Decisione (UE) 2024/1692 del Consiglio, del 30 maggio 2024, relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana
Quali sono i criteri e le modalità per la nomina dei membri del Comitato delle regioni proposti dall'Italia secondo la Decisione UE 2024/1692?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/1692 del Consiglio del 30 maggio 2024 disciplina la nomina di rappresentanti italiani al Comitato delle regioni, l'organo consultivo dell'Unione europea composto da esponenti delle amministrazioni regionali e locali. In questo caso specifico, il Consiglio ha nominato tre rappresentanti italiani per coprire seggi vacanti: un membro effettivo e due supplenti, con mandato fino al 25 gennaio 2025. I candidati proposti dal governo italiano devono essere titolari di un mandato elettorale o politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta, come presidenti di assemblee regionali o consigli regionali. La nomina è avvenuta in seguito alla scadenza di mandati nazionali precedenti (caso di Alessandro Fermi) e alle dimissioni di altri rappresentanti (Gianmarco Medusei e Piero Mauro Zanin). I tre nominati sono: Gaetano Galvagno (presidente dell'Assemblea regionale siciliana) come membro, e Mauro Bordin (presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia) e Federico Romani (presidente del Consiglio regionale della Lombardia) come supplenti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione (UE) 2024/1692 del Consiglio, del 30 maggio 2024, relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana
EN: Council Decision (EU) 2024/1692 of 30 May 2024 appointing a member and two alternate members, proposed by the Italian Republic, of the Committee of the Regions
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1692
13.6.2024
DECISIONE (UE) 2024/1692 DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2024
relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni
(
1
)
,
viste le proposte del governo italiano,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta.
(2)
Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/102
(
2
)
, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. Il 26 maggio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/877
(
3
)
, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana.
(3)
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale era stata proposta la nomina del sig. Alessandro FERMI.
(4)
Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Gianmarco MEDUSEI e alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale era stata proposta la nomina del sig. Piero Mauro ZANIN.
(5)
Il governo italiano ha proposto il sig. Gaetano GALVAGNO, rappresentante di una collettività regionale che è politicamente responsabile dinanzi a un’assemblea eletta,
presidente dell’Assemblea regionale siciliana
, quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
(6)
Il governo italiano ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta quali supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: il sig. Mauro BORDIN,
presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia
, e il sig. Federico ROMANI,
presidente del Consiglio regionale della Lombardia
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta:
a)
quale membro:
—
il sig. Gaetano GALVAGNO,
presidente dell’Assemblea regionale siciliana
,
e
b)
quali supplenti:
—
il sig. Mauro BORDIN,
presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia
,
—
il sig. Federico ROMANI,
presidente del Consiglio regionale della Lombardia
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
T. VAN DER STRAETEN
(
1
)
GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/852/oj.
(
2
)
Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (
GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/102/oj).
(
3
)
Decisione (UE) 2021/877 del Consiglio, del 26 maggio 2021, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana (
GU L 192, dell’1.6.2021, pag. 11
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/877/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1692/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1692/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione UE 2024/1692 riguarda la composizione del Comitato delle regioni, l'organo consultivo dell'UE che rappresenta gli enti territoriali. I criteri di nomina si basano sul possesso di un mandato elettorale locale o sulla responsabilità politica dinanzi a un'assemblea eletta, come previsto dall'articolo 300 del TFUE. Questa normativa è rilevante per amministratori pubblici, enti locali e regionali che partecipano ai processi decisionali europei attraverso la rappresentanza istituzionale.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.