Decisione (UE) 2018/1599 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
Qual è l'oggetto della Decisione UE 1599/2018 e quali sono i suoi effetti giuridici?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2018/1599 del Consiglio autorizza la firma, a nome dell'Unione europea, dell'Accordo di libero scambio (ALS) tra l'UE e la Repubblica di Singapore. Si tratta di un atto procedurale che rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di conclusione di un trattato internazionale, seguendo i negoziati avviati nel 2009. La decisione riguarda principalmente gli Stati membri dell'UE e le istituzioni europee, in quanto stabilisce il mandato per sottoscrivere l'accordo commerciale con Singapore. In pratica, il Consiglio autorizza il presidente a designare i firmatari ufficiali che sottoscriveranno il documento a nome dell'Unione, con la condizione che rimangono salve le procedure necessarie per la successiva conclusione formale dell'accordo. Per le aziende e i commercialisti, questa decisione rappresenta il primo step ufficiale verso l'entrata in vigore di un accordo che avrà rilevanti implicazioni su tariffe doganali, scambi commerciali e regolamentazioni tra l'UE e Singapore, anche se gli effetti concreti dipenderanno dalla ratifica e dalla conclusione definitiva dell'accordo.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione (UE) 2018/1599 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
EN: Council Decision (EU) 2018/1599 of 15 October 2018 on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore
Testo normativo
25.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 267/1
DECISIONE (UE) 2018/1599 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2018
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio (ALS) con gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Tale autorizzazione prevedeva la possibilità di avviare negoziati bilaterali.
(2)
Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati bilaterali per ALS con singoli Stati membri dell'ASEAN, cominciando da Singapore, che devono essere condotti in conformità con le direttive di negoziato esistenti.
(3)
I negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo») sono stati portati a termine ed è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, a condizione che siano rispettate le procedure necessarie per la sua conclusione in una data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, con riserva della conclusione di tale accordo
(
1
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(
1
)
Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1599/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione 2018/1599 è il riferimento normativo per la firma dell'accordo di libero scambio UE-Singapore, disciplinando il mandato negoziale e la procedura di sottoscrizione secondo l'articolo 218 TFUE. Operatori commerciali e consulenti internazionali la consultano per comprendere l'iter di conclusione dei trattati commerciali, le competenze del Consiglio e della Commissione europea, e le implicazioni su dazi, tariffe preferenziali e regolamentazioni negli scambi bilaterali tra l'Unione e i Paesi terzi.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.