Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1613 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Quali sono le misure restrittive imposte dall'UE nei confronti della Corea del Nord secondo la Decisione 2018/1613 e quali navi sono state designate?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1613 del Consiglio dell'Unione Europea del 25 ottobre 2018 attua le sanzioni contro la Repubblica Popolare Democratica di Corea, implementando la precedente Decisione (PESC) 2016/849. Il documento modifica l'allegato IV della decisione quadro aggiungendo tre navi mercantili (SHANG YUAN BAO, NEW REGENT e KUM UN SAN 3) a due categorie di restrizioni: navi la cui bandiera deve essere dismessa e navi a cui è vietato l'ingresso nei porti dell'UE. Queste navi sono state designate dal Comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 16 ottobre 2018 in base alla risoluzione UNSC 1718 (2006). Le tre imbarcazioni sono state inserite nelle liste di sanzioni perché hanno effettuato trasferimenti da nave a nave (ship-to-ship transfers) di petrolio con navi nordcoreane designate dall'ONU, violando così i regimi sanzionatori internazionali. La decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1613 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
EN: Council Implementing Decision (CFSP) 2018/1613 of 25 October 2018 implementing Decision (CFSP) 2016/849 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Testo normativo
26.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 268/51
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1613 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2018
che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC
(
1
)
, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
(2)
Il 16 ottobre 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006), ha designato tre navi per un divieto di ingresso portuale e per un cambiamento di bandiera.
(3)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS
(
1
)
GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79
.
ALLEGATO
1)
Nell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849, sotto la rubrica «A. Navi la cui bandiera è stata dismessa», le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle navi:
Nome della nave
Numero IMO
Data di designazione
«13.
SHANG YUAN BAO
La nave mercantile SHANG YUAN BAO ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana designata dall'ONU PAEK MA il 18 magio 2018. La SHANG YUAN BAO ha effettuato anche un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana MYONG RYU 1 il 2 giugno 2018.
8126070
16.10.2018
14.
NEW REGENT
La nave NEW REGENT ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 il 7 giugno 2018.
8312497
16.10.2018
15.
KUM UN SAN 3
La petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave NEW REGENT il 7 giugno 2018.
8705539
16.10.2018»
2)
Nell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849, sotto la rubrica «D. Navi a cui è vietato l'ingresso nei porti», le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco:
Nome della nave
Numero IMO
Data di designazione
«34.
SHANG YUAN BAO
La nave mercantile SHANG YUAN BAO ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana designata dall'ONU PAEK MA il 18 magio 2018. La SHANG YUAN BAO ha effettuato anche un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana MYONG RYU 1 il 2 giugno 2018.
8126070
16.10.2018
35.
NEW REGENT
La nave NEW REGENT ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 il 7 giugno 2018.
8312497
16.10.2018
36.
KUM UN SAN 3
La petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave NEW REGENT il 7 giugno 2018.
8705539
16.10.2018»
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La Decisione 2018/1613 riguarda le misure restrittive PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune) contro la Corea del Nord, implementando sanzioni ONU attraverso designazioni di navi, divieti di ingresso portuale e cambio di bandiera. Gli operatori marittimi e le società di shipping devono consultare questa normativa per verificare le liste di navi sottoposte a embargo, evitare transazioni commerciali con soggetti sanzionati e rispettare i vincoli sulle operazioni di trasferimento di merci strategiche come il petrolio.
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