Decisione UE In vigore

Decisione UE 1544/2018

Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

Pubblicato: 15/10/2018 In vigore dal: 15/10/2018 Documento ufficiale

Quali sono le misure restrittive che l'UE adotta contro chi prolifera o usa armi chimiche, e come vengono implementate negli Stati membri?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio istituisce un regime sanzionatorio dell'Unione europea volto a contrastare la proliferazione e l'uso delle armi chimiche, in attuazione della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche (CWC). Le misure si applicano a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi responsabili di attività quali produzione, acquisizione, sviluppo, trasporto, stoccaggio, trasferimento o uso di armi chimiche, nonché a coloro che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale a tali attività. Gli Stati membri devono impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio dei soggetti designati e congelare tutti i fondi e le risorse economiche loro appartenenti. La decisione prevede deroghe limitate per ragioni umanitarie urgenti, partecipazione a riunioni intergovernative che promuovono il disarmo chimico, o per l'espletamento di procedimenti giudiziari. Gli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di fondi congelati per esigenze di base, spese legali, gestione ordinaria dei beni, o per soddisfare decisioni arbitrali o giudiziarie emesse prima dell'inserimento in lista. La lista dei soggetti designati è contenuta nell'allegato e viene aggiornata dal Consiglio all'unanimità, con obbligo di comunicazione ai soggetti interessati e possibilità per questi ultimi di presentare osservazioni.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche EN: Council Decision (CFSP) 2018/1544 of 15 October 2018 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons

Testo normativo

16.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 259/25 DECISIONE (PESC) 2018/1544 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2018 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) L'Unione europea sostiene i trattati e i regimi internazionali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti. (2) L'Unione sostiene l'effettiva attuazione e universalizzazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione ( Chemical Weapons Convention – «CWC») e conferma il proprio sostegno all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ( Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) e al relativo segretariato tecnico, dei quali sottolinea l'importanza. L'Unione condanna fermamente la proliferazione e l'uso delle armi chimiche, ovunque, da parte di chicchessia e in qualsiasi circostanza. Al fine di sostenere il divieto previsto dalla CWC contro l'uso di armi chimiche, che costituisce una grave minaccia per la sicurezza internazionale, l'Unione ritiene necessario adottare misure specifiche nei confronti di coloro che ricorrono a tali armi o che contribuiscono al loro sviluppo o uso. L'Unione è determinata a contribuire a individuare le persone, le entità, i gruppi o i governi responsabili dell'uso di armi chimiche, nonché di coloro che aiutano e incoraggiano tali attività, e a chiamarli a rispondere delle loro azioni. È altrettanto importante affrontare le fasi preparatorie prima dell'uso, quali lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione, il trasferimento e lo stoccaggio di armi chimiche. (3) A tale riguardo, l'Unione ha espresso sostegno a favore della decisione adottata il 27 giugno 2018 dalla conferenza degli Stati parte della CWC e intesa ad affrontare la minaccia posta dall'uso di armi chimiche. (4) L'Unione e i suoi Stati membri sostengono le altre iniziative internazionali volte ad affrontare la minaccia delle armi chimiche, quali il gruppo Australia che, coordinando e armonizzando le misure nazionali di controllo delle esportazioni, concorre all'adempimento degli obblighi previsti dalla CWC e dalla Convenzione sull'interdizione delle armi biologiche e tossiniche, nonché l'Iniziativa di sicurezza contro la proliferazione e il Partenariato internazionale contro l'impunità per l'uso di armi chimiche. L'unione e i suoi Stati membri sostengono altresì l'attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) e 2325 (2016). (5) Il 22 marzo 2018 il Consiglio europeo ha concluso che il ricorso ad armi chimiche, compreso l'utilizzo di qualsiasi sostanza chimica tossica come arma, in qualunque circostanza, è del tutto inaccettabile, deve essere condannato sistematicamente e fermamente e rappresenta una minaccia alla sicurezza per tutti noi. Il 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha chiesto che sia adottato quanto prima un nuovo regime UE di misure restrittive per affrontare la questione dell'uso e della proliferazione delle armi chimiche. (6) La presente decisione contribuisce agli sforzi profusi dall'Unione per contrastare la proliferazione e l'uso delle armi chimiche. La portata e la definizione delle armi chimiche di cui alla presente decisione dovrebbero essere identiche a quelle stabilite nella CWC. (7) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per «armi chimiche» si intendono le armi chimiche quali definite all'articolo II della Convenzione sulle armi chimiche («CWC»). Articolo 2 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nello loro territorio di: a) persone fisiche responsabili o fornitrici di sostegno finanziario, tecnico o materiale o altrimenti coinvolte nelle seguenti attività: i) produzione, acquisto, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio o trasferimento di armi chimiche; ii) uso di armi chimiche; iii) qualsiasi preparativo ai fini dell'uso di armi chimiche; b) persone fisiche che aiutano, incoraggiano o inducono una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo a intraprendere una delle attività di cui alla lettera a) del presente paragrafo e in tal modo causano o contribuiscono al pericolo che tali attività possano essere svolte; e c) persone fisiche associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b); elencate nell'allegato. 2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio. 3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente: a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. 4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4. 6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresa l'attuazione dei divieti giuridici contro le armi chimiche e la realizzazione del disarmo chimico. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 quando l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario. 7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 8.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate. Articolo 3 1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da: a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili o fornitori di sostegno finanziario, tecnico o materiale o altrimenti coinvolti nelle seguenti attività: i) produzione, acquisto, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio o trasferimento di armi chimiche; ii) uso di armi chimiche; iii) qualsiasi preparativo ai fini dell'uso di armi chimiche; b) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che aiutano, incoraggiano o inducono in qualsiasi modo una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo a intraprendere una delle attività di cui alla lettera a) e in tal modo causano o contribuiscono al pericolo che tali attività possano essere svolte; e c) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo; elencati nell'allegato. 2.   Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; o e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità al presente paragrafo. 4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità al presente paragrafo. 5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1. 6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato; purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1. Articolo 4 1.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l'elenco riportato nell'allegato. 2.   Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni. 3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati. Articolo 5 1.   L'allegato include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3. 2.   Nell'allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Articolo 6 Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi della presente decisione, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato; b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di persone, entità od organismi di cui alla lettera a). Articolo 7 Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione. Articolo 8 La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2019. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. Articolo 9 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018 Per il Consiglio La presidente F. MOGHERINI ALLEGATO ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3

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