Decisione UE In vigore

Decisione UE 1583/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1583 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che modifica gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l'importazione dal Perù e dal Myanmar di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca destinati al consumo umano notificata con il numero C(2018) 6778 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 18/10/2018 In vigore dal: 18/10/2018 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dalla Decisione UE 2018/1583 alle importazioni di molluschi bivalvi dal Perù e di prodotti della pesca dal Myanmar?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2018/1583 del 18 ottobre 2018 modifica le restrizioni alle importazioni di prodotti ittici nell'Unione europea da due paesi terzi. Per il Perù, a seguito di un focolaio di epatite A legato al consumo di molluschi bivalvi contaminati, le importazioni erano state sospese dalla Decisione 2008/866/CE. Dopo un audit dell'Unione nel settembre-ottobre 2017 e sulla base delle garanzie fornite dalle autorità peruviane, la nuova decisione autorizza l'importazione dal Perù esclusivamente di pettinidi (scallops) eviscerati provenienti da acquacoltura, eliminando il divieto generale ma con una restrizione specifica al tipo di mollusco. Per il Myanmar, la decisione revoca le restrizioni precedenti che limitavano le importazioni ai soli prodotti della pesca selvatici congelati, autorizzando ora l'importazione senza limitazioni di tutti i prodotti della pesca, inclusi quelli d'acquacoltura, a seguito di controlli favorevoli effettuati nel novembre 2016 e marzo 2018. La decisione entra in vigore il 1° dicembre 2018 e si applica agli Stati membri dell'UE.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1583 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che modifica gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l'importazione dal Perù e dal Myanmar di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2018) 6778] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1583 of 18 October 2018 amending Annexes I and II to Decision 2006/766/EC as regards the import of bivalve molluscs and fishery products from Peru and Myanmar for human consumption (notified under document C(2018) 6778) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

22.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 263/71 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1583 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2018 che modifica gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l'importazione dal Perù e dal Myanmar di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2018) 6778] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 1 ) , in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone che i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato conformemente al suddetto regolamento. (2) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce inoltre che, nel compilare o aggiornare gli elenchi, occorre tener conto dei controlli dell'Unione eseguiti nei paesi terzi e delle garanzie fornite dalle autorità competenti dei paesi terzi per quanto concerne la conformità o l'equivalenza alla normativa dell'Unione in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , in particolare l'articolo 48, paragrafo 3. (3) La decisione 2006/766/CE della Commissione ( 3 ) elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono quindi in grado di garantire che tali prodotti rispettano le condizioni sanitarie stabilite dalla normativa dell'Unione al fine di tutelare la salute dei consumatori, e di conseguenza possono essere esportati nell'Unione. L'allegato I di tale decisione contiene pertanto l'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano, mentre l'allegato II reca l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano diversi da quelli contemplati dall'allegato I. Gli elenchi di cui agli allegati I e II della decisione 2006/766/CE indicano anche le restrizioni riguardanti dette importazioni da determinati paesi terzi. (4) Il Perù figura nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2006/766/CE con l'indicazione che possono essere importati nell'Unione da tale paese terzo «unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati». Tuttavia, in seguito alla comparsa di un focolaio di epatite A associato al consumo di molluschi bivalvi importati dal Perù e contaminati con tale virus, la Commissione ha adottato la decisione 2008/866/CE ( 4 ) che sospende le importazioni dal Perù per quanto riguarda detti prodotti. (5) Alle autorità peruviane competenti era stato chiesto di fornire garanzie soddisfacenti per assicurare che fosse stato supplito alle carenze riscontrate nel sistema di monitoraggio per il rilevamento del virus nei molluschi bivalvi vivi. Il periodo di applicazione della decisione 2008/866/CE è stato prorogato più volte e giungerà a scadenza il 30 novembre 2018. (6) L'ultimo audit dell'Unione in Perù, finalizzato a valutare il sistema di controllo applicato alla produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione ha avuto luogo dal 25 settembre al 5 ottobre 2017. In base alle conclusioni di tale audit e alle garanzie fornite dalle autorità peruviane, i pettinidi eviscerati d'acquacoltura sono gli unici molluschi bivalvi per cui sia possibile ritenere che le autorità peruviane possano offrire garanzie sufficienti del rispetto delle prescrizioni dell'UE in materia di importazioni. L'autorizzazione delle importazioni di molluschi bivalvi da tale paese dovrebbe pertanto essere limitata ai pettinidi eviscerati d'acquacoltura. È quindi opportuno che la voce relativa al Perù nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2006/766/CE comprenda tale restrizione. (7) Il Myanmar figura nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2006/766/CE con l'indicazione che possono essere importati nell'Unione da tale paese terzo «unicamente prodotti della pesca selvatici catturati e congelati». (8) Le autorità competenti del Myanmar hanno chiesto alla Commissione di revocare la restrizione contenuta nell'attuale elenco e di autorizzare le importazioni nell'Unione di prodotti d'acquacoltura e della pesca. Nel novembre 2016 e nel marzo 2018 hanno avuto luogo due controlli dell'Unione al fine di valutare se il sistema di controllo ufficiale istituito dalle autorità del Myanmar possa garantire che in tale paese le condizioni di produzione dei prodotti d'acquacoltura e della pesca destinati all'esportazione nell'Unione siano in linea con le prescrizioni stabilite nella normativa dell'Unione e, in particolare, con gli attestati sanitari contenuti nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato VI, appendice IV, del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione ( 5 ) . (9) Tenuto conto dell'esito favorevole di tali controlli, dell'inserimento del Myanmar nell'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione ( 6 ) e delle garanzie fornite dalle autorità competenti del Myanmar, le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano, compresi quelli d'acquacoltura, dovrebbero essere consentite senza restrizione alcuna. (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/766/CE. (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2006/766/CE è così modificata: a) nell'allegato I, la voce relativa al Perù è sostituita dalla seguente: «PE PERÙ Unicamente Pectinidae (pettinidi) eviscerati d'acquacoltura»; b) nell'allegato II, la voce relativa al Myanmar è sostituita dalla seguente: «MM MYANMAR». Articolo 2 La presente decisione entrerà in vigore il 1 o dicembre 2018. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca ( GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53 ). ( 4 ) Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano ( GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9 ). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 ( GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27 ). ( 6 ) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1583/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione 2018/1583 riguarda l'importazione di molluschi bivalvi e prodotti della pesca da paesi terzi, disciplinando le restrizioni sanitarie secondo il Regolamento (CE) n. 854/2004 sui controlli ufficiali. Importatori, distributori e operatori della filiera ittica devono conoscere le liste dei paesi autorizzati (allegati I e II della Decisione 2006/766/CE), i certificati sanitari richiesti e le specifiche limitazioni per paese, come la restrizione ai pettinidi eviscerati per il Perù.

Normative correlate

Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…
Decisione UE 1945/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2018

Applicazione del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili  co… Interpello AdE 145 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’… Risoluzione AdE 145 Cambio valute luglio 2018 Provvedimento AdE 296587 Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, rigu… Provvedimento AdE 106701 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 296845 Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter… Provvedimento AdE 471 Cambio valute del mese di ottobre 2018 Provvedimento AdE 296500 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 2058594

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1910 della Commissione, del 30 luglio 2026, che modific… 1910/2026 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… 1882/2026
Vedi tutti i Decisione UE →