Decisione UE In vigore

Decisione UE 1658/2020

Decisione (UE) 2020/1658 del Consiglio del 6 novembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alle condizioni per l’adesione della Repubblica dell’Uzbekistan all’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola

Pubblicato: 06/11/2020 In vigore dal: 06/11/2020 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni che l'Unione europea sostiene per l'adesione dell'Uzbekistan all'Accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/1658 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea in merito all'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan al Consiglio oleicolo internazionale (COI). L'Uzbekistan, che sta sviluppando il proprio settore oleicolo, ha presentato una domanda formale di adesione all'accordo internazionale del 2015. L'UE sostiene questa adesione a condizioni specifiche: le quote di partecipazione dell'Uzbekistan devono essere calcolate secondo la formula prevista dall'articolo 11 dell'accordo, e il termine per il deposito degli strumenti di adesione non può superare un anno e mezzo dalla data della decisione del Consiglio dei membri. Questa posizione è stata adottata dal Consiglio dell'UE il 6 novembre 2020 e rappresenta l'indirizzo vincolante che i rappresentanti europei devono seguire nelle sedi decisionali del COI. L'adesione dell'Uzbekistan è ritenuta vantaggiosa per rafforzare il COI e promuovere l'uniformità del diritto nazionale e internazionale relativamente alle caratteristiche dei prodotti oleicoli, eliminando ostacoli agli scambi commerciali.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/1658 del Consiglio del 6 novembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alle condizioni per l’adesione della Repubblica dell’Uzbekistan all’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola EN: Council Decision (EU) 2020/1658 of 6 November 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of Members of the International Olive Council (IOC) as regards the conditions for the accession of the Government of the Republic of Uzbekistan to the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015

Testo normativo

10.11.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 376/1 DECISIONE (UE) 2020/1658 DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alle condizioni per l’adesione della Repubblica dell’Uzbekistan all’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione, in conformità alla decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio ( 1 ) , il 18 novembre 2016 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L’accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1 o gennaio 2017, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso. (2) L’accordo è stato concluso il 17 maggio 2019 mediante la decisione (UE) 2019/848 del Consiglio ( 2 ) . (3) Ai sensi dell’articolo 29 dell’accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve stabilire le condizioni di adesione di un governo all’accordo. (4) Il governo della Repubblica dell’Uzbekistan ha presentato domanda formale di adesione all’accordo. Il Consiglio dei membri dovrebbe pertanto essere invitato, in occasione di una sua sessione futura o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni per l’adesione della Repubblica dell’Uzbekistan per quanto riguarda le quote di partecipazione in seno al Consiglio oleicolo internazionale («COI») e il termine per il deposito dello strumento di adesione. (5) Poiché la Repubblica dell’Uzbekistan sta sviluppando il settore oleicolo a livello di consumi e intende incrementarne la produzione, l’adesione del paese, a determinate condizioni, potrebbe rafforzare il COI, in particolare in vista del raggiungimento dell’uniformità del diritto nazionale e internazionale relativamente alle caratteristiche dei prodotti oleicoli, al fine di evitare ogni ostacolo agli scambi. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri, in quanto le decisioni che saranno adottate avranno effetti giuridici sull’Unione, in particolare incidendo sull’equilibrio decisionale in seno al Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sessione futura dello stesso, o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, per quanto riguarda le condizioni di adesione all’accordo da parte del governo della Repubblica dell’Uzbekistan, è di sostenere l’adesione del governo della Repubblica dell’Uzbekistan all’accordo a condizione che: a) le quote di partecipazione della Repubblica dell’Uzbekistan siano calcolate secondo la formula indicata all’articolo 11 dell’accordo, e b) il termine per il deposito degli strumenti di adesione non sia superiore a un anno e mezzo dalla data della decisione del Consiglio dei membri. Se il deposito dello strumento sarà ritardato, l’Unione potrà pronunciarsi a favore di una proroga del termine per il deposito dello strumento in decisioni successive adottate dal Consiglio dei membri. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola ( GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2 ). ( 2 ) Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola ( GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1 ).

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La Decisione UE 2020/1658 riguarda l'adesione internazionale al Consiglio oleicolo internazionale (COI) e l'applicazione dell'Accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola, con implicazioni per le quote di partecipazione, i termini procedurali e l'armonizzazione normativa nel settore agroalimentare. Operatori del commercio internazionale e aziende oleicole consultano questa normativa per comprendere le condizioni di accesso ai mercati regolamentati e le procedure di adesione agli accordi commerciali multilaterali.

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