Decisione UE In vigore

Decisione UE 1663/2022

Decisione (UE) 2022/1663 del Consiglio del 26 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e del regolamento allegato all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

Pubblicato: 26/09/2022 In vigore dal: 26/09/2022 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche agli accordi ADR e ADN che l'Unione europea ha deciso di sostenere nel 2022, e come influenzano il trasporto di merci pericolose?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/1663 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati dell'ADR (Accordo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada) e dell'ADN (Accordo europeo sul trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne). Sebbene l'UE non sia formalmente parte contraente di questi accordi, esercita la sua competenza attraverso gli Stati membri che ne sono firmatari, coordinando una posizione comune nell'interesse dell'Unione. Le modifiche adottate dal gruppo di lavoro WP.15 e dal comitato amministrativo dell'ADN durante il biennio 2020-2022 riguardano aggiornamenti tecnici e di sicurezza per garantire il trasporto efficiente e sicuro di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e dello sviluppo di nuove sostanze. Tutti gli Stati membri sono parti dell'ADR, mentre 13 di essi aderiscono anche all'ADN, rendendo queste modifiche rilevanti per l'intero territorio europeo e per i trasporti verso i paesi vicini.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/1663 del Consiglio del 26 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e del regolamento allegato all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) EN: Council Decision (EU) 2022/1663 of 26 September 2022 on the position to be adopted on behalf of the European Union on the amendments to the Annexes to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) and to the Regulations annexed to the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN)

Testo normativo

28.9.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 250/19 DECISIONE (UE) 2022/1663 DEL CONSIGLIO del 26 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e del regolamento allegato all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) è entrato in vigore il 28 febbraio 2008. (2) A norma dell’articolo 14 dell’ADR, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche agli allegati dell’ADR. Il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) è l’organo competente a decidere sull’adozione di tali modifiche. A norma dell’articolo 20 dell’ADN, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche ai regolamenti allegati all’ADN. Il comitato amministrativo istituito a norma dell’ADN è l’organo competente a decidere sull’adozione di tali modifiche. Durante il biennio 2020-2022 il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) e il comitato amministrativo dell’ADN hanno adottato modifiche rispettivamente agli allegati dell’ADR e ai regolamenti allegati all’ADN, che sono state comunicate alle parti contraenti dell’ADR in data 6 luglio 2022 e alle parti contraenti dell’ADN in data 1 o luglio 2022. (3) A norma dell’articolo 14 dell’ADR, le proposte di modifica degli allegati si considerano accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il segretario generale ha trasmesso le proposte di modifica, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse ove un terzo fosse superiore a questo numero, non si opponga a tali modifiche. A norma dell’articolo 20 dell’ADN, un progetto di modifica del regolamento allegato all’ADN si considera accettato a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il segretario generale l’ha trasmesso, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse se un terzo di esse è superiore a tale numero, non si opponga a tali modifiche. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo alle modifiche dell’ADR e dell’ADN, poiché esse saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) . Tale direttiva stabilisce prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne, che devono applicarsi all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento all’ADR e all’ADN. Tale direttiva dispone, inoltre, che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi deve essere autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell’ADR, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) e dell’ADN. Inoltre, a norma dell’articolo 8 della direttiva 2008/68/CE, alla Commissione è conferito il potere di adattare l’allegato I, capo I.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE al progresso scientifico e tecnico, specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all’ADR, al RID o all’ADN. (5) L’Unione non è parte contraente dell’ADR né dell’ADN. Tale circostanza non le impedisce tuttavia di esercitare la sua competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell’organismo istituito dall’uno o dall’altro accordo, in particolare tramite gli Stati membri che sono parti contraenti dell’uno o dell’altro accordo, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione. (6) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti dell’ADR e lo applicano, e 13 Stati membri sono parti contraenti dell’ADN e lo applicano. (7) Le modifiche previste sono volte a garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all’interno dell’Unione sia tra l’Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o impiegano merci classificate come pericolose a norma dell’ADR e dell’ADN. (8) Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi, risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall’Unione. (9) La posizione dell’Unione riguardo alle modifiche degli allegati dell’ADR e alle modifiche del regolamento allegato all’ADN dovrà essere espressa dagli Stati membri che sono parti contraenti rispettivamente dell’ADR e dell’ADN, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo alle modifiche degli allegati dell’ADR adottate dal gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) e alle modifiche dei regolamenti allegati all’ADN adottate dal comitato amministrativo dell’ADN, è stabilita nell’allegato della presente decisione. Modifiche di minore entità alle modifiche di cui al primo comma possono essere concordate senza un’ulteriore decisione del Consiglio, conformemente all’articolo 2. Articolo 2 Gli Stati membri che sono parti contraenti rispettivamente dell’ADR e dell’ADN esprimono la posizione di cui all’articolo 1 riguardo alle modifiche degli allegati dell’ADR e alle modifiche del regolamento allegato all’ADN, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione. Articolo 3 Un riferimento alle modifiche accettate degli allegati dell’ADR e del regolamento allegato all’ADN è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , con indicazione della data della loro entrata in vigore. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. NEKULA ( 1 ) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ( GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13 ). ALLEGATO Proposta Documento di riferimento Notifica Oggetto Osservazioni Posizione dell'UE 1. ECE/TRANS/WP.15/256 C.N.171.2022.TREATIES-XI.B.14 Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose – WP.15 Concorda con le modifiche 2. ECE/TRANS/WP.15/256/Add.1 C.N.171.2022.TREATIES-XI.B.14 Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR - addendum Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose – WP.15 Concorda con le modifiche 3. ECE/TRANS/WP.15/256/Corr.1 C.N.171.2022.TREATIES-XI.B.14 Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR - rettifica 1 Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose – WP.15 Concorda con le modifiche 4. ECE/TRANS/WP.15/256/Corr.2 C.N.171.2022.TREATIES-XI.B.14 Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR - rettifica 2 Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose – WP.15 Concorda con le modifiche 5. ECE/ADN/61 C.N.158.2022.TREATIES-XI.D.6 Progetti di modifica dei regolamenti allegati all'ADN Consenso tecnico in seno al comitato amministrativo dell'ADN. Concorda con le modifiche

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