Decisione UE In vigore

Decisione UE 1517/2020

Decisione (UE) 2020/1517 del Consiglio del 19 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dell’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale istituito dalla convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e che abroga la decisione (UE) 2019/937

Pubblicato: 19/10/2020 In vigore dal: 19/10/2020 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2020/1517 riguardo all'adesione del Regno Unito alla Convenzione NASCO per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale?

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La Decisione UE 2020/1517 del Consiglio del 19 ottobre 2020 autorizza l'Unione europea ad approvare la richiesta di adesione del Regno Unito alla Convenzione NASCO (Convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale). Questa decisione si applica al periodo di transizione post-Brexit e consente al Regno Unito di aderire autonomamente alla convenzione prima della scadenza del periodo di transizione stesso. La norma riguarda direttamente il Regno Unito e gli Stati membri dell'UE che partecipano alla gestione degli stock ittici di salmone nell'Atlantico settentrionale. In pratica, la decisione prevede che la Commissione europea voti a favore dell'adesione britannica nel consiglio della NASCO e riconosca il Regno Unito come membro delle commissioni regionali competenti (Commissione per la Groenlandia occidentale e Commissione per l'Atlantico nord-orientale). L'aspetto rilevante è che questa adesione consente al Regno Unito di cooperare pienamente alle misure di conservazione e gestione sostenibile degli stock di salmone, in conformità alle disposizioni dell'UNCLOS (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), garantendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche comuni.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/1517 del Consiglio del 19 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dell’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale istituito dalla convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e che abroga la decisione (UE) 2019/937 EN: Council Decision (EU) 2020/1517 of 19 October 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of the North Atlantic Salmon Conservation Organisation established by the Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean as regards the application for accession to that Convention submitted by the United Kingdom and repealing Decision (EU) 2019/937

Testo normativo

20.10.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 348/16 DECISIONE (UE) 2020/1517 DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dell’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale istituito dalla convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e che abroga la decisione (UE) 2019/937 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale ( 1 ) ("convenzione NASCO") è stata approvata con decisione 82/886/CEE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore il 1 o ottobre 1983. (2) La convenzione NASCO si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l’Unione ne è parte. (3) A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, della convenzione NASCO, la convenzione è aperta all’adesione, previa approvazione del consiglio dell’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale istituita dalla convenzione NASCO, di qualsiasi Stato che eserciti giurisdizione in materia di pesca nell’Oceano Atlantico settentrionale o che sia uno Stato di origine per gli stock di salmone. (4) Il 27 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/937 ( 3 ) . La decisione era favorevole alla domanda di adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO, ma l’approvazione della domanda di adesione doveva essere concessa a decorrere dalla data in cui il diritto dell’Unione avesse cessato di applicarsi al Regno Unito. (5) A norma dell’articolo 129, paragrafo 4, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 4 ) , durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell’Unione. La decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ( 5 ) stabilisce le condizioni e la procedura che presiedono a dette autorizzazioni. (6) Con lettera del 3 aprile 2020 il Regno Unito ha notificato alla Commissione l’intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NASCO durante il periodo di transizione. (7) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1305 del Consiglio ( 6 ) autorizza il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NASCO, essendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/135. (8) A norma dell’articolo 66 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) ( 7 ) , gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, ne sono i principali interessati e responsabili. Lo Stato d’origine dei banchi anadromi deve assicurarne la conservazione attraverso l’emanazione di misure atte a regolamentarne la pesca nelle acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva. Qualora i banchi anadromi migrino entro o attraverso le acque interne ai limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato diverso dallo Stato di origine, tale Stato è tenuto a cooperare con lo Stato d’origine alla conservazione e alla gestione di tali banchi. (9) Al fine di impedire attività di pesca non sostenibili, è nell’interesse dell’Unione che il Regno Unito cooperi alla gestione degli stock di salmone nel pieno rispetto delle disposizioni dell’UNCLOS e dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori ( 8 ) del 4 agosto 1995 o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale. (10) Come disposto dall’articolo 66 dell’UNCLOS, lo Stato d’origine dei banchi anadromi e gli altri Stati che praticano la pesca di tali banchi devono stipulare accordi per l’attuazione di tale articolo. Tale cooperazione può essere istituita nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca. (11) L’adesione alla convenzione NASCO permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione e conservazione necessarie, tenendo debitamente conto dei diritti, degli interessi e degli obblighi di altri paesi e dell’Unione, e di garantire che l’esercizio delle attività di pesca si traduca in uno sfruttamento sostenibile degli stock di salmone interessati. (12) L’adesione alla convenzione NASCO prima della scadenza del periodo di transizione consentirebbe al Regno Unito di dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall’UNCLOS in relazione alle misure di conservazione e di gestione in vigore a decorrere dalla fine del periodo di transizione e quando il diritto dell’Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito. È pertanto nell’interesse dell’Unione approvare la richiesta di adesione alla convenzione NASCO presentata dal Regno Unito. (13) A fini di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione (UE) 2019/937, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dell’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale ("consiglio della NASCO"), istituito dalla convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale ("convenzione NASCO"), è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO. 2.   La Commissione è autorizzata a votare nel consiglio della NASCO sull’adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO e sulla qualità di membro del Regno Unito della Commissione per la Groenlandia occidentale e della Commissione per l’Atlantico nord-orientale. Articolo 2 La decisione (UE) 2019/937 è abrogata. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 19 ottobre 2020 Per il Consiglio La presidente J. KLOECKNER ( 1 ) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 25 . ( 2 ) Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale ( GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2019/937 del Consiglio, del 27 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito della convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito ( GU L 149 del 7.6.2019, pag. 61 ). ( 4 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 . ( 5 ) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1 ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1305 del Consiglio, del 18 settembre 2020, relativa all’autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell’Unione ( GU L 305 del 21.9.2020, pag. 27 ). ( 7 ) GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3 . ( 8 ) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 17 .

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La Decisione 2020/1517 è il riferimento normativo per l'adesione del Regno Unito alla Convenzione NASCO e riguarda la cooperazione internazionale in materia di conservazione degli stock ittici, diritto della pesca, UNCLOS e organizzazioni regionali di gestione della pesca. Esperti di diritto internazionale e della pesca la consultano per comprendere gli obblighi di conservazione, la gestione sostenibile delle risorse marine e le implicazioni del recesso britannico dall'Unione europea nel settore della politica comune della pesca.

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