Decisione UE In vigore

Decisione UE 1667/2024

Decisione (UE) 2024/1667 del Consiglio, del 30 maggio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di 16a riunione del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito all’adozione di una raccomandazione e di conclusioni rivolte a cinque Stati parte e relative all’attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alle ist

Pubblicato: 30/05/2024 In vigore dal: 30/05/2024 Documento ufficiale

Qual è la posizione dell'Unione europea sulla Convenzione di Istanbul e come si applica alle istituzioni UE?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2024/1667 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea in merito all'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). L'Unione ha aderito a questa convenzione nel 2023 con competenza esclusiva per quanto riguarda le proprie istituzioni e la pubblica amministrazione, il che significa che gli obblighi della convenzione si applicano direttamente al personale UE e ai visitatori dei locali delle istituzioni europee. La decisione autorizza il Consiglio a non opporsi all'adozione di raccomandazioni e conclusioni rivolte a cinque Stati parte (Liechtenstein, Andorra, Belgio, Malta e Spagna) riguardanti l'implementazione della convenzione, poiché tali misure sono coerenti con gli obiettivi dell'Unione. In pratica, l'Unione si impegna a garantire il pieno rispetto degli obblighi della convenzione non solo a livello normativo, ma anche attraverso misure concrete di prevenzione e protezione, come strategie globali, raccolta dati, finanziamenti adeguati e servizi di assistenza specializzata.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/1667 del Consiglio, del 30 maggio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di 16a riunione del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito all’adozione di una raccomandazione e di conclusioni rivolte a cinque Stati parte e relative all’attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alle istituzioni e all’amministrazione pubblica dell’Unione EN: Council Decision (EU) 2024/1667 of 30 May 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 16th meeting of the Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence on the adoption of a recommendation and conclusions addressed to five State Parties on their implementation of that Convention, with regard to matters related to institutions

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1667 12.6.2024 DECISIONE (UE) 2024/1667 DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di 16 a riunione del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito all’adozione di una raccomandazione e di conclusioni rivolte a cinque Stati parte e relative all’attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alle istituzioni e all’amministrazione pubblica dell’Unione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio ( 1 ) , per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio ( 2 ) , per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, nella misura in cui rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o ottobre 2023. (2) Conformemente all’articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («GREVIO») è incaricato di vigilare sull’attuazione della convenzione da parte delle parti. A norma dell’articolo 68, paragrafo 11, della convenzione, spetta al GREVIO adottare propri rapporti e conclusioni in merito alle misure prese dalla parte interessata per attuare le disposizioni della convenzione. (3) Il comitato delle parti della convenzione può adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata, conformemente all’articolo 68, paragrafo 12, della convenzione. Le raccomandazioni si basano sui rapporti del GREVIO e fanno la distinzione tra le misure che, ad avviso del comitato delle parti, la parte interessata dovrebbe adottare quanto prima, con l’obbligo di riferire Partiin merito alle misure prese al riguardo entro un periodo di tre anni, e quelle che, pur importanti, sono considerate dal comitato delle parti come appartenenti a un livello secondario di immediatezza. Trascorso il periodo di tre anni, lo Stato parte deve riferire al comitato delle parti in merito alle misure intraprese in 10 settori specifici della convenzione. Sulla base di tali informazioni e di eventuali informazioni supplementari ottenute da organizzazioni non governative, società civile e istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani, il comitato delle parti deve adottare conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni elaborate dal segretariato del comitato. (4) Si prevede che nella 16 a riunione del 31 maggio 2024 il comitato delle parti adotti il seguente progetto di raccomandazione e i seguenti quattro progetti di conclusioni relativi all’attuazione della convenzione da parte di cinque Stati parte («progetti di raccomandazione e di conclusioni»): — raccomandazione sull’attuazione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica da parte del Liechtenstein [IC-CP (2024)1-prov]; — conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative ad Andorra adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)2-prov]; — conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative al Belgio adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)3-prov]; — conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative a Malta adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)4-prov]; e — conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Spagna adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)5-prov]. (5) L’Unione ha competenza esclusiva per accettare gli obblighi stabiliti nella convenzione per quanto riguarda le sue istituzioni e la sua pubblica amministrazione, nell’ambito di applicazione dell’articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Nel suo parere 1/19 (Convenzione di Istanbul) ( 3 ) , del 6 ottobre 2021, punto 305, la Corte di giustizia ha confermato che una parte significativa degli obblighi della convenzione relativi all’adozione di misure di prevenzione e di protezione è, in sostanza, vincolante per l’Unione nei confronti del personale della sua amministrazione e del pubblico che visita i locali e gli edifici delle sue istituzioni, organi e organismi. Inoltre, al punto 307 dello stesso parere, la Corte ha affermato che l’Unione non dovrebbe limitarsi a stabilire prescrizioni minime o misure di sostegno, ma dovrebbe garantire essa stessa il pieno rispetto di tali obblighi. (6) I progetti di raccomandazione e di conclusioni riguardano l’attuazione delle disposizioni della convenzione che si applicano anche all’Unione per quanto riguarda le sue istituzioni e la sua pubblica amministrazione. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti per quanto riguarda le questioni attinenti alle istituzioni e all’amministrazione pubblica dell’Unione, giacché gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in quanto potrebbero influire in futuro sull’interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione. (7) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il progetto di raccomandazione sull’attuazione della convenzione comprende la necessità di elaborare una strategia o piano d’azione globale per prevenire e contrastare tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 7 della convenzione), garantire il bilancio di genere e lo stanziamento di fondi a destinazione specifica per individuare gli importi spesi da tutte le istituzioni competenti nel contrasto alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (articolo 8 della convenzione), assegnare risorse umane e finanziarie agli organismi di coordinamento (articolo 10 della convenzione), realizzare indagini sulla popolazione su ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione e promuovere la ricerca sulla situazione delle donne vittime (articolo 11 della convenzione), garantire una linea telefonica gratuita specifica in tutto il territorio (articolo 24 della convenzione) e ricorrere a misure di allontanamento di polizia per garantire la protezione delle vittime (articolo 52 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all’adozione della raccomandazione rivolta al Liechtenstein. (8) Per quanto riguarda Andorra, il progetto di conclusioni sull’attuazione della convenzione rileva la necessità di garantire che i pertinenti portatori di interessi ricevano risorse umane e finanziarie sufficienti (articoli 8 e 25 della convenzione), di assicurare un approccio coordinato e trasversale alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne (articolo 7 della convenzione), di promuovere regolari attività di ricerca sulla situazione di tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della convenzione (articolo 11 della convenzione) e di garantire che le vittime abbiano accesso a misure urgenti di allontanamento in linea con la convenzione (articolo 52 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all’adozione delle conclusioni rivolte ad Andorra. (9) Per quanto riguarda il Belgio, il progetto di conclusioni sull’attuazione della convenzione rileva la necessità di garantire la raccolta di dati sulla violenza nei confronti delle donne (articolo 11 della convenzione) e di garantire che i servizi di assistenza specialistica ricevano finanziamenti idonei a garantirne la continuità (articoli 8 e 25 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all’adozione delle conclusioni rivolte al Belgio. (10) Per quanto riguarda Malta, il progetto di conclusioni sull’attuazione della convenzione rileva la necessità di rafforzare la cooperazione con gli attori non governativi, compresi quelli che forniscono servizi di assistenza specialistica, e di garantirne l’effettiva partecipazione all’elaborazione delle politiche pertinenti (articolo 7 della convenzione), di garantire la raccolta completa di dati relativi a tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 11 della convenzione) e di assicurare che la legislazione sia in linea con la convenzione per quanto riguarda le misure urgenti di allontanamento e le ordinanze di protezione (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all’adozione delle conclusioni rivolte a Malta. (11) Per quanto riguarda la Spagna, il progetto di conclusioni sull’attuazione della convenzione rileva la necessità di armonizzare il livello di assistenza e protezione delle donne vittime in tutto il territorio nazionale e di valutare l’attuazione delle misure pertinenti (articoli 10 e 25 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all’adozione delle conclusioni rivolte alla Spagna, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di 16 a riunione del comitato delle parti, istituito a norma dell’articolo 67 della convenzione, è di non opporsi all’adozione degli atti seguenti: 1) raccomandazione sull’attuazione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica da parte del Liechtenstein [IC-CP (2024)1-prov]; 2) conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative ad Andorra adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)2-prov]; 3) conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative al Belgio adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)3-prov]; 4) conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative a Malta adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)4-prov]; e 5) conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Spagna adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)5-prov]. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2024 Per il Consiglio Il presidente H. LAHBIB ( 1 ) Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1 o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione ( GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1 o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento ( GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4 ). ( 3 ) ECLI:EU:C:2021:832. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1667/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1667/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Convenzione di Istanbul rappresenta il principale strumento internazionale sulla violenza di genere e violenza domestica, con applicazione diretta alle istituzioni UE per questioni di competenza esclusiva dell'Unione. Professionisti del diritto amministrativo e della parità di genere consultano questa decisione per comprendere gli obblighi di prevenzione, protezione delle vittime, raccolta dati e coordinamento tra attori istituzionali e non governativi. La decisione richiama anche il parere della Corte di Giustizia (1/19) che chiarisce come l'Unione non possa limitarsi a misure minime ma debba garantire il pieno rispetto degli obblighi convenzionali.

Normative correlate

Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…
Decisione UE 1945/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2024

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … Interpello AdE 60 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… Interpello AdE 13 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, p… Provvedimento AdE 226940 Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a tempo indeterm… Provvedimento AdE 407414 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… Risoluzione AdE 131 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec… Interpello AdE 39 Società in accomandita semplice – decesso dei soci – accomandante e accomandatario – impu… Interpello AdE 192

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1910 della Commissione, del 30 luglio 2026, che modific… 1910/2026 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… 1882/2026
Vedi tutti i Decisione UE →