Decisione UE In vigore

Decisione UE 1695/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1695 della Commissione, del 12 giugno 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania notificata con il numero C(2024)4162

Pubblicato: 12/06/2024 In vigore dal: 12/06/2024 Documento ufficiale

Quali misure di emergenza ha adottato la Commissione europea contro la peste suina africana in Germania nel giugno 2024?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2024/1695 della Commissione, del 12 giugno 2024, istituisce misure di emergenza provvisorie in Germania a seguito della conferma di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nel Land di Meclemburgo-Pomerania anteriore, rilevato il 7 giugno 2024. La decisione si applica fino al 7 settembre 2024 e riguarda principalmente gli allevamenti suinicoli e le autorità sanitarie tedesche. In pratica, la Germania deve istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione (raggio di 3 km dal focolaio) e una zona di sorveglianza (raggio di 10 km), all'interno delle quali applicare specifiche misure di controllo della malattia secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687. Le aree interessate sono principalmente comuni nel territorio di Pasewalk e zone limitrofe, con durate differenziate: la zona di protezione secondo l'articolo 39, paragrafo 1, fino al 23 agosto 2024, e secondo il paragrafo 3 fino al 7 settembre 2024, mentre la zona di sorveglianza fino al 7 settembre 2024. Questa decisione mira a prevenire la diffusione della malattia, evitare perturbazioni ingiustificate degli scambi commerciali all'interno dell'Unione e impedire che paesi terzi introducano ostacoli agli scambi.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1695 della Commissione, del 12 giugno 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2024)4162] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/1695 of 12 June 2024 concerning certain interim emergency measures relating to African swine fever in Germany (notified under document C(2024) 4162)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1695 13.6.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1695 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2024 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2024)4162] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l'articolo 259, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di focolai di peste suina africana in suini detenuti, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi in altri stabilimenti di suini detenuti. (3) Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, in suini detenuti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione ( 4 ) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera a), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687. (5) La durata delle misure da applicare nelle zone di protezione e in quelle di sorveglianza, istituite conformemente agli allegati X e XI del regolamento delegato (UE) 2020/687, dovrebbe basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure sui principi e criteri scientificamente validi per la definizione di tale durata stabiliti negli orientamenti sulla febbre suina africana elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri ( 5 ) . La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) ( 6 ) . (6) La Germania ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito alla conferma, in data 7 giugno 2024, di un focolaio della malattia in suini detenuti nel Land di Meclemburgo-Pomerania anteriore e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia. (7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza in relazione alla peste suina africana in Germania, sia definita a livello dell'Unione in collaborazione con detto Stato membro. (8) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. (9) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona soggetta a restrizioni in Germania sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona. (10) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Germania provvede affinché: a) sia istituita immediatamente in Germania una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; b) la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione; c) le misure di controllo delle malattie da applicare nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza di cui alla lettera a) del presente articolo siano applicate fino alle date specificate nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica fino al 7 settembre 2024. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2024 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 ( GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj ). ( 5 ) Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA») C/2023/7855 ( GU C, C/2023/1504, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj ). ( 6 ) Codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH, 31 a edizione, 2023. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95121-74-4, https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/ . ALLEGATO Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Germania di cui all'articolo 1 Data finale di applicazione delle misure Zona di protezione (articolo 39, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione): 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 14.018538, 53.519260. Betroffen sind die tangierten Orte sowie Ortsteile in Gänze: Gemeinde Pasewalk Stadt mit Teilen der Ortsteile Gehege, Papenbeck, Pasewalk, Scheringer Siedlung, Steinbrink sowie den Ortsteilen Friedberg, Kreuzbäcksiedlung, Pasewalk Ost und Stiftshof 23.8.2024 Zona di protezione (articolo 39, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione): 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 14.018538, 53.519260. Betroffen sind die tangierten Orte sowie Ortsteile in Gänze: Gemeinde Pasewalk Stadt mit Teilen der Ortsteile Gehege, Papenbeck, Pasewalk, Scheringer Siedlung, Steinbrink sowie den Ortsteilen Friedberg, Kreuzbäcksiedlung, Pasewalk Ost und Stiftshof 7.9.2024 Zona di sorveglianza: 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 14.018538, 53.519260. Betroffen sind die tangierten Orte sowie Ortsteile in Gänze: — Gemeinde Torgelow mit Teilen des Ortsteiles Drögeheide — Gemeinde Viereck mit den Ortsteilen Ausbau, Ernst-Thälmann-Siedlung, Kuhlmorgen, Neuenkrug, Riesenbrück, Rödershorst, Stallberg, Uhlenkrug, Viereck und Waldfrieden — Gemeinde Koblentz mit den Ortsteilen Breitenstein, Damm, Koblentz und Peterswalde — Gemeinde Rothenklempenow mit einem Teil des Ortsteils Dorotheenwalde — Gemeinde Rossow mit Teilen des Ortsteils Rossow und dem Ortsteil Wetzenow — Gemeinde Fahrenwalde mit Teilen der Ortsteile Försterei, Heidemühle und Herrmannshof sowie den Ortsteilen Bröllin, Fahrenwalde, Forsthaus und Friedrichshof — Gemeinde Rollwitz mit einem Teil des Ortsteils Damerow und den Ortsteilen Rollwitz, Schmarsow, Schmarsow Ausbau und Züsedom — Gemeinde Nieden teilweise (an der Gemeindegrenze Rollwitz) — Gemeinde Brietzig jeweils mit Teilen der Ortsteile Brietzig und Starkshof — Gemeinde Jatznick mit Teilen der Ortsteile Blumenhagen und Groß Spiegelberg sowie den Ortsteilen Albertshof, Am Berge, Ausbau, Belling, Jatznick, Mauseort, Sandförde, Waldeshöhe, Wärterhaus und Wilhelmsthal — Gemeinde Hammer a. d. Uecker mit Teilen der Ortsteile Försterei Ausbau und Hammer a. d. Uecker sowie den Ortsteilen Liepe und Morgenmoor 7.9.2024 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1695/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione (UE) 2024/1695 disciplina la peste suina africana, le zone di protezione e sorveglianza, e le misure di controllo delle malattie animali secondo il regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale. Gli operatori del settore suinicolo, le autorità veterinarie regionali e gli esportatori di carni suine devono consultare questa normativa per comprendere le restrizioni ai movimenti di animali e prodotti, le norme sulla biosicurezza negli allevamenti, e gli obblighi di notifica e tracciabilità previsti dal regolamento delegato (UE) 2020/687 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

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