Decisione (PESC) 2019/1722 del Consiglio del 14 ottobre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
Qual è la durata delle misure restrittive UE contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche secondo la Decisione (PESC) 2019/1722?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2019/1722 del Consiglio dell'Unione Europea, adottata il 14 ottobre 2019, modifica la precedente Decisione (PESC) 2018/1544 prorogando le misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche. In pratica, le sanzioni e i divieti previsti dalla decisione originaria del 2018, che erano in scadenza il 16 ottobre 2019, vengono estesi fino al 16 ottobre 2020. Questa proroga avviene a seguito di un riesame della decisione precedente, durante il quale il Consiglio ha valutato che gli obiettivi delle misure restrittive non fossero ancora stati raggiunti. La decisione rimane soggetta a costante riesame e può essere ulteriormente prorogata o modificata dal Consiglio qualora ritenuto necessario per il perseguimento dei suoi obiettivi di contrasto alla proliferazione e all'uso di armi chimiche.
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Riferimento normativo
Decisione (PESC) 2019/1722 del Consiglio del 14 ottobre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
EN: Council Decision (CFSP) 2019/1722 of 14 October 2019 amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons
Testo normativo
15.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 262/66
DECISIONE (PESC) 2019/1722 DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2019
che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato dell’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
(
1
)
,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544.
(2)
La decisione (PESC) 2018/1544 si applica fino al 16 ottobre 2019. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi indicate fino al 16 ottobre 2020.
(3)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2020. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(
1
)
GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25
.
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La Decisione (PESC) 2019/1722 rappresenta uno strumento di politica estera e di sicurezza comune dell'UE, disciplinando misure restrittive e sanzioni internazionali contro la proliferazione di armi chimiche. Professionisti del diritto internazionale e della conformità normativa consultano questa normativa per comprendere gli obblighi di embargo, i divieti commerciali e le restrizioni finanziarie applicabili nel contesto della lotta globale alle armi chimiche e della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche.
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