Decisione UE In vigore

Decisione UE 1560/2018

Decisione (UE) 2018/1560 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del Comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Pubblicato: 15/10/2018 In vigore dal: 15/10/2018 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2018/1560 riguardo all'adesione della Croazia all'accordo di partenariato economico con la Costa d'Avorio?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/1560 del Consiglio del 15 ottobre 2018 disciplina gli adeguamenti necessari all'Accordo di Partenariato Economico (APE) interinale tra la Costa d'Avorio e l'Unione europea a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'UE avvenuta il 1° luglio 2013. La Croazia ha formalmente aderito all'accordo l'8 novembre 2017, depositando il proprio atto di adesione, e questa decisione ne regola l'integrazione nel regime commerciale preferenziale. La normativa prevede che la Croazia adotti i testi dell'accordo alle stesse condizioni degli altri Stati membri, inclusi allegati, protocolli e dichiarazioni, e che l'accordo sia tradotto in lingua croata. Per le merci in transito o in custodia doganale al 3 settembre 2016, è previsto un trattamento preferenziale a condizione che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della decisione sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori. Infine, la Costa d'Avorio si impegna a non presentare rivendicazioni o modifiche alle concessioni commerciali in relazione all'adesione croata all'Unione.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/1560 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del Comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea EN: Council Decision (EU) 2018/1560 of 15 October 2018 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of a Decision of the EPA Committee concerning the accession of the Republic of Croatia to the European Union

Testo normativo

18.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 261/19 DECISIONE (UE) 2018/1560 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del Comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), in particolare l'articolo 207 e l'articolo 218, paragrafo 9, visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo») ( 1 ) , vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 26 novembre 2008 a norma della decisione 2009/156/CE del Consiglio ( 2 ) ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 3 settembre 2016. (2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1 o luglio 2013. (3) La Repubblica di Croazia ha aderito all'accordo l'8 novembre 2017 depositando il proprio atto di adesione. (4) A norma dell'articolo 77 dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE, nel corso della sua riunione annuale, relativa alle modifiche dell'accordo necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE, nel corso della sua riunione annuale, relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione, è basata sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione. Articolo 2 Dopo l'adozione, la decisione del comitato APE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018 Per il Consiglio La presidente F. MOGHERINI ( 1 ) GU L 59 del 3.3.2009, pag. 3 . ( 2 ) Decisione 2009/156/CE del Consiglio, del 21 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ( GU L 59 del 3.3.2009, pag. 1 ). PROGETTO DECISIONE N. …/2018 DEL COMITATO APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra del … relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea IL COMITATO APE, visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»), firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 e applicato a titolo provvisorio dal 3 settembre 2016, in particolare gli articoli 76, 77 e 81, visti il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («Unione») e l'atto di adesione all'accordo depositato dalla Repubblica di Croazia l'8 novembre 2017, considerando quanto segue: (1) L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Costa d'Avorio. (2) A norma dell'articolo 77, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Repubblica di Croazia, in qualità di parte dell'accordo, prende atto e procede all'adozione, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni ad esso acclusi. Articolo 2 L'articolo 81 dell'accordo è sostituito dal seguente: «Articolo 81 Testi facenti fede Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.». Articolo 3 L'Unione comunica alla Costa d'Avorio la versione in lingua croata dell'accordo. Articolo 4 1.   Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dalla Costa d'Avorio nella Repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia in Costa d'Avorio, purché esse risultino conformi alle norme di origine in vigore nel territorio delle parti dell'accordo e, al 3 settembre 2016, fossero in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca in Costa d'Avorio o nella Repubblica di Croazia. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore. Articolo 5 La Costa d'Avorio si impegna a non presentare rivendicazioni, richieste o rinvii e a non modificare o revocare eventuali concessioni a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT») del 1994 o dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi («GATS»), in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore alla data della firma. Gli articoli 3 e 4 tuttavia si applicano a decorrere dal 3 settembre 2016. Fatto a …, Per la Costa d'Avorio Per l'Unione europea

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