Decisione UE In vigore

Decisione UE 1763/2024

Decisione delegata (UE) 2024/1763 della Commissione, del 14 marzo 2024, relativa al rinnovo della constatazione dell’equivalenza provvisoria del regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti applicabile alle imprese con sede nel territorio di tale paese terzo a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 14/03/2024 In vigore dal: 14/03/2024 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione delegata UE 2024/1763 sul regime di solvibilità degli assicuratori negli Stati Uniti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione delegata UE 2024/1763 rinnova il riconoscimento dell'equivalenza provvisoria del regime di solvibilità americano rispetto a quello europeo stabilito dalla direttiva Solvibilità II (2009/138/CE). Si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede negli Stati Uniti e riguarda i requisiti patrimoniali che devono rispettare per operare in modo sicuro. In pratica, questo significa che gli assicuratori americani non devono adeguarsi completamente alle regole europee di Solvibilità II, poiché il loro sistema nazionale (basato sulla formula RBC - Risk Based Capital della NAIC) è riconosciuto come equivalente. Il rinnovo è valido dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2035, garantendo certezza normativa alle imprese per i prossimi dieci anni. Per i commercialisti e i consulenti che operano nel settore assicurativo, questo significa che le filiali europee di assicuratori americani continueranno a beneficiare di questo regime semplificato, senza dover implementare completamente Solvibilità II, purché rispettino i controlli di equivalenza periodici della Commissione europea con l'assistenza dell'EIOPA.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione delegata (UE) 2024/1763 della Commissione, del 14 marzo 2024, relativa al rinnovo della constatazione dell’equivalenza provvisoria del regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti applicabile alle imprese con sede nel territorio di tale paese terzo a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Delegated Decision (EU) 2024/1763 of 14 March 2024 on the renewal of the determination that the solvency regime in force in the United States applicable to undertaking with their head office in that third country is provisionally equivalent to that laid down in Title I, Chapter VI of Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1763 21.6.2024 DECISIONE DELEGATA (UE) 2024/1763 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2024 relativa al rinnovo della constatazione dell’equivalenza provvisoria del regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti applicabile alle imprese con sede nel territorio di tale paese terzo a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ( 1 ) , in particolare l’articolo 227, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) La decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione ( 2 ) ha stabilito che il regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti, tra gli altri paesi, e applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tale paese terzo debba essere ritenuto provvisoriamente equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE. Detta equivalenza provvisoria è stata concessa per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1 o gennaio 2016. L’articolo 227, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE prevede la possibilità di rinnovare tale equivalenza provvisoria per ulteriori periodi di dieci anni, purché persistano le condizioni di cui all’articolo 227, paragrafo 5, di tale direttiva, e il rinnovo sia oggetto di un apposito atto delegato della Commissione. Inoltre l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) deve assistere la Commissione nell’adozione di tale decisione. (2) Le autorità degli Stati Uniti e quelle dell’Unione intrattengono dialoghi regolari per migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi regimi di regolamentazione e di vigilanza nel settore assicurativo. Da tali dialoghi e a seguito dell’assistenza fornita dall’EIOPA, è emerso che il regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti continua a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE. (3) Negli Stati Uniti gli assicuratori devono rispettare le normative applicabili in ciascuno Stato in cui stipulano polizze e la vigilanza assicurativa è affidata ad autorità di vigilanza statali indipendenti sotto il controllo dei commissari di assicurazione. I requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti a livello statale si basano sulla legge tipo sul capitale basato sul rischio (RBC) dell’Associazione nazionale dei commissari di assicurazione (NAIC), che è stata adottata da tutti gli Stati. La formula standard RBC copre i rischi più concreti per ciascun tipo di assicurazione primaria (vita, proprietà e sinistri e salute) e consente l’utilizzo di modelli interni per prodotti e moduli di rischio specifici. L’RBC si calcola applicando fattori a varie voci dell’attivo, della tariffa dei premi, dei sinistri nonché a voci di spesa e di riserva. Esistono quattro livelli di requisiti patrimoniali quantitativi con interventi di vigilanza differenti in ciascun caso: livello di azione aziendale, livello di azione normativa, livello di controllo autorizzato e livello di controllo obbligatorio. Il regime degli Stati Uniti si avvale di una valutazione interna del rischio e della solvibilità per gli assicuratori analoga a quella prevista dalla direttiva 2009/138/CE. Per quanto riguarda gli obblighi di informativa e di trasparenza, esistono requisiti standardizzati di informativa riguardanti principalmente: le attività e le prestazioni, il profilo di rischio, le ipotesi e i metodi di valutazione utilizzati, i requisiti patrimoniali e la gestione. I bilanci, compresi il parere dell’attuario e la dichiarazione del revisore dei conti, devono essere resi pubblici. I commissari statali di assicurazione possono condividere informazioni riservate con autorità di vigilanza estere, a patto che il destinatario di tali informazioni accetti di mantenerne la riservatezza. I suddetti commissari possono altresì concludere accordi che disciplinano la condivisione e l’utilizzo di informazioni riservate. (4) Sono stati firmati diversi protocolli d’intesa sullo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dell’Unione e i dipartimenti di assicurazione degli Stati degli USA. Da quando è stata adottata la decisione delegata (UE) 2015/2290, altri undici Stati hanno firmato il protocollo d’intesa multilaterale dell’Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni. Le norme sulla riservatezza basate su leggi tipo della NAIC sono incorporate nelle normative statali e impongono alle autorità di vigilanza statali e al loro personale di mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza estere. (5) Sulla base dell’assistenza fornita dall’EIOPA e alla luce dei requisiti di solvibilità applicabili negli Stati Uniti, è evidente che le condizioni di cui all’articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE continuano ad essere soddisfatte dal regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti applicabile alle imprese con sede nel territorio di tale paese terzo. È pertanto opportuno rinnovare la constatazione di cui alla decisione delegata (UE) 2015/2290 dell’equivalenza provvisoria di tale regime di solvibilità a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE. La Commissione può tuttavia effettuare in qualsiasi momento un riesame specifico laddove gli sviluppi, anche internazionali, della situazione le impongano di rivedere la valutazione dell’equivalenza determinata dalla presente decisione. Tale riesame periodico o specifico potrebbe determinare la modifica o l’abrogazione della presente decisione. La Commissione, con l’assistenza dell’EIOPA, dovrebbe pertanto continuare a monitorare l’evoluzione del regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione. (6) Per garantire alle imprese dell’Unione la necessaria certezza del diritto, le decisioni provvisorie dovrebbero essere rinnovate con largo anticipo, in linea con la prassi della Commissione. La presente decisione riguarda gli Stati Uniti poiché la Commissione dispone di tutte le informazioni necessarie al rinnovo della constatazione dell’equivalenza provvisoria del regime di solvibilità in vigore in tale paese terzo a quello di cui al titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE. La Commissione avvierà il processo di rinnovo delle decisioni sull’equivalenza provvisoria per altri paesi terzi e adotterà una decisione definitiva in merito ai rinnovi specifici dopo aver ricevuto le valutazioni dell’EIOPA sui paesi terzi interessati, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti e applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio degli Stati Uniti continua a essere ritenuto provvisoriamente equivalente al regime di cui al titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE. Articolo 2 Il rinnovo dell’equivalenza provvisoria è concesso con decorrenza dal 1 o gennaio 2026 al 31 dicembre 2035. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj . ( 2 ) Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull’equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi ( GU L 323 del 9.12.2015, pag. 22 , ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_del/2015/2290/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2024/1763/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1763/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2024/1763 è il riferimento per chi opera nel settore assicurativo internazionale e cerca chiarimenti su equivalenza normativa, regime di solvibilità e requisiti patrimoniali. Consulenti e società di assicurazione la consultano per comprendere il trattamento delle imprese americane secondo Solvibilità II, il ruolo dell'EIOPA nella vigilanza transfrontaliera e gli obblighi di informativa e trasparenza nel settore assicurativo.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2024

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … Interpello AdE 60 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… Interpello AdE 13 Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a tempo indeterm… Provvedimento AdE 407414 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, p… Provvedimento AdE 226940 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… Risoluzione AdE 131 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec… Interpello AdE 39 Società in accomandita semplice – decesso dei soci – accomandante e accomandatario – impu… Interpello AdE 192

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →