Decisione UE In vigore

Decisione UE 1513/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1513 della Commissione del 15 ottobre 2020 relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Germania notificata con il numero C(2020) 7014 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 15/10/2020 In vigore dal: 15/10/2020 Documento ufficiale

Quali misure di protezione contro la peste suina africana stabilisce la Commissione europea per la Germania e quali zone sono interessate?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2020/1513 della Commissione europea del 15 ottobre 2020 definisce a livello unionale le zone infette da peste suina africana in Germania, al fine di prevenire la diffusione della malattia e evitare perturbazioni ingiustificate negli scambi commerciali tra Stati membri e verso paesi terzi. La decisione si applica specificamente al territorio tedesco, in particolare al Land del Brandeburgo, dove era stato riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici. La normativa individua tre distretti amministrativi (Landkreis) interessati: Oder-Spree, Dahme-Spreewald e Spree-Neiße, con specifiche comuni e gemarkungen (circoscrizioni territoriali) elencate nell'allegato. In queste zone si applicano le misure minime di lotta previste dall'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, che includono controlli veterinari, restrizioni ai movimenti di suini e prodotti derivati, e altre misure di contenimento della malattia. La decisione ha validità fino al 30 novembre 2020 e sostituisce la precedente decisione provvisoria (UE) 2020/1270, fornendo una regionalizzazione ufficiale riconosciuta a livello europeo per evitare blocchi commerciali ingiustificati.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1513 della Commissione del 15 ottobre 2020 relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2020) 7014] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/1513 of 15 October 2020 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Germany (notified under document C(2020) 7014) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

19.10.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 344/29 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1513 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2020 relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2020) 7014] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ( 3 ) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell’Unione. In particolare l’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l’adozione di alcune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nei suini selvatici. (4) La Germania ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio a seguito del verificarsi di un caso di tale malattia nel Land del Brandeburgo di detto Stato membro a struttura federale e, conformemente all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato diverse misure compresa l’istituzione di una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all’articolo 15 di tale direttiva al fine di impedire la diffusione della malattia. (5) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione ( 4 ) è stata adottata a seguito dell’istituzione della zona infetta in Germania, in conformità all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE. (6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Germania, in collaborazione con tale Stato membro. (7) Di conseguenza, è opportuno elencare la zona infetta in Germania nell’allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione. (8) È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 e sostituirla con la presente decisione. (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Germania provvede affinché la zona infetta istituita da tale Stato membro, in cui si applicano le misure di cui all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone elencate nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 è abrogata. Articolo 3 La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2020. Articolo 4 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13 . ( 2 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29 . ( 3 ) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ( GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione, dell’11 settembre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la peste suina africana in Germania ( GU L 297I dell’11.9.2020, pag. 1 ). ALLEGATO Zone istituite come zona infetta in Germania, di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Landkreis Oder-Spree — Gemeinde Grunow-Dammendorf — Gemeinde Mixdorf — Gemeinde Siehdichum — Gemeinde Schlaubetal — Gemeinde Neuzelle — Gemeinde Neißemünde — Gemeinde Lawitz — Gemeinde Eisenhüttenstadt — Gemeinde Vogelsang — Gemeinde Ziltendorf — Gemeinde Wiesenau — Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen 30 novembre 2020 Landkreis Dahme-Spreewald — Gemeinde Jamlitz — Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz 30 novembre 2020 Landkreis Spree-Neiße — Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack — Gemeinde Tauer — Gemeinde Schenkendöbern — Gemeinde Guben — Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz — Gemeinde Peitz 30 novembre 2020

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La Decisione (UE) 2020/1513 riguarda la peste suina africana, la regionalizzazione delle zone infette e le misure veterinarie secondo la direttiva 2002/60/CE. Operatori del settore suinicolo, esportatori di carni e prodotti derivati, e autorità veterinarie consultano questa normativa per comprendere le restrizioni commerciali, i controlli alle frontiere interne dell'Unione e le certificazioni sanitarie richieste per gli scambi da e verso le zone infette.

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