Decisione UE In vigore

Decisione UE 1736/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1736 della Commissione, del 21 giugno 2024, che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione del terbufos a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 21/06/2024 In vigore dal: 21/06/2024 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2024/1736 riguardo all'importazione del terbufos nell'Unione europea?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2024/1736 della Commissione europea, del 21 giugno 2024, stabilisce il divieto definitivo di importazione del terbufos nell'Unione europea. Il terbufos è un pesticida che è stato inserito nell'allegato III della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC) in occasione della conferenza delle parti tenutasi a maggio 2023. La decisione dell'UE si basa sul fatto che il terbufos non è approvato come sostanza attiva per prodotti fitosanitari secondo il regolamento (CE) n. 1107/2009, né è approvato come sostanza attiva per biocidi secondo il regolamento (UE) n. 528/2012. Di conseguenza, l'importazione del terbufos è vietata indipendentemente dalla provenienza, così come è vietata anche la produzione nazionale della sostanza per il consumo interno. La decisione riguarda tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea e rappresenta la risposta ufficiale dell'UE al segretariato della Convenzione di Rotterdam. Il terbufos è classificato come estremamente pericoloso: è letale se ingerito, letale a contatto con la pelle, e molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, il che giustifica pienamente il divieto assoluto di importazione e utilizzo.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1736 della Commissione, del 21 giugno 2024, che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione del terbufos a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/1736 of 21 June 2024 laying down the final import response on behalf of the Union concerning the future import of terbufos pursuant to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1736 24.6.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1736 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2024 che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione del terbufos a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ( 1 ) , in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma, sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («la convenzione») è attuata dal regolamento (UE) n. 649/2012. In conformità di tale regolamento, la Commissione è tenuta a fornire al segretariato della convenzione, a nome dell’Unione, la risposta definitiva o provvisoria sulla futura importazione di tutte le sostanze chimiche alle quali si applica la procedura di previo assenso informato («procedura PIC»). (2) In occasione della sua undicesima riunione, tenutasi a Ginevra dal 1 o al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti della convenzione ha concordato di includere il terbufos nell’allegato III della convenzione, assoggettandolo di conseguenza alla procedura PIC. Il 20 ottobre 2023 per la sostanza chimica è stato trasmesso alla Commissione un documento di orientamento alla decisione, accompagnato dalla richiesta di emettere una decisione in merito alla futura importazione della sostanza in oggetto. (3) Il terbufos è stato aggiunto all’allegato III della convenzione come pesticida. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del terbufos come sostanza attiva di prodotti fitosanitari ( 3 ) . Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del terbufos come sostanza attiva di biocidi ( 4 ) . Pertanto, non dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam per la futura importazione del terbufos nell’Unione. DECIDE: Articolo unico La risposta sull’importazione del terbufos figura in allegato alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2024 Per la Commissione Virginijus SINKEVIČIUS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj . ( 2 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj . ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj ). ALLEGATO Formulario di risposta sulle importazioni Stato: Unione europea Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA 1.1 Nome comune Terbufos 1.2 Numero CAS 13071-79-9 1.3 Categoria ☒ Pesticida ☐ Industriale ☐ Formulato pesticida altamente pericoloso SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI 2.1 ☒ Si tratta della prima risposta in relazione all’importazione di questa sostanza chimica nel paese. 2.2 ☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente. Data della risposta precedente: … SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE ☒ Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE ☐ Risposta provvisoria (completare il punto 5) SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI 4.1 ☒ Importazione vietata L’importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☒ Sì ☐ No 4.2 ☐ Importazione autorizzata 4.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l’importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No 4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nell’Unione è vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti terbufos, poiché tale principio attivo non è approvato in base al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 ). Inoltre, è vietato immettere in commercio o utilizzare biocidi contenenti terbufos poiché tale principio attivo non è stato approvato a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 ). SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA 5.1 ☐ Importazione vietata L’importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No 5.2 ☐ Importazione autorizzata 5.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l’importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No 5.4 Indicare se è allo studio una decisione definitiva È allo studio una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No 5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari: Si chiede al paese che ha notificato l’atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari: Si chiede al segretariato di fornire l’assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica: SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE: La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? ☐ Sì ☒ No La sostanza chimica è prodotta nel paese? ☐ Sì ☒ No In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande: Per essere utilizzata nel paese? ☐ Sì ☐ No Per essere esportata? ☐ Sì ☐ No Altre osservazioni In conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ( GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1 ), che attua il sistema mondiale armonizzato dell’ONU per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche nell’Unione, il terbufos è classificato come segue: Tossicità acuta 2* – H300 – Letale se ingerito. Tossicità acuta 1 – H310 – Letale a contatto con la pelle. Tossicità acquatica acuta 1 – H 400 – Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossicità acquatica cronica 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima) SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA Ente Commissione europea, DG Ambiente Indirizzo Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, Belgio Nome della persona responsabile Dott. Juergen Helbig Posizione della persona responsabile Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale Telefono +32 2 298 8521 Fax +32 2 296 7616 E-mail: Juergen.Helbig@ec.europa.eu Data, firma dell’autorità nazionale designata e timbro ufficiale: ___________________________________ SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO: Segretariato della convenzione di Rotterdam Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) Viale delle Terme di Caracalla I - 00100 Roma, Italia Telefono: +39 0657053441 Fax +39 0657056347 E-mail: pic@pic.int OPPURE Segretariato della convenzione di Rotterdam Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) 11-13, Chemin des Anémones CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera Telefono: +41 22 9178177 Fax +41 229178082 E-mail: pic@pic.int ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1736/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2024/1736 è il riferimento normativo per il divieto di importazione del terbufos, una sostanza soggetta alla Convenzione di Rotterdam e alla procedura PIC (previo assenso informato). Commercialisti, consulenti doganali e operatori del settore chimico-agricolo devono consultarla per verificare le restrizioni all'importazione di pesticidi, biocidi e sostanze chimiche pericolose, nonché per comprendere gli obblighi di conformità ai regolamenti REACH, 1107/2009 e 528/2012 in materia di autorizzazione e commercializzazione di sostanze attive.

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