778 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2020
relativa alla proroga della misura presa dal ministero francese della Transizione ecologica, che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida BIOBOR JF in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2020) 8133]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi
(
1
)
, in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Il 28 aprile 2020 il ministero francese per la Transizione ecologica (l’«autorità competente») ha adottato una decisione in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 volta a permettere, fino al 2 novembre 2020, la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida BIOBOR JF per il trattamento antimicrobico preventivo e curativo dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili in stazionamento («la misura»). L’autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
(2)
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l’aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L’immobilità dell’aeromobile è un fattore aggravante della contaminazione microbiologica.
(3)
Il BIOBOR JF contiene 2,2’-(1-methyltrimethylenedioxy)bis (4-methyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2’-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo inclusi nel programma di lavoro
(
2
)
per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012, tali principi attivi devono essere valutati e approvati prima che sia possibile autorizzare a livello nazionale o dell’Unione i biocidi che li contengono.
(4)
Il 12 agosto 2020 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull’argomentazione che il BIOBOR JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.
(5)
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento del motore riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto.
(6)
Come indicato dall’autorità competente, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili prevede l’esecuzione di regolari operazioni di spurgo e l’analisi microbiologica dei campioni spurgati, il che richiede personale supplementare e l’istituzione di procedure complesse per il campionamento e l’analisi di laboratorio Dei campioni e risulta non adatto alle dimensioni della flotta aerea francese. La pulizia manuale dei serbatoi contaminati esporrebbe inoltre i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitata.
(7)
In base alle informazioni fornite dall’autorità competente, il fabbricante del BIOBOR JF ha adottato misure per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata all’inizio del 2021. L’approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida rappresenterebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma occorrerà molto tempo per il completamento di tali procedure.
(8)
Dato che la mancanza di controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e poiché non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi, è opportuno consentire all’autorità competente di prorogare la misura per un periodo non superiore a 550 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo iniziale di 180 giorni permesso con la decisione dell’autorità competente del 28 aprile 2020, e a determinate condizioni.
(9)
Dato che la misura non è più in vigore dal 3 novembre 2020, la decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.
(10)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il ministero francese per la Transizione ecologica può prorogare fino al 7 maggio 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida BIOBOR JF per il trattamento antimicrobico preventivo e curativo dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili in stazionamento.
Articolo 2
Il ministero francese della Transizione ecologica è destinatario della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 3 novembre 2020.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1
.
(
2
)
Allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (
GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1
).
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La Decisione UE 2020/1778 riguarda l'autorizzazione eccezionale di biocidi secondo il regolamento UE 528/2012, disciplinando l'immissione in commercio e l'uso di prodotti biocidi nel settore aeronautico. Consulenti ambientali e aziende del settore aereo devono considerare le deroghe temporanee previste dall'articolo 55 del regolamento sui biocidi, le procedure di approvazione dei principi attivi, e i termini di scadenza delle autorizzazioni nazionali per la conformità normativa.
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