Decisione di esecuzione (UE) 2021/1690 della Commissione del 20 settembre 2021 relativa alla proroga della misura adottata dall’autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2021)6691 (I testi in lingua inglese e maltese sono i soli facenti fede)
Cosa prevede la Decisione di esecuzione UE 2021/1690 riguardo all'utilizzo del biocida Biobor JF in Malta?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2021/1690 della Commissione europea del 20 settembre 2021 autorizza l'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta a prorogare fino al 14 maggio 2022 l'utilizzo del biocida Biobor JF per scopi antimicrobici nei serbatoi di carburante e nei sistemi di alimentazione degli aeromobili. La misura si applica esclusivamente agli utilizzatori professionali e rappresenta un'eccezione temporanea al regime ordinario di autorizzazione dei biocidi previsto dal Regolamento UE 528/2012.
La necessità della proroga è motivata da ragioni di sicurezza pubblica e della navigazione aerea: la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante può causare malfunzionamenti dei motori e compromettere l'aeronavigabilità degli aeromobili, mettendo a rischio passeggeri ed equipaggio. La pandemia di COVID-19 e l'immobilizzazione prolungata di numerosi velivoli hanno aggravato questo problema. Inoltre, il principale biocida alternativo (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 per problemi di sicurezza, e il trattamento meccanico non è sempre praticabile o comporta rischi per i lavoratori.
Il Biobor JF contiene due principi attivi non ancora inclusi nel programma di lavoro per l'esame sistematico dell'UE, pertanto non potevano essere autorizzati attraverso le procedure ordinarie. La decisione ha effetto retroattivo dal 10 novembre 2020 (data di scadenza della misura precedente) e rimane in vigore fino a quando il fabbricante non completi le procedure di approvazione formale dei principi attivi, previste per metà 2022.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1690 della Commissione del 20 settembre 2021 relativa alla proroga della misura adottata dall’autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021)6691] (I testi in lingua inglese e maltese sono i soli facenti fede)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1690 of 20 September 2021 concerning the extension of the action taken by Malta Competition and Consumer Affairs Authority permitting the making available on the market and use of the biocidal product Biobor JF in accordance with Article 55(1) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2021) 6691) (Only the English and Maltese texts are authentic)
Testo normativo
22.9.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 335/1
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1690 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2021
relativa alla proroga della misura adottata dall’autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2021)6691]
(I testi in lingua inglese e maltese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi
(
1
)
, in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Il 13 maggio 2020 l’autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta (
Malta Competition and Consumer Affairs Authority
, «l’autorità competente») ha adottato una decisione conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili fino al 9 novembre 2020 («la misura»). L’autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
(2)
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l’aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L’immobilità al suolo degli aeromobili è un fattore che aggrava la contaminazione microbiologica.
(3)
Il Biobor JF contiene 2,2′-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 2665-13-6) e 2,2′-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo elencati nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione
(
2
)
, tali principi attivi non sono inclusi nel programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L’articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale.
(4)
Il 12 maggio 2021 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fondava sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull’argomentazione che il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica. Essendo un’isola, Malta dipende fortemente dal traffico aereo sia per il trasporto passeggeri sia per il trasporto merci.
(5)
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di inconvenienti legati alla sicurezza verificatisi in seguito al trattamento con tale prodotto.
(6)
Secondo l’autorità competente, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile e le procedure raccomandate dai costruttori di motori richiedono il trattamento con un biocida anche quando la pulizia meccanica è possibile. Inoltre il trattamento meccanico esporrebbe i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitato.
(7)
Il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata a metà del 2022. L’approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento di tali procedure.
(8)
Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all’autorità competente di prorogare la misura.
(9)
Dato che la misura non è più in vigore dal 9 novembre 2020, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.
(10)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta può prorogare fino al 14 maggio 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili.
Articolo 2
L’autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta è destinataria della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 10 novembre 2020.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1
).
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La Decisione UE 2021/1690 riguarda l'autorizzazione eccezionale di biocidi secondo il Regolamento UE 528/2012, disciplinando l'articolo 55 relativo alle misure di emergenza per la sicurezza della navigazione aerea. Operatori nel settore aeronautico e autorità nazionali competenti devono conoscere le deroghe temporanee ai principi attivi non ancora approvati e le procedure di proroga delle misure straordinarie per la tutela della salute pubblica e della sicurezza dei trasporti.
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