Decisione (UE) 2024/1698 del Consiglio, del 14 dicembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh
Qual è l'oggetto della Decisione UE 2024/1698 e quali sono gli effetti giuridici dell'accordo sui servizi aerei con il Bangladesh?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/1698 del Consiglio autorizza la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh riguardante alcuni aspetti dei servizi aerei. L'accordo è stato negoziato dalla Commissione europea al fine di conformare al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali preesistenti sui servizi aerei stipulati tra otto Stati membri e il Bangladesh, sostituendo disposizioni frammentate con un quadro normativo unitario a livello europeo. La decisione consente al presidente del Consiglio di designare i firmatari autorizzati e di procedere alla notifica ufficiale alle parti contraenti secondo le procedure previste dall'accordo stesso. L'elemento più rilevante è che l'accordo entra in applicazione provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure interne, permettendo così di realizzare i vantaggi dell'intesa prima della sua entrata in vigore formale, senza attendere i tempi più lunghi della ratifica parlamentare in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2024/1698 del Consiglio, del 14 dicembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh
EN: Council Decision (EU) 2024/1698 of 14 December 2015 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement between the European Union and the People’s Republic of Bangladesh on certain aspects of air services
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1698
26.6.2024
DECISIONE (UE) 2024/1698 DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello di Unione.
(2)
La Commissione ha pertanto negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con la Repubblica popolare del Bangladesh relativo ad alcuni aspetti dei servizi aerei («accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 27 febbraio 2015.
(3)
L'obiettivo dell'accordo è conformare al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei tra otto Stati membri e la Repubblica popolare del Bangladesh.
(4)
È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.
(5)
Al fine di realizzare i vantaggi dell'accordo quanto prima possibile, esso dovrebbe essere applicato in via provvisoria,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh su alcuni aspetti dei servizi aerei è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di detto accordo.
Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine
(
1
)
.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. ETGEN
(
1
)
La data a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1698/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2024/1698 riguarda accordi internazionali sui servizi aerei, applicazione provvisoria di trattati e competenze dell'Unione europea in materia di trasporto aereo. Professionisti del diritto internazionale e consulenti aziendali operanti nel settore aereo devono considerare l'articolo 218 TFUE sulla procedura di conclusione degli accordi internazionali, l'applicazione provvisoria ex articolo 8 dell'accordo, e le implicazioni per le compagnie aeree europee e bangladesi in termini di diritti di traffico e conformità normativa.
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