Decisione UE In vigore

Decisione UE 1687/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1687 della Commissione, del 7 novembre 2018, che modifica la decisione 2007/25/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione notificata con il numero C(2018) 7240 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 07/11/2018 In vigore dal: 07/11/2018 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1687 della Commissione in materia di influenza aviaria ad alta patogenicità e movimenti di volatili da compagnia?

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La Decisione di esecuzione (UE) 2018/1687 del 7 novembre 2018 modifica la precedente Decisione 2007/25/CE, prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) fino al 31 dicembre 2019, anziché fino al 31 dicembre 2018. Questa normativa si applica ai movimenti di volatili tenuti come animali da compagnia che attraversano i confini dell'Unione europea, provenienti da paesi terzi. La proroga è stata necessaria perché l'HPAI continua a rappresentare un rischio epidemiologico mondiale, con focolai di diversi sottotipi (H5 e H7) che hanno reso la malattia endemica in numerosi paesi terzi. Le misure di mitigazione mantengono quindi le garanzie sanitarie per proteggere sia la salute umana che quella degli animali nell'Unione, in attesa dell'adozione di nuovi atti delegati nel quadro del Regolamento (UE) 2016/429 che stabiliranno norme più complete sull'ingresso di pollame e volatili in cattività.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1687 della Commissione, del 7 novembre 2018, che modifica la decisione 2007/25/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2018) 7240] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1687 of 7 November 2018 amending Decision 2007/25/EC as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza and movements of pet birds accompanying their owners into the Community, as regards its period of application (notified under document C(2018) 7240) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

9.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279/36 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1687 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2018 che modifica la decisione 2007/25/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2018) 7240] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 ( 1 ) , in particolare l'articolo 36, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La decisione 2007/25/CE della Commissione ( 2 ) stabilisce alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità ( highly pathogenic avian influenza - HPAI) e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno dell'Unione. Essa è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 allo scopo di proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione. Si applica fino al 31 dicembre 2018. (2) Nel mondo continuano ad apparire focolai di HPAI di diversi sottotipi H5 e più raramente di sottotipo H7 che interessano il pollame e altri volatili in cattività. L'HPAI è diventata endemica in numerosi paesi terzi e ne ha colpiti altri per la prima volta. Persiste il pericolo dell'introduzione del virus HPAI nell'Unione attraverso i movimenti di volatili tenuti come animali da compagnia e provenienti da paesi terzi ed è quindi opportuno mantenere le misure di mitigazione di cui alla decisione 2007/25/CE. (3) Inoltre sono attualmente in fase di elaborazione, nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , alcuni atti delegati che stabiliranno norme riguardanti l'ingresso nell'Unione di pollame e altri volatili in cattività. Le norme stabilite in tali atti delegati determineranno l'approccio da adottare per quanto riguarda taluni rischi relativi a malattie che colpiscono il pollame e altri volatili in cattività, come pure le garanzie in materia di salute degli animali prescritte per i volatili tenuti come animali da compagnia. Le norme stabilite in tali atti delegati terranno anche conto delle raccomandazioni del parere scientifico sull'influenza aviaria adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 14 settembre 2017 ( 4 ) . (4) In considerazione della situazione epidemiologica mondiale per quanto concerne l'HPAI e in attesa dell'adozione degli atti delegati relativi all'ingresso nell'Unione di pollame e altri volatili in cattività, è necessario prorogare il periodo di applicazione della decisione 2007/25/CE fino al 31 dicembre 2019. (5) La decisione 2007/25/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data «31 dicembre 2018» è sostituita da «31 dicembre 2019». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2018 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1 . ( 2 ) Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità ( GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 ). ( 4 ) EFSA Journal 2017; 15(10): 4991.

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La Decisione 2018/1687 riguarda le misure di sanità animale e protezione zoosanitaria per l'influenza aviaria ad alta patogenicità, disciplinando i movimenti transfrontalieri di animali da compagnia secondo il Regolamento (UE) 576/2013 sui movimenti non commerciali di animali da compagnia. Gli operatori del settore zootecnico e i proprietari di volatili devono rispettare le garanzie sanitarie previste, in coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri e le raccomandazioni dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare).

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