Decisione UE In vigore

Decisione UE 1663/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1663 della Commissione del 6 novembre 2020 che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Cechia e l’approvazione del programma di eradicazione in diverse regioni della Francia in relazione alla rinotracheite bovina infettiva notificata con il numero C(2020) 7578 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 06/11/2020 In vigore dal: 06/11/2020 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dalla Decisione UE 2020/1663 riguardo allo status sanitario della Cechia e della Francia in relazione alla rinotracheite bovina infettiva?

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La Decisione di esecuzione UE 2020/1663 del 6 novembre 2020 modifica le regole sulla rinotracheite bovina infettiva (IBR), una malattia virale degli animali bovini causata dall'herpesvirus BHV-1. La decisione riguarda gli scambi intracomunitari di bovini e si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in particolare a Francia e Cechia. In pratica, la Cechia ottiene il riconoscimento di territorio indenne da BHV-1 su tutto il suo territorio, passando dall'Allegato I (programmi di eradicazione) all'Allegato II (territori indennes), il che significa che applicherà garanzie complementari secondo l'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. La Francia, invece, vede approvato il suo programma nazionale di lotta e eradicazione della malattia nei dipartimenti metropolitani (esclusa la Corsica), rimanendo nell'Allegato I con garanzie complementari secondo l'articolo 9. Per gli allevatori e i commercianti di bestiame, questo comporta implicazioni significative sulle modalità di trasporto, certificazione sanitaria e controlli veterinari negli scambi commerciali di bovini tra questi Stati e gli altri membri dell'UE.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1663 della Commissione del 6 novembre 2020 che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Cechia e l’approvazione del programma di eradicazione in diverse regioni della Francia in relazione alla rinotracheite bovina infettiva [notificata con il numero C(2020) 7578] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/1663 of 6 November 2020 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the disease-free status of Czechia and the approval of the eradication programme in several regions of France regarding infectious bovine rhinotracheitis (notified under document number C(2020) 7578) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

10.11.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 374/8 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1663 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2020 che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Cechia e l’approvazione del programma di eradicazione in diverse regioni della Francia in relazione alla rinotracheite bovina infettiva [notificata con il numero C(2020) 7578] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi all’interno dell’Unione di animali della specie bovina. A norma dell’articolo 9 di tale direttiva, uno Stato membro che abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro una delle malattie elencate nel suo allegato E, parte II, può sottoporlo alla Commissione per approvazione. Tale articolo prevede anche che possano essere richieste garanzie complementari per gli scambi intraunionali di animali della specie bovina. La rinotracheite bovina infettiva, una malattia dovuta all’herpesvirus bovino di tipo 1 (BHV-1), è compresa nell’elenco per gli animali della specie bovina nell’allegato E, parte II, della direttiva 64/432/CEE. (2) A febbraio 2020 la Francia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere l’approvazione del suo programma nazionale destinato alla lotta e all’eradicazione della rinotracheite bovina infettiva nei dipartimenti metropolitani francesi, ad eccezione della Corsica, e ha chiesto l’autorizzazione ad applicare garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE. (3) L’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE stabilisce che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, da una delle malattie elencate nell’allegato E, parte II, esso debba presentare alla Commissione la documentazione giustificativa adeguata. Tale articolo prevede anche che possano essere richieste garanzie complementari per gli scambi intraunionali di animali della specie bovina. (4) A gennaio 2020 la Cechia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne da BHV-1 per tutto il suo territorio e ha chiesto l’autorizzazione ad applicare garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. (5) La decisione 2004/558/CE della Commissione ( 2 ) reca un elenco degli Stati membri e delle loro regioni autorizzati ad applicare garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma degli articoli 9 e 10 della direttiva 64/432/CEE. L’allegato I della decisione 2004/558/CE contiene un elenco di Stati membri e loro regioni in cui si applicano garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE, mentre l’allegato II della decisione 2004/558/CE contiene un elenco di Stati membri e loro regioni in cui si applicano garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. (6) Alla luce della valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Francia, i dipartimenti metropolitani di tale Stato membro, ad eccezione della Corsica, dovrebbero figurare nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2004/558/CE e le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva dovrebbero applicarsi a norma dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE. (7) Inoltre, alla luce della valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Cechia, tale Stato membro non dovrebbe più figurare nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II, e le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva dovrebbero applicarsi a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE. (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dall’allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2020 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU P 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64 . ( 2 ) Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri ( GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20 ). ALLEGATO «ALLEGATO I Stati membri Regioni degli Stati membri cui si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE Belgio Tutte le regioni Francia Regione Alvernia-Rodano-Alpi Regione Borgogna-Franca Contea Regione Bretagna Regione Centro-Valle della Loira Regione del Grand Est Regione Alta Francia Regione Île-de-France Regione Normandia Regione Nuova Aquitania Regione Occitania Regione Paesi della Loira Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra Italia Regione Friuli-Venezia Giulia Provincia autonoma di Trento Lussemburgo Tutte le regioni ALLEGATO II Stati membri Regioni degli Stati membri cui si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE Cechia Tutte le regioni Danimarca Tutte le regioni Germania Tutte le regioni Italia Regione Valle D'Aosta Provincia autonoma di Bolzano Austria Tutte le regioni Finlandia Tutte le regioni Svezia Tutte le regioni Regno Unito Jersey. »

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La Decisione UE 2020/1663 è il riferimento normativo per gli scambi intracomunitari di bovini e le garanzie complementari in materia di rinotracheite bovina infettiva (IBR/BHV-1). Veterinari, allevatori e operatori del settore zootecnico la consultano per comprendere i requisiti sanitari, i programmi di eradicazione approvati, lo status di indennità territoriale e le certificazioni veterinarie richieste secondo la direttiva 64/432/CEE.

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