Decisione UE In vigore

Decisione UE 1687/2024

Decisione (UE) 2024/1687 del Consiglio, del 10 giugno 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 16a sessione del comitato di esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda la revisione della prescrizione tecnica uniforme applicabile al sottosistema «Materiale rotabile — carri merci», al sottosistema «Materiale rotabile — rumore», alla composizione dei treni e ai controlli della compatibil

Pubblicato: 10/06/2024 In vigore dal: 10/06/2024 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi della Decisione UE 1687/2024 e quali modifiche tecniche propone per le prescrizioni uniformi sui carri merci ferroviari?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 1687/2024 del Consiglio stabilisce la posizione dell'Unione europea presso il Comitato di Esperti Tecnici dell'OTIF (Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia) in occasione della sua 16ª sessione del giugno 2024. L'atto riguarda principalmente l'allineamento delle prescrizioni tecniche uniformi (UTP) europee con il regolamento di esecuzione UE 2023/1694, garantendo coerenza normativa nel settore ferroviario internazionale. La decisione autorizza l'UE a votare a favore della revisione di quattro ambiti tecnici: il sottosistema "Materiale rotabile — carri merci" (UTP WAG), il sottosistema "Materiale rotabile — rumore" (UTP Rumore), la composizione dei treni e i controlli di compatibilità (UTP TCRC), e l'aggiornamento dei riferimenti tecnici per le applicazioni telematiche nel trasporto merci (UTP TAF). Per quanto riguarda l'UTP WAG, la decisione propone modifiche specifiche come la ridefinizione dei "veicoli intercambiabili" dotati di interfacce standardizzate, la chiarificazione sui punti in sospeso tecnici, e l'adeguamento dei requisiti di carico minimo per asse. Queste modifiche mirano a facilitare la libera circolazione dei carri merci nel traffico internazionale mantenendo elevati standard di sicurezza e interoperabilità.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/1687 del Consiglio, del 10 giugno 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 16a sessione del comitato di esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda la revisione della prescrizione tecnica uniforme applicabile al sottosistema «Materiale rotabile — carri merci», al sottosistema «Materiale rotabile — rumore», alla composizione dei treni e ai controlli della compatibilità con la tratta nonché al sottosistema «applicazioni telematiche per il trasporto merci» EN: Council Decision (EU) 2024/1687 of 10 June 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 16th session of the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) as regards the revision of the Uniform Technical Prescription applicable to the subsystem ‘rolling stock – freight wagons’, to the subsystem ‘rolling stock

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1687 13.6.2024 DECISIONE (UE) 2024/1687 DEL CONSIGLIO del 10 giugno 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 16a sessione del comitato di esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda la revisione della prescrizione tecnica uniforme applicabile al sottosistema «Materiale rotabile — carri merci», al sottosistema «Materiale rotabile — rumore», alla composizione dei treni e ai controlli della compatibilità con la tratta nonché al sottosistema «applicazioni telematiche per il trasporto merci» IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («COTIF»), mediante la decisione 2013/103/UE del Consiglio ( 1 ) e all’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) di adesione dell’Unione europea alla convenzione COTIF ( 2 ) . (2) A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della COTIF è stato istituito il comitato di esperti tecnici («CTE») dell’OTIF. (3) A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF e conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, delle regole uniformi relative alla convalida di norme tecniche e all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato a essere utilizzato nel traffico internazionale (APTU) — appendice F della COTIF, il CTE è competente per l’adozione o la modifica, tra l’altro, delle prescrizioni tecniche uniformi (UTP) relative al sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» (UTP WAG), al sottosistema «Materiale rotabile — rumore» (UTP Rumore), alla composizione dei treni e ai controlli della compatibilità con la tratta (UTP TCRC) e alle «applicazioni telematiche per il trasporto merci» (UTP TAF). (4) Il CTE ha iscritto all’ordine del giorno della sua 16 a sessione, che si terrà l’11 e il 12 giugno 2024, una proposta di decisioni di revisione dell’UTP WAG, dell’UTP Rumore e dell’UTP TCRC e di modifica dell’appendice I dell’UTP TAF. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CTE, poiché le decisioni proposte vincoleranno l’Unione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’APTU e dell’articolo 35, paragrafi 3 e 4, della COTIF. (6) Gli obiettivi delle suddette decisioni consistono nell’allineare l’UTP WAG, l’UTP Rumore e l’UTP TCRC al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione ( 3 ) e nell’allineare i riferimenti ai documenti tecnici dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie delle specifiche tecniche di interoperabilità relative alle «applicazioni telematiche per il trasporto merci» (STI TAF) elencati nell’appendice I dell’UTP TAF. (7) Le decisioni previste dell’OTIF sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell’Unione in quanto contribuiscono all’allineamento della normativa OTIF alle disposizioni equivalenti del diritto dell’Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 16 a sessione del comitato di esperti tecnici (CTE) dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda la revisione delle prescrizioni tecniche uniformi (UTP) relativa al sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» (UTP WAG), al sottosistema «Materiale rotabile — rumore» (UTP Rumore), alla composizione dei treni e ai controlli della compatibilità con la tratta (UTP TCRC) e all’aggiornamento dei riferimenti ai documenti tecnici delle specifiche tecniche di interoperabilità relative alle «applicazioni telematiche per il trasporto merci» (STI TAF) elencati nell’appendice I delle UTP relative alle «applicazioni telematiche per il trasporto merci» (UTP TAF) è la seguente: 1) votare a favore della revisione dell’UTP WAG (documento di lavoro del CTE TECH-24003 UTP WAG), con le modifiche seguenti; a) al punto 0.3: — sostituire il titolo con «Veicoli idonei alla libera circolazione e veicoli intercambiabili»; — al terzo paragrafo, secondo trattino, sostituire il testo con: « “veicolo intercambiabile”: un veicolo che soddisfa i requisiti per la libera circolazione e che, inoltre, è dotato di interfacce standardizzate tra veicoli che consentono di integrare il veicolo in una composizione del treno accanto ad altri veicoli intercambiabili. I carri che soddisfano questi criteri possono recare la dicitura “GE” o “CW”, oltre alla marcatura “TEN”.» ; — al quarto paragrafo, punto 3, sostituire «esercizio generale» con «veicoli intercambiabili»; b) al punto 4.2.1 «Disposizioni generali», opporsi alla proposta di sopprimere il seguente testo: «Quando, in relazione a un particolare aspetto tecnico, non sono state sviluppate le specifiche tecniche e funzionali necessarie per conseguire l’interoperabilità e soddisfare i requisiti essenziali, tale aspetto è individuato come punto in sospeso nel relativo punto. Come previsto da articolo 8, paragrafo 7, dell’APTU articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797, tutti i punti in sospeso sono elencati nell’appendice A» ; c) al punto 4.2.3.5.3.4 «Funzione di rilevamento del deragliamento e di azionamento della frenata (DDAF)», terzo paragrafo, sostituire «regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013» con «UTP GEN-G»; d) al punto 6.1.2.1 «Organi di rotolamento», quarto paragrafo, sostituire «Se il veicolo non raggiunge il carico minimo per asse in condizione di tara, le condizioni d’uso del veicolo prevedono» con «Se la massa del veicolo non gli consente di raggiungere il carico minimo per asse in condizione di tara, le condizioni d’uso del veicolo possono prevedere»; (2) votare a favore della revisione dell’UTP Rumore proposta dal CTE (documento di lavoro del CTE TECH-24004 UTP Rumore); (3) votare a favore della revisione dell’UTP TCRC proposta dal CTE (documento di lavoro del CTE TECH-24005 UTP TCRC); (4) votare a favore dell’aggiornamento dei riferimenti ai documenti tecnici della STI TAF elencati nell’appendice I dell’UTP TAF proposto dal CTE (documento di lavoro del CTE TECH-24005 UTP TAF); (5) la Commissione può concordare modifiche minori degli atti di cui al presente articolo senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 Una volta adottate, le decisioni del CTE sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con l’indicazione della data della loro entrata in vigore. La Commissione è destinataria della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2024 Per il Consiglio Il presidente H. LAHBIB ( 1 ) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 ( GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1 ). ( 2 ) Accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 ( GU L 51 del 23.2.2013, pag. 8 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione, del 10 agosto 2023, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1300/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014 e (UE) n. 1304/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 ( GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 88 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1687/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2024/1687 è il riferimento normativo per chi opera nel settore ferroviario internazionale e deve comprendere le prescrizioni tecniche uniformi (UTP), l'interoperabilità dei carri merci, e i requisiti di compatibilità tecnica secondo la COTIF. Operatori ferroviari, costruttori di materiale rotabile e consulenti tecnici la consultano per allineamento normativo, veicoli intercambiabili, specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e conformità ai regolamenti UE sul trasporto ferroviario.

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