Decisione (UE) 2020/1757 del Consiglio del 19 novembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dello zucchero in merito all’adesione del Regno Unito all’accordo internazionale sullo zucchero del 1992
Quale posizione ha assunto l'Unione europea rispetto all'adesione del Regno Unito all'Accordo internazionale sullo zucchero del 1992?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/1757 stabilisce che l'Unione europea approva l'adesione del Regno Unito all'Accordo internazionale sullo zucchero del 1992, accordo multilaterale concluso dall'UE nel 1992 e regolarmente prorogato ogni due anni. Questa decisione è stata adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 19 novembre 2020, in vista della 57ª sessione del Consiglio internazionale dello zucchero del 27 novembre 2020. L'adesione del Regno Unito era rilevante perché il paese rappresenta uno dei principali produttori di zucchero a livello mondiale, e la sua partecipazione all'accordo era considerata nell'interesse dell'Unione. Tuttavia, la decisione contiene una condizione cruciale: l'adesione del Regno Unito non avrebbe dovuto prendere effetto prima della scadenza del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE, ossia prima del 31 dicembre 2020, per evitare sovrapposizioni normative durante la fase di transizione post-Brexit.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/1757 del Consiglio del 19 novembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dello zucchero in merito all’adesione del Regno Unito all’accordo internazionale sullo zucchero del 1992
EN: Council Decision (EU) 2020/1757 of 19 November 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the International Sugar Council concerning the accession of the United Kingdom to the International Sugar Agreement, 1992
Testo normativo
25.11.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 396/3
DECISIONE (UE) 2020/1757 DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2020
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dello zucchero in merito all’adesione del Regno Unito all’accordo internazionale sullo zucchero del 1992
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 («accordo») è stato concluso dall’Unione con la decisione 92/580/CEE del Consiglio
(
1
)
ed è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1993. L’accordo è stato concluso inizialmente per un periodo di tre anni.
(2)
A norma dell’articolo 45, paragrafo 2, dell’accordo, il consiglio internazionale dello zucchero può prorogare l’accordo per periodi successivi ogni volta non superiori a due anni. Dalla sua conclusione, l’accordo è stato regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni. L’accordo, che è stato prorogato da ultimo il 10 luglio 2019, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021.
(3)
L’articolo 41 dell’accordo stabilisce che i governi di tutti gli Stati possono aderire all’accordo alle condizioni stabilite dal consiglio internazionale dello zucchero.
(4)
Il 2 ottobre 2020 il Regno Unito ha chiesto formalmente di aderire all’accordo a decorrere dal 1
o
gennaio 2021.
(5)
Nel corso della 57
a
sessione del consiglio internazionale dello zucchero, che si terrà il 27 novembre 2020, il consiglio internazionale dello zucchero fisserà le condizioni per l’adesione del Regno Unito all’accordo.
(6)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel consiglio internazionale dello zucchero.
(7)
Il Regno Unito è uno dei principali produttori di zucchero. È nell’interesse dell’Unione approvare l’adesione del Regno Unito all’accordo.
(8)
L’adesione del Regno Unito all’accordo dovrebbe avere effetto solo dopo la fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
(
2
)
. L’accordo non dovrebbe essere applicato in via provvisoria al Regno Unito prima della fine di tale periodo
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 57
a
sessione del consiglio internazionale dello zucchero del 27 novembre 2020 è di approvare l’adesione del Regno Unito all’accordo internazionale sullo zucchero del 1992, a condizione che l’adesione non prenda effetto e l’accordo non sia applicato in via provvisoria al Regno Unito prima della scadenza del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (
GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15
).
(
2
)
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7
.
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La Decisione 2020/1757 riguarda accordi internazionali, relazioni commerciali multilaterali e negoziazioni in sede di organismi internazionali come il Consiglio internazionale dello zucchero. È rilevante per operatori del settore agroalimentare, importatori/esportatori di zucchero e consulenti che seguono le dinamiche di regolamentazione del commercio internazionale post-Brexit, in particolare per quanto concerne le condizioni di accesso ai mercati e la disciplina delle materie prime agricole.
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