Decisione UE In vigore

Decisione UE 1541/2025

Decisione (UE) 2025/1541 del Consiglio, del 18 luglio 2025, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell’Ecuador, dall’altra, sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Pubblicato: 18/07/2025 In vigore dal: 18/07/2025 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Decisione UE 2025/1541 e quali garanzie prevede per la protezione dei dati personali nello scambio tra Europol e l'Ecuador?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/1541 autorizza la firma di un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Ecuador, specificamente tra l'Agenzia Europol e le autorità ecuadoriane competenti in materia di contrasto alla criminalità grave e al terrorismo. L'accordo consente lo scambio di dati personali e non personali tra le due parti al fine di rafforzare la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini attraverso una collaborazione operativa più stretta. La decisione si applica a tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione della Danimarca che ha optato per la non partecipazione secondo il protocollo n. 22, mentre l'Irlanda vi partecipa pienamente in quanto vincolata dal regolamento Europol. In pratica, l'accordo permette a Europol di trasferire informazioni alle autorità ecuadoriane e viceversa, facilitando indagini congiunte e operazioni di contrasto al crimine organizzato e al terrorismo internazionale.

Le garanzie per la protezione dei dati sono particolarmente rilevanti: l'accordo garantisce il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, inclusi il diritto alla privacy (articolo 7), la protezione dei dati personali (articolo 8) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47). Prima dell'adozione, il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere positivo il 17 luglio 2025, confermando che l'accordo contiene garanzie sufficienti per la tutela dei dati trasferiti. L'accordo non riguarda il trasferimento di dati relativi alla sicurezza nazionale, che rimane disciplinato da canali separati.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1541 del Consiglio, del 18 luglio 2025, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell’Ecuador, dall’altra, sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo EN: Council Decision (EU) 2025/1541 of 18 July 2025 on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Republic of Ecuador, of the other part, on cooperation between the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the Ecuadorian authorities competent for combating serious crime and terrorism

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1541 25.7.2025 DECISIONE (UE) 2025/1541 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2025 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell’Ecuador, dall’altra, sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 88, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) stabilisce che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo sulla base, tra l’altro, di un accordo internazionale concluso tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. (2) Il 15 maggio 2023 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica dell’Ecuador per un accordo sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo. (3) I negoziati per l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell’Ecuador, dall’altra, sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo («accordo») si sono conclusi positivamente e il testo dell’accordo è stato siglato il 3 marzo 2025. (4) L’accordo istituisce relazioni di cooperazione tra Europol e le autorità competenti dell’Ecuador e consente il trasferimento tra di esse di dati personali e non personali, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione e dei suoi cittadini. (5) L’accordo garantisce il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), compreso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, riconosciuto all’articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, riconosciuto all’articolo 8 della Carta, e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, riconosciuto all’articolo 47 della Carta. L’accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Europol ai sensi dell’accordo. (6) L’accordo non interessa né pregiudica il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale. (7) L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione. (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (9) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 17 luglio 2025. (10) È pertanto opportuno firmare l’accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell’Ecuador, dall’altra, sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, con riserva della sua conclusione ( 3 ) . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente M. BJERRE ( 1 ) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI ( GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj ). ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ( 3 ) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1541/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/1541 riguarda la cooperazione internazionale in materia di contrasto al crimine e terrorismo, disciplinando il trasferimento transfrontaliero di dati personali tra Europol e autorità terze secondo il regolamento (UE) 2016/794. Professionisti del diritto internazionale, esperti di data protection e consulenti in materia di sicurezza devono considerare gli obblighi di conformità alla Carta dei diritti fondamentali, le garanzie sulla privacy secondo il GDPR e il regolamento (UE) 2018/1725, nonché i vincoli procedurali dell'articolo 218 TFUE per gli accordi internazionali dell'Unione.

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