Decisione UE In vigore

Decisione UE 1606/2024

Decisione (UE) 2024/1606 del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027

Pubblicato: 29/04/2024 In vigore dal: 29/04/2024 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Decisione UE 2024/1606 e quali sono gli effetti pratici dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/1606 del Consiglio, adottata il 29 aprile 2024, approva l'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla partecipazione dell'Islanda allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027. L'accordo, firmato il 20 dicembre 2023, stabilisce le disposizioni complementari necessarie per regolare il contributo finanziario dell'Islanda e le modalità di partecipazione ai programmi europei di gestione delle frontiere e della politica dei visti.

In pratica, l'accordo consente all'Islanda di partecipare attivamente ai meccanismi di controllo e gestione delle frontiere dell'Unione europea, contribuendo finanziariamente al fondo comune. La decisione garantisce inoltre la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti europea sulle risorse impiegate. L'accordo include disposizioni che assicurano la conformità alle regole finanziarie dell'UE e prevede meccanismi di adeguamento automatico qualora il regolamento finanziario dell'Unione sia modificato, aggiornato o rifuso.

La decisione non riguarda la Danimarca, che non partecipa all'adozione in virtù del Protocollo n. 22, né l'Irlanda, che non partecipa all'acquis di Schengen secondo la Decisione 2002/192/CE. Per gli altri Stati membri e per l'Islanda, l'accordo rappresenta uno strumento di cooperazione operativa e finanziaria nel settore della sicurezza delle frontiere e della politica dei visti, con effetti dal 2021 al 2027.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/1606 del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027 EN: Council Decision (EU) 2024/1606 of 29 April 2024 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and Iceland on supplementary rules in relation to the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy, as part of the Integrated Border Management Fund, for the period 2021 to 2027

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1606 5.6.2024 DECISIONE (UE) 2024/1606 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2024 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ( 2 ) con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per adottare intese sui contributi finanziari di tali paesi e sulle disposizioni complementari necessarie per la loro partecipazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027, comprese disposizioni che garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti, da concludere a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . I negoziati con l’Islanda si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo il 14 febbraio 2023. (2) A norma della decisione (UE) 2023/2191 del Consiglio ( 4 ) , l’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027 («accordo»), è stato firmato il 20 dicembre 2023, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. (3) A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche dell’accordo necessarie per adeguare i riferimenti al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) («regolamento finanziario») ogni volta che esso è aggiornato. (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ( 6 ) ; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (6) È opportuno approvare l’accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 («accordo») ( 7 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 13, paragrafo 1, dell’accordo ( 8 ) . Articolo 3 Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo, le modifiche dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell’accordo, per tener conto di qualsiasi modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento finanziario sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 29 aprile 2024 Per il Consiglio Il presidente D. CLARINVAL ( 1 ) Approvazione del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione (UE) 2022/442 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che autorizza l’avvio di negoziati con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l’Unione europea e tali paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ( GU L 90 del 18.3.2022, pag. 116 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ( GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48 ). ( 4 ) Decisione (UE) 2023/2191, del 28 settembre 2023, sulla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027 ( GU L, 2023/2191, 13.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2191/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziare applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ). ( 6 ) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 ). ( 7 ) Il testo dell’accordo è pubblicato in GU L, 2024/1591, 5.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1591/oj . ( 8 ) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1606/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2024/1606 è rilevante per chi opera nel settore della gestione delle frontiere, della politica dei visti e della cooperazione internazionale dell'UE. Professionisti che seguono accordi internazionali, fondi europei e strumenti di finanziamento comunitario consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di partecipazione di paesi terzi ai programmi UE, il controllo finanziario della Corte dei conti, e l'adeguamento normativo ai regolamenti finanziari dell'Unione.

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