Decisione UE In vigore

Decisione UE 1655/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1655 della Commissione del 26 settembre 2022 che riconosce la relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione della soia in Argentina a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 26/09/2022 In vigore dal: 26/09/2022 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le modalità con cui la Commissione europea riconosce i dati sulle emissioni di gas serra dalla coltivazione della soia in Argentina secondo la Direttiva (UE) 2018/2001?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/1655 riconosce ufficialmente l'accuratezza dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra (GHG) derivanti dalla coltivazione della soia nelle regioni argentine, presentati dall'Argentina il 16 febbraio 2022. Questa decisione si applica ai biocarburanti e ai bioliquidi che utilizzano soia argentina come materia prima, permettendo ai produttori di utilizzare i valori tipici di emissione invece dei valori standard europei per il calcolo della riduzione delle emissioni rispetto ai combustibili fossili. Il riconoscimento è necessario affinché i biocarburanti da soia argentina possano essere conteggiati ai fini degli obiettivi di energia rinnovabile dell'UE, in quanto la Direttiva 2018/2001 richiede una riduzione significativa delle emissioni. La decisione rimane valida per cinque anni e l'allegato fornisce i dati dettagliati per provincia, suddividendo le emissioni per categoria (residui di coltivazione, fertilizzanti, combustibili, prodotti chimici, sementi), con valori totali che variano da 175,20 a 245,41 kg CO₂eq per tonnellata di sostanza secca a seconda della regione.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1655 della Commissione del 26 settembre 2022 che riconosce la relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione della soia in Argentina a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/1655 of 26 September 2022 recognising the report including information on the typical greenhouse gas emissions from the cultivation of soybean in Argentina under Article 31(3) and (4) of Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

27.9.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 249/47 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1655 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2022 che riconosce la relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione della soia in Argentina a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( 1 ) , in particolare l’articolo 31, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A tal fine, l’articolo 29, paragrafo 10, fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro utilizzo. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. In determinate condizioni, anziché utilizzare i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza. (2) Il 16 febbraio 2022 l’Argentina ha trasmesso alla Commissione la relazione finale contenente i dati necessari ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione della soia tipicamente prodotta nelle regioni dell’Argentina equivalenti alle regioni NUTS 2 ( 2 ) dell’Unione europea, chiedendo il riconoscimento dell’accuratezza dei dati conformemente all’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. (3) La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione della soia tipicamente prodotta nelle regioni dell’Argentina equivalenti alle regioni NUTS 2 dell’Unione europea. (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 A norma dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, la relazione che l’Argentina ha presentato alla Commissione per il riconoscimento il 16 febbraio 2022 contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione della soia tipicamente prodotta nelle regioni dell’Argentina equivalenti alle regioni NUTS 2 dell’Unione europea. L’allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione. Articolo 2 La decisione è valida per cinque anni a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate alla relazione, quale presentata alla Commissione a fini di riconoscimento il 16 febbraio 2022, che possono avere un’incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione valuta le modifiche notificate per stabilire se la relazione contiene ancora i dati accurati sulla base dei quali è stata riconosciuta. Articolo 3 La Commissione può abrogare la presente decisione se è chiaramente dimostrato che la relazione non contiene più dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione della soia prodotta in Argentina. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82 . ( 2 ) Il sistema NUTS è un sistema di classificazione delle unità territoriali dell’UE per la statistica. ALLEGATO Sintesi per categoria delle emissioni totali di gas a effetto serra associate alla coltivazione della soia nelle regioni dell’Argentina, in kg CO 2 eq per tonnellata di sostanza secca della soia Provincia Emissioni di gas serra da residui di coltivazione (kgCO 2 eq/t sostanza secca) Emissioni di gas serra da applicazione di fertilizzanti (kgCO 2 eq/t sostanza secca) Emissioni di gas serra da uso di combustibili (kgCO 2 eq/t sostanza secca) Emissioni di gas serra da produzione di carburanti (kgCO 2 eq/t sostanza secca) Emissioni di gas serra da produzione di prodotti chimici per l’agricoltura (kgCO 2 eq/t sostanza secca) Emissioni di gas serra da produzione di fertilizzanti (kgCO 2 eq/t sostanza secca) Emissioni di gas serra da produzione di sementi (kgCO 2 eq/t sostanza secca) Totale (kgCO 2 eq/t sostanza secca) BUENOS AIRES 95,90 3,94 40,79 3,94 40,64 5,61 0,00 190,81 CHACO 97,41 6,60 53,97 5,21 70,30 6,23 0,00 239,72 CÓRDOBA 89,04 5,13 36,91 3,56 41,05 4,89 0,00 180,58 ENTRE RÍOS 102,53 13,11 51,29 4,95 57,61 15,91 0,00 245,41 LA PAMPA 90,75 3,61 37,07 3,58 36,12 4,08 0,00 175,20 SALTA 94,87 1,08 51,34 4,96 55,72 1,39 0,00 209,36 SANTA FE 88,54 1,86 36,05 3,48 43,95 4,40 0,00 178,28 SANTIAGO DEL ESTERO 93,15 0,41 48,09 4,64 54,91 0,42 0,00 201,62 TUCUMÁN 94,87 1,08 51,34 4,96 55,72 1,39 0,00 209,36

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La Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili disciplina il calcolo delle emissioni di gas serra per biocarburanti e bioliquidi, prevedendo l'utilizzo di valori tipici riconosciuti dalla Commissione in alternativa ai valori standard. Gli operatori del settore energetico e i produttori di biocarburanti consultano questa decisione per verificare l'accuratezza dei dati sulle emissioni da coltivazione, essenziali per la conformità agli obblighi di sostenibilità e riduzione delle emissioni previsti dalla normativa UE sulla transizione energetica.

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