Decisione UE In vigore

Decisione UE 1728/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione del 15 ottobre 2019 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 15/10/2019 In vigore dal: 15/10/2019 Documento ufficiale

Quali sono le norme armonizzate europee per la sicurezza dei giocattoli e come si applicano i limiti di migrazione degli elementi chimici?

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La Decisione UE 2019/1728 stabilisce l'elenco completo delle norme armonizzate europee che i produttori di giocattoli devono rispettare per garantire la conformità alla Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Questa normativa riguarda tutti i fabbricanti, importatori e distributori di giocattoli nell'Unione Europea, imponendo il rispetto di standard tecnici specifici su proprietà meccaniche, infiammabilità, migrazione di elementi chimici e altre caratteristiche di sicurezza. La norma EN 71-3:2019 rappresenta l'aggiornamento principale, introducendo metodi di prova più rigorosi per misurare la migrazione di elementi come stagno organico e cromo (VI), con limiti specifici che non devono essere superati dai giocattoli o dai loro componenti accessibili. In pratica, i produttori devono sottoporre i giocattoli a test secondo queste norme armonizzate: la conformità a tali standard conferisce automaticamente la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva, semplificando l'accesso al mercato europeo e riducendo i rischi di ritiri dal mercato.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione del 15 ottobre 2019 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1728 of 15 October 2019 on harmonised standards for toys drafted in support of Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

16.10.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 263/32 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1728 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2019 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 10 e all'allegato II di detta direttiva contemplati da tali norme o da parti di esse. (2) Con lettera M/445 del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE. (3) La direttiva 2009/48/CE stabilisce, all'allegato II, parte III, punto 13, i limiti di migrazione per 19 elementi che non devono essere superati dai giocattoli o dai loro componenti. Tuttavia questi limiti di migrazione non si applicano se è possibile escludere qualsiasi pericolo, ad esempio nel caso in cui un componente di un giocattolo, che eventualmente contenga uno o più di questi elementi, non sia accessibile. (4) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-3:2013+A3:2018 sulla migrazione di alcuni elementi, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 3 ) , al fine di includere i più recenti progressi tecnici e scientifici nei metodi di prova di cui alla norma EN 71-3. Tra questi progressi si annoverano una migliore misurazione dei composti dello stagno organico e del cromo (VI), un miglior controllo delle condizioni sperimentali durante l'effettuazione delle prove e una migliore struttura della norma EN 71-3 al fine di agevolare l'attuazione pratica. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-3:2019 sulla migrazione di alcuni elementi. (5) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 71-3:2019 sulla migrazione di alcuni elementi redatta dal CEN sia conforme alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. (6) La norma armonizzata EN 71-32019 soddisfa le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite nella direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (7) La norma armonizzata EN 71-3:2019 sostituisce la norma armonizzata EN 71-3:2013+A3:2018. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli un lasso di tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche rivedute della norma armonizzata EN 71-3:2019, occorre rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 71-3:2013+A3:2018. (8) Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE e rispondenti ai relativi requisiti. È pertanto opportuno includere nella presente decisione i riferimenti delle norme europee attualmente pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 4 ) . Di conseguenza è altresì necessario abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1254 della Commissione ( 5 ) . (9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli, redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE e figuranti nell'allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 2 I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli, redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE e figuranti nell'allegato II della presente decisione, sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato. Articolo 3 La decisione di esecuzione (UE) 2019/1254 è abrogata. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12 . ( 2 ) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ( GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1 ). ( 3 ) GU C 282 del 10.8.2018, pag. 3 . ( 4 ) Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli ( GU C 282 del 10.8.2018, pag. 3 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1254 della Commissione, del 22 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate sulla sicurezza dei giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 195 del 23.7.2019, pag. 43 ). ALLEGATO I N. Riferimento della norma 1. EN 71-1:2014+A1:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche 2. EN 71-2:2011+A1:2014 Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità 3. EN 71-3:2019 Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi 4. EN 71-4:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse 5. EN 71-5:2015 Sicurezza dei giocattoli — Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica 1. EN 71-7:2014+A2:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova Nota: Per il conservante autorizzato climbazolo (allegato B, tabella B.1, voce 22, della norma) la presunzione di conformità si applica fino ad una concentrazione massima consentita dello 0,2 % (non dello 0,5 %). Questa decisione è basata sul documento «ADDENDUM to the Opinion on Climbazole (P64) ref. SCCS/1506/13» of the Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) [«Addendum al parere sulla sostanza climbazolo (P64), rif. SCCS/1506/13» del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC)] adottato successivamente alla pubblicazione della norma da parte del CEN. https://ec.europa.eu/health/sites/health/fil e s/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf 2. EN 71-8:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 8: Giochi di attività per uso domestico 3. EN 71-12:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili 4. EN 71-13:2014 Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi 5. EN 71-14:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 14: Trampolini per uso domestico 6. EN 62115:2005 Sicurezza dei giocattoli elettrici IEC 62115:2003 (Modificata) + A1:2004 EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013 EN 62115:2005/A11:2012 EN 62115:2005/A12:2015 EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011 EN 62115:2005/A2:2011 IEC 62115:2003/A2:2010 (Modificata) ALLEGATO II N. Riferimento della norma Data del ritiro 1. EN 71-3:2013 + A3:2018 Sicurezza dei Giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi 15 aprile 2020 2. EN 71-14:2014+A1:2017 Sicurezza dei giocattoli — Parte 14: Trampolini per uso domestico 22 gennaio 2020

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La Decisione 2019/1728 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dei giocattoli e deve garantire conformità alle norme armonizzate EN 71, in particolare EN 71-3:2019 per la migrazione di elementi chimici, EN 71-1 per proprietà meccaniche e EN 71-2 per infiammabilità. Aziende produttrici e importatori consultano questa decisione per comprendere i limiti di migrazione, i metodi di prova richiesti, la marcatura CE e le presunzioni di conformità secondo la normazione europea.

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