Decisione UE In vigore

Decisione UE 1697/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1697 del Consiglio del 7 ottobre 2019 relativa all’avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

Pubblicato: 07/10/2019 In vigore dal: 07/10/2019 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione UE 2019/1697 riguardo allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Irlanda?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2019/1697 del Consiglio del 7 ottobre 2019 autorizza l'Irlanda a partecipare al sistema automatizzato di scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV) a partire dall'11 ottobre 2019. Questa decisione si basa sulla decisione 2008/615/GAI, che disciplina la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. L'Irlanda ha completato con successo tutte le verifiche preliminari richieste: ha compilato i questionari sulla protezione dei dati e sullo scambio DIV, ha superato una visita di valutazione condotta da esperti olandesi e portoghesi, e ha condotto un'esperienza pilota positiva con i Paesi Bassi. Il Consiglio ha certificato che l'Irlanda ha pienamente implementato le disposizioni sulla protezione dei dati previste dalla normativa UE. In pratica, ciò consente alle autorità irlandesi di ricevere e trasmettere dati personali relativi ai veicoli immatricolati per scopi di sicurezza e contrasto della criminalità, in conformità all'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1697 del Consiglio del 7 ottobre 2019 relativa all’avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli EN: Council Implementing Decision (EU) 2019/1697 of 7 October 2019 on the launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in Ireland

Testo normativo

10.10.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 259/63 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1697 DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 2019 relativa all’avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( 1 ) , in particolare l’articolo 33, visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l’attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. (2) L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio ( 3 ) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un’esperienza pilota. (3) A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. (4) L’Irlanda ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV). (5) L’Irlanda ha effettuato con successo un’esperienza pilota con i Paesi Bassi. (6) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Irlanda e il gruppo di valutazione olandese e portoghese ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio. (7) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota in materia di scambio di DIV. (8) Il 17marzo 2019 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che l’Irlanda ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI. (9) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di DIV, l’Irlanda dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI. (10) L’articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l’attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione. (11) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l’esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all’avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di DIV al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI. (12) La Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, l’Irlanda può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dall’11 ottobre 2019. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . La presente decisione si applica conformemente ai trattati. Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019 Per il Consiglio Il presidente A.-M. HENRIKSSON ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1 . ( 2 ) Parere del 17 settembre 2019. ( 3 ) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12 ).

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La Decisione UE 2019/1697 riguarda lo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV) e si applica nel contesto della cooperazione transfrontaliera UE per la lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. Professionisti del settore automobilistico, autorità competenti e consulenti legali devono conoscere i requisiti sulla protezione dei dati personali, le procedure di valutazione preliminare e le modalità di trasmissione dati tra Stati membri secondo la decisione 2008/615/GAI.

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