Decisione (UE) 2019/1709 del Consiglio del 7 ottobre 2019 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio sull’adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell’OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati
Cosa stabilisce la Decisione UE 2019/1709 sulla proroga della deroga OMC per i paesi in via di sviluppo?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/1709 del Consiglio del 7 ottobre 2019 definisce la posizione ufficiale dell'Unione europea presso l'Organizzazione mondiale del commercio riguardante la proroga di una deroga agli obblighi tariffari. In particolare, l'UE sostiene l'estensione della deroga che consente ai paesi in via di sviluppo di accordare trattamenti tariffari preferenziali ai prodotti provenienti dai paesi meno avanzati, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2029. Questa deroga era stata originariamente concessa nel 1999 e successivamente prorogata nel 2009, permettendo eccezioni al principio di non discriminazione previsto dal GATT 1994. La decisione riguarda principalmente i rapporti commerciali multilaterali e mira a supportare l'integrazione economica dei paesi meno sviluppati nel sistema commerciale mondiale, favorendo la diversificazione della loro base produttiva ed esportativa. L'UE ha valutato che questa proroga non comporterebbe effetti negativi significativi sull'economia europea, considerando anche che l'Unione già offre accesso preferenziale ai paesi meno avanzati attraverso il regime "Tutto tranne le armi".
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/1709 del Consiglio del 7 ottobre 2019 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio sull’adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell’OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati
EN: Council Decision (EU) 2019/1709 of 7 October 2019 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the General Council of the World Trade Organization on the adoption of a decision to extend a WTO waiver permitting developing country Members to provide preferential tariff treatment to products of least developed countries
Testo normativo
11.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 260/50
DECISIONE (UE) 2019/1709 DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2019
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio sull’adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell’OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1995.
(2)
L’articolo II, paragrafo 2, dell’accordo OMC, prevede che gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell’accordo OMC («accordi commerciali multilaterali») costituiscano parte integrante dell’accordo OMC e siano impegnativi per tutti i membri.
(3)
Ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo OMC, in circostanze eccezionali la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall’accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale.
(4)
L’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo OMC stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 A, 1B o 1C dell’accordo OMC e relativi allegati.
(5)
A norma dell’articolo IV, paragrafo 1, dell’accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.
(6)
A norma dell’articolo IV, paragrafo 2, dell’accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), le funzioni di quest’ultima sono svolte dal Consiglio generale dell’OMC. A norma dell’articolo IX, paragrafo 1, dell’accordo OMC, l’OMC generalmente adotta le decisioni all’unanimità.
(7)
Il 15 giugno 1999 i membri dell’OMC hanno concesso una deroga agli obblighi di cui all’articolo I, paragrafo 1, dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994») nella misura necessaria per consentire ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati, indicati come tali dalle Nazioni Unite, senza dover estendere le stesse tariffe a prodotti simili di qualsiasi altro membro fino al 30 giugno 2009. Il 27 maggio 2009 i membri dell’OMC hanno prorogato la deroga dal 1
o
luglio 2009 al 30 giugno 2019.
(8)
A norma dell’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo OMC, Cile, Cina, India, Tailandia e Turchia («copatrocinatori») hanno presentato una richiesta affinché il Consiglio generale prenda una decisione in merito alla proroga dell’attuale deroga dell’OMC al fine di consentire ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati dal 1
o
luglio 2019 al 30 giugno 2029.
(9)
A giustificazione della richiesta i copatrocinatori adducono la particolare vulnerabilità dei paesi in via di sviluppo meno avanzati e le specifiche difficoltà strutturali che questi paesi affrontano nell’economia mondiale, nonché l’importanza di migliorare la loro effettiva partecipazione al sistema commerciale multilaterale concedendo loro un valido accesso al mercato per sostenere la diversificazione della produzione e della base di esportazione.
(10)
La proroga della deroga non inciderebbe negativamente né sull’economia dell’Unione né sulle relazioni commerciali dell’Unione con i beneficiari della deroga. L’Unione inoltre offre ai paesi in via di sviluppo meno avanzati un accesso al mercato esente da dazi e da contingenti nell’ambito del regime «Tutto tranne le armi» e sostiene gli altri membri dell’OMC che accordano preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo meno avanzati.
(11)
È opportuno stabilire che la posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel Consiglio generale dell’OMC sia di sostenere della richiesta dei copatrocinatori di prorogare la deroga al fine di consentire ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati dal 1
o
luglio 2019 al 30 giugno 2029, in conformità dell’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, poiché la proroga della deroga vincolerà i membri dell’OMC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la proroga di una deroga dell’OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accodare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati dal 1
o
luglio 2019 al 30 giugno 2029.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A.-M. HENRIKSSON
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