Decisione UE In vigore

Decisione UE 1765/2021

Decisione (UE) 2021/1765 del Consiglio del 5 ottobre 2021 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

Pubblicato: 05/10/2021 In vigore dal: 05/10/2021 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e i principi che l'Unione europea deve seguire nel comitato specializzato per la pesca con il Regno Unito nel periodo 2021-2026?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1765 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato specializzato per la pesca istituito dall'accordo commerciale con il Regno Unito. Si applica alla gestione congiunta degli stock ittici condivisi nelle acque delle due parti e riguarda principalmente gli Stati membri dell'UE con flotte di pesca attive nell'Atlantico nord-orientale. La decisione prevede che l'UE persegua una pesca sostenibile dal punto di vista ambientale, basata sui migliori pareri scientifici disponibili (forniti principalmente dal CIEM), con l'obiettivo di mantenere gli stock al di sopra dei livelli di rendimento massimo sostenibile (MSY). L'Unione deve inoltre garantire benefici economici e sociali equi per i pescatori, evitare e ridurre le catture indesiderate, e coordinare le misure di controllo e sorveglianza con il Regno Unito. La posizione dell'UE deve essere definita annualmente dalla Commissione con il coinvolgimento del Consiglio, tenendo conto dei nuovi dati scientifici e delle informazioni pertinenti trasmesse prima di ogni riunione del comitato.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/1765 del Consiglio del 5 ottobre 2021 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra EN: Council Decision (EU) 2021/1765 of 5 October 2021 on the position to be adopted on behalf of the European Union, for the period 2021–2026, within the Specialised Committee on Fisheries established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part

Testo normativo

7.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 355/135 DECISIONE (UE) 2021/1765 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 2021 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 ( 1 ) relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ( 2 ) («accordo sugli scambi e la cooperazione»). L'accordo sugli scambi e la cooperazione è entrato in vigore il 1° maggio 2021. (2) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce il comitato specializzato per la pesca. Le sue competenze sono stabilite all'articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi e la cooperazione. (3) L'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per la pesca il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere gruppi di lavoro. (4) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 10, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e in deroga all'articolo 8, paragrafo 9, il comitato specializzato per la pesca può adottare e successivamente modificare le regole che ne governano i lavori. (5) L'articolo 508 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione elenca, in modo non esaustivo, i compiti e gli ambiti di competenza del comitato specializzato per la pesca. (6) Il comitato specializzato per la pesca è responsabile dell'adozione di misure, comprese decisioni e raccomandazioni, a sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 494 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, in particolare l’obiettivo volto a garantire che le attività di pesca degli stock condivisi nelle acque delle parti siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e contribuiscano a conseguire benefici economici e sociali, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri indipendenti esercitati dalle parti, e l'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a proporzioni destinate a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione. (7) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) stabilisce che l'Unione deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Detto regolamento prevede che l'Unione applichi un approccio basato sugli ecosistemi, adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, sostenga lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti e promuova metodi di pesca che contribuiscano ad una pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella sua politica esterna in materia di pesca, fatte salve le disposizioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFEU), e stabilisce i principi e gli obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi e disposizioni concernenti gli accordi in materia di scambi e di gestione congiunta. (8) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca riguardo agli atti di tale comitato aventi effetti giuridici. (9) Detta posizione e la relativa definizione dovrebbero essere stabilite dal Consiglio conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati, alla decisione 2021/689 del Consiglio e alla presente decisione. La presente decisione dovrebbe riguardare la posizione dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca per il periodo 2021-2026, con l'eccezione dell'istituzione e dello scioglimento di un eventuale gruppo di lavoro sulle questioni della pesca e consultazioni annuali sulle possibilità di pesca, che saranno contemplati da decisioni distinte a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Tale decisione non esclude che siano adottate decisioni distinte a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE anche per altre questioni di particolare importanza. (10) Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE. (11) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche oggetto dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni del comitato specializzato per la pesca, dovrebbero essere stabilite disposizioni in materia di cooperazione e coordinamento, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2021-2026. Sulla base della prassi sviluppata per quanto concerne le consultazioni sulle possibilità di pesca per il 2021, tali disposizioni sulla cooperazione e coordinamento dovrebbero garantire il pieno coinvolgimento periodico del Consiglio e dei suoi organi preparatori, in linea con le procedure di cui alla decisione (UE) 2021/689 del Consiglio. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione è definita negli allegati I e II della presente decisione. Articolo 2 La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1 è specificata ulteriormente conformemente all'allegato III. Articolo 3 La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2026. È valutata secondo necessità e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione. In ogni caso si effettua una revisione al più tardi entro il 31 dicembre 2022. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021 Per il Consiglio Il presidente A. ŠIRCELJ ( 1 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 . ( 2 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 . ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ). ALLEGATO I Principi La posizione dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall’articolo 8 paragrafo 1, lettera q dell'accordo sugli scambi e la cooperazione rispetta i seguenti principi. (a) l'Unione agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP) per garantire che la pesca sia sostenibile dal punto di vista ambientale nel lungo termine e sia gestita in modo coerente con gli obiettivi di conseguire benefici economici, sociali e occupazionali, in particolare attraverso gli obiettivi connessi all'MSY di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai piani pluriennali applicabili, e in linea con l'approccio precauzionale, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; e agisce in conformità agli articoli 28 e 33 di detto regolamento per quanto riguarda la gestione degli stock di interesse comune; (b) l'Unione garantisce l'operatività del comitato specializzato per la pesca, comprese l'elaborazione o la modifica del suo regolamento interno; (c) l'Unione mira a garantire che gli atti o le misure adottati dal comitato speciale per la pesca che hanno effetti giuridici siano conformi al diritto internazionale, ivi compresi la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici transzonali e sulle specie altamente migratorie e l'accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo, come anche agli impegni internazionali dell'Unione; (d) l'Unione provvede affinché gli atti o le misure adottati dal comitato speciale per la pesca che hanno effetti giuridici siano coerenti con l’ articolo 494 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione , compresi la promozione della sostenibilità a lungo termine e l'utilizzo ottimale degli stock condivisi, l'utilizzo dei migliori pareri scientifici disponibili forniti principalmente dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) come base per le decisioni di conservazione e di gestione, e l'applicazione di misure proporzionate e non discriminatorie per la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle risorse della pesca, preservando nel contempo l'autonomia normativa delle parti, perseguendo condizioni di parità tra le flotte dell'UE e del Regno Unito e cercando un approccio condiviso tra le norme delle parti; (e) l'Unione promuove posizioni coerenti con le migliori prassi e con le posizioni assunte in altri forum e consultazioni multilaterali e bilaterali nell'Atlantico nord-orientale e il coordinamento con altre parti e con la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC); (f) l'Unione agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca; (g) l'Unione mira a promuovere un'attuazione tempestiva, a opera delle parti, delle misure adottate nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione nei rispettivi quadri giuridici, tenendo conto delle rispettive procedure interne. ALLEGATO II Orientamenti per la posizione dell'Unione 1. L'Unione persegue le seguenti azioni in sede di comitato speciale per la pesca: (a) discutere e cooperare in materia di gestione sostenibile della pesca; (b) prendere in considerazione misure per la gestione e la conservazione della pesca, tra cui misure di emergenza e misure volte a garantire la selettività delle attività di pesca. Ciò dovrebbe includere la ricerca di un approccio comune sulle misure tecniche e, se del caso, discussioni su eventuali misure notificate da una parte all'altra parte; (c) prendere in considerazione approcci alla raccolta di dati a fini scientifici e di gestione della pesca, la condivisione di tali dati, comprese le informazioni pertinenti per il monitoraggio, il controllo e il rispetto delle norme, e la consultazione degli organismi scientifici in merito ai migliori pareri scientifici disponibili; (d) prendere in considerazione misure atte a garantire il rispetto delle norme vigenti, tra cui programmi congiunti di controllo, monitoraggio e sorveglianza e lo scambio di dati per facilitare il monitoraggio dell'utilizzo delle possibilità di pesca, il controllo e l'esecuzione; (e) elaborare e adottare gli orientamenti per la fissazione dei provvisori totali ammissibili di catture (TAC) per gli stock speciali di cui all'articolo 499, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione sui TAC provvisori, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo l'MSY, in particolare quando è molto difficile evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante, e, ove necessario, tenendo in considerazione il fatto che potrebbe essere necessario elaborare un approccio specifico per conseguire risultati che contribuiscano all'obiettivo generale della gestione sostenibile delle attività di pesca e delle risorse biologiche marine nelle sue tre dimensioni in linea con gli obiettivi della PCP, ivi comprese le flessibilità disponibili nel quadro dei piani pluriennali; (f) esaminare le questioni relative alla designazione dei porti per gli sbarchi, compresa l'agevolazione della tempestiva notifica da parte delle parti di tali designazioni e di eventuali modifiche di tali designazioni; (g) stabilire i termini per la notifica delle misure di cui all'articolo 496, paragrafo 3, per la comunicazione degli elenchi delle navi di cui all'articolo 497, paragrafo 1, e per la notifica di cui all'articolo 498, paragrafo 7, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; (h) costituire un forum di consultazione a norma dell'articolo 501, paragrafo 2, e dell'articolo 506, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; (i) sviluppare e adottare un meccanismo per il trasferimento volontario di possibilità di pesca tra le parti nel corso dell'anno, di cui all'articolo 498, paragrafo 8, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, che si basi sui contributi volontari degli Stati membri e garantisca che gli Stati membri che contribuiscono agli scambi ne beneficino anche in modo proporzionale; (j) esaminare l'applicazione e l'attuazione degli articoli 502 e 503, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; (k) sorvegliare e coordinare i gruppi di lavoro a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, che saranno istituiti e sciolti tramite una decisione distinta a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE; (l) cercare un accordo sulle questioni deferite al comitato speciale per la pesca in eventuali documenti scritti risultanti da consultazioni annuali sulle possibilità di pesca, sulla base della posizione dell'Unione definita per tali consultazioni secondo quanto ulteriormente specificato nella presente decisione, compreso quello sottoscritto dalle parti l'11 giugno 2021; (m) cercare un accordo sulle modalità di un riesame a norma dell'articolo 510 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. 2. L'Unione può perseguire le seguenti azioni in sede di comitato speciale per la pesca: (a) prendere in considerazione l'elaborazione di strategie pluriennali di conservazione e di gestione come base per la fissazione dei TAC e di altre misure di gestione; (b) sviluppare strategie pluriennali per la conservazione e la gestione degli stock fuori contingente di cui all'accordo sugli scambi e la cooperazione; (c) registrare le questioni concordate dalle parti a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 498 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; (d) modificare l'elenco degli obblighi internazionali preesistenti di cui all'articolo 496, paragrafo 2, terzo comma, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; (e) questioni connesse a qualsiasi altro aspetto della cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. 3. Se del caso, l'Unione sostiene l'adozione, da parte del comitato speciale per la pesca, di decisioni o raccomandazioni aventi effetti giuridici relativamente alle questioni di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato II. ALLEGATO III Definizione della posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca Prima che il comitato specializzato per la pesca adotti atti o misure che hanno effetti giuridici, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano negli allegati I e II. A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto a qualsiasi riunione del comitato specializzato per la pesca o a qualsiasi procedura scritta in tale sede, e in ogni caso non più tardi di otto giorni lavorativi prima di tale riunione o del ricorso alla procedura scritta, un documento scritto che illustra in dettaglio la definizione proposta della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione. Il Parlamento europeo è informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE. I principi di cui al presente allegato continuano a orientare i lavori della Commissione durante la riunione del comitato specializzato per la pesca. Se nel corso di una riunione del comitato specializzato per la pesca è impossibile raggiungere un accordo, affinché la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi elementi, la questione è sottoposta al Consiglio in linea con la procedura di cui al presente allegato.

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La Decisione 2021/1765 è il riferimento principale per chi opera nel settore della pesca e nelle relazioni UE-Regno Unito, affrontando temi come MSY (rendimento massimo sostenibile), TAC (totali ammissibili di catture), stock ittici condivisi e accordi bilaterali sulla pesca. Esperti di diritto della pesca, funzionari delle amministrazioni marittime e rappresentanti del settore ittico consultano questa normativa per comprendere le consultazioni annuali sulle possibilità di pesca, le misure tecniche, il monitoraggio e il controllo, nonché i meccanismi di trasferimento volontario delle possibilità di pesca tra le parti.

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