Decisione (UE) 2024/1758 del Consiglio, del 4 dicembre 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra
Quali sono gli effetti della Decisione UE 2024/1758 sull'applicazione provvisoria dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e il Cile?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/1758 del Consiglio, adottata il 4 dicembre 2023, autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo quadro avanzato tra l'Unione europea (e i suoi Stati membri) e la Repubblica del Cile. L'accordo, negoziato a partire dal 2017 e concluso positivamente nel dicembre 2022, rappresenta un aggiornamento della precedente associazione commerciale tra le parti. La decisione consente l'applicazione provvisoria di specifiche disposizioni dell'accordo in attesa del completamento delle procedure di ratifica necessarie per l'entrata in vigore definitiva. Ciò significa che le parti possono iniziare a implementare gli obblighi concordati senza attendere i tempi lunghi della ratifica parlamentare in tutti gli Stati membri.
L'applicazione provvisoria riguarda la maggior parte dei capitoli dell'accordo, con alcune eccezioni significative: non si applicano provvisoriamente l'articolo 3.4 sulla tutela consolare, l'articolo 6.2 sulle questioni fiscali, e altre disposizioni specifiche. Questa scelta riflette la necessità di escludere materie che richiedono una ratifica formale completa o che toccano competenze nazionali sensibili. Per le aziende e i commercialisti, l'esclusione delle questioni fiscali dalla applicazione provvisoria è particolarmente rilevante, poiché significa che gli aspetti tributari dell'accordo non produrranno effetti fino alla ratifica definitiva.
La decisione stabilisce che il Presidente del Consiglio designerà i firmatari dell'accordo a nome dell'Unione e che la data di inizio dell'applicazione provvisoria sarà pubblicata successivamente nella Gazzetta ufficiale. L'accordo non crea diritti o obblighi per i privati cittadini diversi da quelli derivanti dal diritto internazionale pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 41.10 dell'accordo stesso. Per operatori economici e professionisti, è importante monitorare la pubblicazione della data effettiva di applicazione provvisoria per comprendere quando le disposizioni commerciali inizieranno a produrre effetti concreti.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2024/1758 del Consiglio, del 4 dicembre 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra
EN: Council Decision (EU) 2024/1758 of 4 December 2023 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Advanced Framework Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1758
30.7.2024
DECISIONE (UE) 2024/1758 DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2023
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con il Cile per un accordo di associazione aggiornato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.
(2)
Il 9 dicembre 2022 i negoziati relativi all'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra («accordo») sono stati conclusi con esito positivo.
(3)
È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva, ed è opportuno approvare la dichiarazione comune sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenuta nell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra («dichiarazione comune»), nonché la dichiarazione interpretativa comune sulle disposizioni in materia di protezione degli investimenti contenute nell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra («dichiarazione interpretativa comune»), entrambe accluse all’accordo.
(4)
È opportuno applicare talune disposizioni dell'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
(5)
In conformità dell'articolo 41.10, all'interno dell'Unione l'accordo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra
(
1
)
, con riserva della sua conclusione.
Articolo 2
È opportuno approvare, a nome dell'Unione, la dichiarazione comune e la dichiarazione interpretativa comune allegate all'accordo.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 4
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell’articolo 41.5 dell’accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, le seguenti parti dell’accordo si applicano a titolo provvisorio tra l'Unione e la Repubblica del Cile
(
2
)
:
—
Capo 1,
—
Capo 2,
—
Capo 3 — fatta eccezione per l'articolo 3.4 (tutela consolare),
—
Capo 4,
—
Capo 5,
—
Capo 6 — fatta eccezione per l'articolo 6.2 (questioni fiscali),
—
Capo 7,
—
Articolo 8.5, paragrafo 1, lettera b,
—
Capo 40,
—
Capo 41.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
F. BOLAÑOS GARCÍA
(
1
)
Il testo dell'accordo è pubblicato nella
GU L, 2024/1759, 30.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2024/1759/oj
.
(
2
)
La data a decorrere dalla quale le parti dell'accordo di cui al presente articolo si devono applicare a titolo provvisorio è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1758/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2024/1758 disciplina l'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale con il Cile, escludendo temporaneamente le disposizioni fiscali e altre materie sensibili. Commercialisti e consulenti internazionali devono seguire l'evoluzione della ratifica definitiva per comprendere quando entreranno in vigore gli aspetti tributari, le norme sulla protezione degli investimenti e le disposizioni su commercio e sviluppo sostenibile. L'accordo quadro avanzato rappresenta un importante strumento di integrazione commerciale tra l'UE e il Cile, con implicazioni su tariffe doganali, regimi di origine delle merci e cooperazione economica.
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