Decisione UE In vigore

Decisione UE 1729/2021

Decisione (UE) 2021/1729 del Consiglio del 24 settembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 540, paragraf

Pubblicato: 24/09/2021 In vigore dal: 24/09/2021 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Decisione UE 2021/1729 e fino a quando viene prorogato lo scambio di dati DNA e impronte digitali con il Regno Unito?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1729 del Consiglio del 24 settembre 2021 riguarda la cooperazione tra le autorità di contrasto e giudiziarie dell'Unione europea e del Regno Unito in materia di scambio automatizzato di dati biometrici. Nello specifico, disciplina la proroga del periodo durante il quale gli Stati membri possono continuare a trasmettere profili DNA, impronte digitali e dati di immatricolazione dei veicoli al Regno Unito, evitando una lacuna nella cooperazione dopo la Brexit. La decisione estende fino al 30 giugno 2022 il termine originariamente fissato al 30 settembre 2021, poiché il processo di valutazione del Regno Unito non poteva concludersi entro tale data. Questa proroga è stata ritenuta necessaria per garantire la continuità della cooperazione in materia di sicurezza interna e contrasto alla criminalità transfrontaliera e al terrorismo. La decisione si applica a tutti gli Stati membri dell'UE, con particolare menzione della Danimarca e dell'Irlanda che rimangono vincolate dall'accordo commerciale e di cooperazione (TCA) sottoscritto con il Regno Unito.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/1729 del Consiglio del 24 settembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 540, paragrafo 3, di tale accordo durante il quale i profili DNA e le impronte digitali possono essere scambiati con il Regno Unito EN: Council Decision (EU) 2021/1729 of 24 September 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Specialised Committee on Law Enforcement and Judicial Cooperation established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern

Testo normativo

30.9.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 345/36 DECISIONE (UE) 2021/1729 DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 540, paragrafo 3, di tale accordo durante il quale i profili DNA e le impronte digitali possono essere scambiati con il Regno Unito IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( 1 ) , vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («TCA») ( 2 ) prevede la possibilità di cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, da un lato, e del Regno Unito, dall’altro, per quanto riguarda il raffronto automatizzato dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Come prerequisito di tale cooperazione, il Regno Unito è tenuto ad adottare le misure di attuazione necessarie e sottoporsi a una valutazione dell’Unione. (2) Sulla base di una relazione globale di valutazione della visita di valutazione e, se del caso, di un’esperienza pilota, l’Unione deve stabilire la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere dati personali al Regno Unito ai sensi del TCA. (3) Il Regno Unito è inoltre tenuto a sottoporsi a una valutazione della consultazione e del raffronto di profili DNA e di dati dattiloscopici per i quali le connessioni con il Regno Unito sono già state stabilite in conformità dell’acquis «Prüm» dell’Unione di cui alle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI ( 3 ) e 2008/616/GAI ( 4 ) . (4) Con la decisione 2008/615/GAI sono stati recepiti nel quadro giuridico dell’Unione gli elementi fondamentali del trattato del 27 maggio 2005 fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria riguardante l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. La decisione 2008/616/GAI attua la decisione 2008/615/GAI e stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche necessarie all’attuazione della decisione 2008/615/GAI, in particolare per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati sul DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli. Tali decisioni formano l’acquis di Prüm e sono vincolanti conformemente ai trattati e a dette decisioni. (5) A norma dell’articolo 540, paragrafo 2, TCA, sulla base di una relazione globale di valutazione della visita di valutazione e, se del caso, dell’esperienza pilota, l’Unione deve stabilire la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere dati personali al Regno Unito. (6) In attesa dell’esito della valutazione e della decisione di cui all’articolo 540, paragrafo 2, TCA, per evitare una lacuna nella cooperazione in corso riguardante i profili DNA e i dati dattiloscopici, l’articolo 540, paragrafo 3, TCA prevede che gli Stati membri possano trasmettere tali dati al Regno Unito fino al 30 settembre 2021. (7) È improbabile che il processo di cui ai considerando 3, 5 e 6 si concluda entro il 30 settembre 2021. Vi è pertanto un rischio significativo che dal 1 o ottobre 2021 si apra una lacuna nella cooperazione riguardante i dati sul DNA e i dati dattiloscopici. Ciò comporterebbe un rischio concreto per la sicurezza interna dell’Unione. (8) L’Unione ha già valutato il Regno Unito nel quadro «Prüm» per quanto riguarda lo scambio di profili DNA e di dati dattiloscopici quando il Regno Unito era ancora uno Stato membro. L’Unione non è a conoscenza di alcuna misura legislativa o regolamentare che il Regno Unito abbia adottato successivamente a tali valutazioni e che incida sull’esito della valutazione in corso ai sensi del TCA. (9) È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. Tale posizione dovrebbe essere di acconsentire a una proroga fino al 30 giugno 2022 del periodo durante il quale gli Stati membri possono continuare a scambiare i dati di cui agli articoli 530, 531 e 534 TCA e, in caso di concordanza, trasmettere altri dati personali disponibili conformemente all’articolo 536 TCA. (10) L’articolo 527 TCA stabilisce che l’obiettivo del titolo II della parte terza (Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale) del TCA è stabilire una cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti del Regno Unito, da un lato, e gli Stati membri, dall’altro, sul trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati interni di immatricolazione dei veicoli. (11) Il TCA è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689 che ha come sua base giuridica sostanziale l’articolo 217 TFUE. L’articolo 540, paragrafo 3, TCA conferisce al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie il potere di prorogare il periodo per la trasmissione dei dati personali al Regno Unito una sola volta per un massimo di nove mesi, vale a dire fino al 30 giugno 2022. (12) La Danimarca e l’Irlanda sono vincolate dall’articolo 540 TCA in virtù della decisione (UE) 2021/689 e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che attua il TCA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in applicazione dell’articolo 540, paragrafo 3, TCA è di acconsentire a una proroga fino al 30 giugno 2022 del periodo durante il quale gli Stati membri possono continuare a scambiare con il Regno Unito i dati personali di cui agli articoli 530, 531 e 534 TCA e trasmettere altri dati personali disponibili conformemente all’articolo 536 TCA. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2021 Per il Consiglio Il presidente G. DOVŽAN ( 1 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 . ( 2 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 . ( 3 ) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12 ).

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La Decisione 2021/1729 rappresenta l'attuazione dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) tra UE e Regno Unito, disciplinando lo scambio di dati biometrici secondo l'acquis "Prüm" di cui alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI. Professionisti della sicurezza, autorità di contrasto e consulenti legali internazionali consultano questa normativa per comprendere le modalità di cooperazione transfrontaliera in materia di DNA, dati dattiloscopici e immatricolazione veicoli post-Brexit, nonché i termini di validità della proroga e le condizioni di valutazione del Regno Unito.

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