Decisione di esecuzione (UE) 2018/1519 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2014/150/UE relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio notificata con il numero C(2018) 5470 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Quali sono le modifiche apportate dalla Decisione UE 2018/1519 alla sperimentazione temporanea per la commercializzazione di sementi di cereali?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/1519 modifica la precedente Decisione 2014/150/UE, che aveva istituito una sperimentazione temporanea per permettere la commercializzazione di sementi di popolazioni (frumento, orzo, avena e granturco) con deroghe rispetto alle normali prescrizioni sulla certificazione varietale. La modifica principale riguarda la proroga della durata della sperimentazione: il termine finale passa dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2021, poiché la valutazione dei risultati non era ancora completata e serviva più tempo per raccogliere dati significativi. Inoltre, la decisione consente a nuovi Stati membri di aderire alla sperimentazione entro il 31 dicembre 2019, ampliando così la partecipazione oltre i sei Stati membri che avevano già aderito inizialmente. Questa proroga permette agli operatori del settore sementiero di continuare a commercializzare queste sementi secondo le modalità sperimentali, rappresentando un'alternativa alle rigide prescrizioni sulla certificazione ufficiale previste dalla Direttiva 66/402/CEE.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1519 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2014/150/UE relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5470] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1519 of 9 October 2018 amending Implementing Decision 2014/150/EU on the organisation of a temporary experiment providing for certain derogations for the marketing of populations of the plant species wheat, barley, oats and maize pursuant to Council Directive 66/402/EEC (notified under document C(2018) 5470) (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
12.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 256/65
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1519 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2018
che modifica la decisione di esecuzione 2014/150/UE relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2018) 5470]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
(
1
)
, in particolare l'articolo 13
bis
,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione di esecuzione 2014/150/UE della Commissione
(
2
)
prevede l'organizzazione, fino al 31 dicembre 2018, di una sperimentazione temporanea alla quale possono partecipare tutti gli Stati membri, allo scopo di valutare se la produzione, a fini di commercializzazione, e la commercializzazione, a determinate condizioni, delle sementi di popolazioni ai sensi dell'articolo 2 di detta decisione, appartenenti alle specie
Avena
spp.,
Hordeum
spp.,
Triticum
spp. e
Zea mays
L., possano costituire un'alternativa migliore all'esclusione della commercializzazione delle sementi non conformi alle prescrizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere E, F e G, della direttiva 66/402/CEE relativa alle caratteristiche varietali delle sementi di determinate specie, e alle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva concernente la commercializzazione con la certificazione ufficiale come «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione».
(2)
La valutazione non è stata ancora completata dato che è necessario raccogliere ulteriori informazioni su vari aspetti della sperimentazione per un periodo di tempo più lungo. È pertanto opportuno prorogare la durata della sperimentazione temporanea.
(3)
Finora hanno partecipato a tale sperimentazione temporanea sei Stati membri. In vista della proroga della durata della sperimentazione, è opportuno consentire la partecipazione di nuovi Stati membri entro il 31 dicembre 2019.
(4)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2014/150/UE è così modificata:
a)
all'articolo 3, paragrafo 1, la data «gennaio 2017» è sostituita da «31 dicembre 2019»;
b)
all'articolo 19, la data «31 dicembre 2018» è sostituita da «28 febbraio 2021».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(
1
)
GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66
.
(
2
)
Decisione di esecuzione 2014/150/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (
GU L 82 del 20.3.2014, pag. 29
).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1519/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione UE 2018/1519 riguarda la commercializzazione di sementi di cereali e le deroghe alle prescrizioni sulla certificazione varietale secondo la Direttiva 66/402/CEE. Gli operatori del settore sementiero, gli Stati membri e le autorità competenti in materia di controllo delle sementi devono considerare questa normativa per la gestione delle popolazioni vegetali e la conformità alle regole di commercializzazione. Il provvedimento è rilevante per chi opera nel settore agricolo e nella produzione di sementi certificate, sementi certificate di prima riproduzione e sementi certificate di seconda riproduzione.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.