Decisione di esecuzione (UE) 2018/1669 della Commissione, del 6 novembre 2018, che abroga la decisione 2006/80/CE che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali notificata con il numero C(2018) 2167
Cosa prevede la Decisione di esecuzione UE 2018/1669 riguardo alle deroghe per l'identificazione dei suini negli Stati membri?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2018/1669 del 6 novembre 2018 abroga la precedente Decisione 2006/80/CE che concedeva a sei Stati membri (Repubblica Ceca, Francia, Italia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia) una deroga rispetto alle norme sulla identificazione e registrazione dei suini. La deroga riguardava specificamente le persone fisiche che detenevano un unico suino destinato all'uso o al consumo personale, le quali potevano essere escluse dall'obbligo di registrazione presso l'autorità competente. Tuttavia, questi sei Stati membri hanno comunicato ufficialmente alla Commissione europea di non applicare più tale deroga, rendendo necessaria l'abrogazione della decisione precedente. Con l'abrogazione, tutti gli allevatori, anche quelli con un solo suino, devono ora rispettare pienamente le prescrizioni minime di identificazione e registrazione stabilite dalla Direttiva 2008/71/CE, garantendo così un controllo più rigoroso e uniforme su tutto il territorio dell'Unione europea.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1669 della Commissione, del 6 novembre 2018, che abroga la decisione 2006/80/CE che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali [notificata con il numero C(2018) 2167]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1669 of 6 November 2018 repealing Decision 2006/80/EC granting certain Member States the derogation provided for in Article 3(2) of Council Directive 92/102/EEC on the identification and registration of animals (notified under document C(2018) 7239)
Testo normativo
8.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 278/28
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1669 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2018
che abroga la decisione 2006/80/CE che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali
[notificata con il numero C(2018) 2167]
(I testi in lingua ceca, francese, italiana, portoghese, slovacca e slovena sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini
(
1
)
, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 2008/71/CE stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini.
(2)
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/71/CE gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente disponga di un elenco aggiornato di tutte le aziende che detengono gli animali contemplati da detta direttiva e sono situate sul suo territorio.
(3)
Gli Stati membri possono essere autorizzati, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE, ad escludere dall'elenco delle aziende di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva le persone fisiche che detengono un unico suino destinato all'uso o al consumo personale, purché tale animale sia sottoposto, prima di ogni spostamento, ai controlli stabiliti in detta direttiva.
(4)
La decisione 2006/80/CE della Commissione
(
2
)
autorizza la Repubblica ceca, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Slovenia e la Slovacchia ad applicare la deroga ora prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE nei confronti delle aziende con un unico suino.
La Repubblica ceca, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Slovenia e la Slovacchia hanno confermato di non applicare più la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE nei confronti delle aziende con un unico suino.
(5)
È pertanto opportuno abrogare la decisione 2006/80/CE.
(6)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2006/80/CE è abrogata.
Articolo 2
La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31
.
(
2
)
Decisione 2006/80/CE della Commissione, del 1
o
febbraio 2006, che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (
GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 50
).
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La Decisione UE 2018/1669 riguarda l'identificazione e registrazione degli animali secondo la Direttiva 2008/71/CE, disciplinando gli obblighi amministrativi per gli allevatori di suini e le deroghe precedentemente concesse. Gli operatori del settore zootecnico e le autorità competenti degli Stati membri devono fare riferimento a questa normativa per comprendere i requisiti di tracciabilità, registrazione aziendale e controlli sanitari sugli animali destinati al consumo.
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