Decisione UE In vigore

Decisione UE 1638/2024

Decisione (UE) 2024/1638 del Consiglio, del 30 maggio 2024, relativa al recesso dell’Unione dal trattato sulla Carta dell’energia

Pubblicato: 30/05/2024 In vigore dal: 30/05/2024 Documento ufficiale

Quali sono le ragioni e le modalità del recesso dell'Unione europea dal Trattato sulla Carta dell'energia?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/1638 del Consiglio, adottata il 30 maggio 2024, stabilisce il recesso dell'Unione europea dal Trattato sulla Carta dell'energia (ECT), un accordo internazionale concluso nel 1997 ed entrato in vigore nel 1998. Il documento riguarda direttamente gli Stati membri dell'UE e le loro politiche energetiche, nonché gli investitori che operano nel settore energetico. Le ragioni principali del recesso risiedono nel fatto che l'ECT non ha subito aggiornamenti sostanziali dagli anni novanta ed è diventato obsoleto rispetto agli obiettivi climatici moderni e ai principi dell'Accordo di Parigi. Sebbene dal 2019 fossero in corso negoziati per modernizzare il trattato, l'Unione non ha adottato una posizione ufficiale sulla modernizzazione prima della Conferenza della Carta dell'energia del novembre 2022, impedendole di votare l'adozione del testo aggiornato. In pratica, il recesso avviene mediante notifica scritta al depositario (Repubblica portoghese) secondo l'articolo 47 dell'ECT, con effetto decorso un anno dalla ricezione della notifica. La decisione consente tuttavia ai singoli Stati membri che lo desiderino di rimanere parti contraenti e di approvare autonomamente la modernizzazione del trattato, mediante una decisione distinta.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/1638 del Consiglio, del 30 maggio 2024, relativa al recesso dell’Unione dal trattato sulla Carta dell’energia EN: Council Decision (EU) 2024/1638 of 30 May 2024 on the withdrawal of the Union from the Energy Charter Treaty

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1638 5.6.2024 DECISIONE (UE) 2024/1638 DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2024 relativa al recesso dell’Unione dal trattato sulla Carta dell’energia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione ( 2 ) l’Unione ha concluso il trattato sulla Carta dell’energia ( Energy Charter Treaty — «ECT»), che è entrato in vigore il 16 aprile 1998. (2) L’ECT non ha subito alcun aggiornamento sostanziale dagli anni novanta ed è diventato pertanto sempre più obsoleto. (3) Nel 2019 le parti contraenti dell’ECT («parti contraenti») avevano avviato negoziati tesi a modernizzarlo onde allinearlo ai principi dell’accordo di Parigi ( 3 ) e ai requisiti dello sviluppo sostenibile e della lotta contro i cambiamenti climatici, nonché alle norme moderne che disciplinano la tutela degli investimenti. (4) Nel corso di una conferenza ad hoc tenutasi il 24 giugno 2022 le parti contraenti hanno raggiunto un accordo di massima sul testo aggiornato, concludendo in tal modo i negoziati, fatta salva la loro valutazione finale. L’adozione dell’esito negoziato era prevista in occasione della 33 a riunione della Conferenza della Carta dell’energia («Conferenza») del 22 novembre 2022. (5) Prima della Conferenza della Carta dell’energia l’Unione non ha adottato una posizione sulla modernizzazione dell’ECT. (6) In assenza di una posizione dell’Unione, quest’ultima non è in grado di votare l’adozione dell’ECT modernizzato in sede di Conferenza. (7) Alla luce di quanto precede, è opportuno che l’Unione receda dall’ECT. (8) Vari Stati membri hanno espresso il loro sostegno alle modifiche proposte all’ECT e hanno manifestato l’intenzione di rimanerne parti contraenti, fatta salva la sua modernizzazione. Pertanto dovrebbe essere consentito a tali Stati membri, mediante una decisione distinta, di approvare o non opporsi alla modernizzazione dell’ECT in occasione della Conferenza che adotterà tale modernizzazione. (9) A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, dell’ECT, una parte contraente può notificare per iscritto il proprio recesso dall’ECT al depositario di quest’ultimo, vale a dire la Repubblica portoghese. A norma dell’articolo 47, paragrafo 2, dell’ECT, il recesso prende effetto alla scadenza di un anno dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. (10) È opportuno che l’Unione receda dall’ECT, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’Unione recede dal trattato sulla Carta dell’energia («ECT»). Articolo 2 Il presidente del Consiglio, a nome dell’Unione, notifica per iscritto, a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, dell’ECT, il recesso dell’Unione dall’ECT. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, 30 maggio 2024 Per il Consiglio Il presidente T. VAN DER STRAETEN ( 1 ) Approvazione del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell’energia e del protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati ( GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1 ). ( 3 ) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4 . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1638/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il recesso dal Trattato sulla Carta dell'energia rappresenta una questione di diritto internazionale e politica energetica dell'UE, coinvolgendo aspetti di protezione degli investimenti, arbitrato internazionale e conformità agli obiettivi climatici. Consulenti legali e esperti di diritto commerciale internazionale devono considerare le implicazioni per i contratti di investimento, le clausole di stabilizzazione e la risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS), nonché l'impatto sulla transizione energetica e sulla sovranità normativa degli Stati membri in materia di energia rinnovabile e sostenibilità.

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