Decisione UE In vigore

Decisione UE 1582/2020

Decisione (UE) 2020/1582 del Consiglio del 23 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nelle riunioni delle parti dell’accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d’altura del Mar Glaciale Artico centrale

Pubblicato: 23/10/2020 In vigore dal: 23/10/2020 Documento ufficiale

Qual è l'obiettivo della Decisione UE 1582/2020 e come l'Unione europea intende coordinarsi nelle riunioni dell'accordo sulla pesca artica?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 1582/2020 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nelle riunioni delle parti dell'Accordo per impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale. L'obiettivo principale è proteggere l'ecosistema artico attraverso misure di conservazione e gestione sostenibile delle risorse ittiche, applicando un approccio precauzionale basato sui migliori dati scientifici disponibili. La decisione riguarda direttamente gli operatori del settore pesca dell'UE e le autorità nazionali competenti, poiché le misure adottate nell'ambito dell'accordo diventeranno vincolanti per l'Unione e incideranno sulla normativa europea sulla pesca. In pratica, la Commissione europea deve presentare al Consiglio, prima di ogni riunione delle parti, un documento dettagliato con la proposta di posizione dell'UE, tenendo conto dei dati scientifici più recenti e delle informazioni pertinenti. La procedura prevede una valutazione annuale della posizione nel periodo 2020-2024, con possibilità di revisione qualora durante le riunioni emergano nuovi elementi che richiedano un adeguamento della strategia dell'Unione.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/1582 del Consiglio del 23 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nelle riunioni delle parti dell’accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d’altura del Mar Glaciale Artico centrale EN: Council Decision (EU) 2020/1582 of 23 October 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union at the meetings of the Parties to the Agreement to prevent unregulated high seas fisheries in the Central Arctic Ocean

Testo normativo

30.10.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 362/20 DECISIONE (UE) 2020/1582 DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nelle riunioni delle parti dell’accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d’altura del Mar Glaciale Artico centrale IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d’altura del Mar Glaciale Artico centrale («accordo») è stato concluso dall’Unione con la decisione (UE) 2019/407 del Consiglio ( 1 ) . L’accordo dovrebbe entrare in vigore nel corso di quest’anno. (2) La riunione delle parti è incaricata dell’adozione di misure volte a garantire l’attuazione dell’accordo con lo scopo di impedire la pesca non regolamentata nelle acque d’altura del Mar Glaciale Artico centrale attraverso l’applicazione di misure precauzionali di conservazione e gestione nel quadro di una strategia a lungo termine per tutelare la salute degli ecosistemi marini e garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. Tali misure possono diventare vincolanti per l’Unione. (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) stabilisce che l’Unione deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l’Unione applichi l’approccio precauzionale alla gestione della pesca e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l’Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorisca lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini progressivamente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, eviti e riduca, per quanto possibile, le catture indesiderate, e contenga l’impatto della pesca sull’ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone specificamenteche tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati dall’Unione nelle sue relazioni esterne in materia di pesca. (4) Come dichiarato nelle conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2019 sugli oceani e i mari, compreso l’Artico, nella comunicazione congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Una politica integrata dell’Unione europea per l’Artico» e nelle conclusioni del Consiglio del 24 marzo 2017 su«Governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani», il sostegno all’accordo e l’eventuale creazione di un’organizzazione o di un’intesa regionale per la gestione della pesca nelle acque d’altura dell’Artico è un obiettivo importante per l’Unione al fine di salvaguardare l’ambiente artico e garantire lo sviluppo sostenibile nella regione artica e nelle zone circostanti, sulla base della cooperazione internazionale. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni delle parti dell’accordo nel periodo 2020-2024, poiché le misure di conservazione e di gestione adottate nell’ambito dell’accordo vincoleranno l’Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 ( 3 ) e (CE) n. 1224/2009 ( 4 ) del Consiglio e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . (6) In considerazione della conoscenza limitata e del carattere delle risorse alieutiche nella zona dell’accordo e della conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto di nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni delle parti, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell’Unione nel periodo 2020-2024. (7) La presente decisione potrà essere seguita, in una fase successiva, da una decisione distinta del Consiglio sull’avvio di negoziati per istituire una o più ulteriori organizzazioni o intese regionali o subregionali di gestione della pesca nelle acque d’altura dell’Artico, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni delle parti dell’accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d’altura del Mar Glaciale Artico centrale («accordo») è conforme ai principi e orientamenti relativi posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni delle parti dell’accordo ( 6 ) . Articolo 2 Prima di ogni riunione delle parti dell’accordo, quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l’Unione, sono adottate le disposizioni necessarie affinché la posizione da esprimere a nome dell’Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all’articolo 1. A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione delle parti dell’accordo, un documento che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell’Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione da adottare a nome dell’Unione. Qualora, nel corso di una riunione delle parti dell’accordo sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori per permettere che la posizione dell’Unione tenga conto di nuovi elementi. Articolo 3 La posizione dell’Unione di cui all’articolo 1 è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione delle parti dell’accordo del 2025. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2020 Per il Consiglio La presidente S. SCHULZE ( 1 ) Decisione (UE) 2019/407 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d’altura del Mar Glaciale Artico centrale ( GU L 73 del 15.3.2019, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 ( GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo dell’Unione per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio ( GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81 ). ( 6 ) Cfr. doc. ST 11439/20in http://register.consilium.europa.eu.

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La Decisione UE 1582/2020 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della pesca internazionale e della conservazione marina, affrontando tematiche di pesca non regolamentata, gestione sostenibile degli stock ittici e cooperazione internazionale nell'Artico. Consulenti ambientali, operatori del settore pesca e autorità nazionali la consultano per comprendere gli obblighi dell'UE in materia di misure precauzionali, approccio ecosistemico e conformità ai regolamenti europei sulla pesca (Reg. 1380/2013, 1005/2008 e 1224/2009).

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