Decisione UE In vigore

Decisione UE 1508/2020

Decisione (UE) 2020/1508 del Consiglio del 12 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull’adozione di norme relative a requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna

Pubblicato: 12/10/2020 In vigore dal: 12/10/2020 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2020/1508 riguardo ai requisiti tecnici per le navi di navigazione interna?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/1508 del Consiglio del 12 ottobre 2020 definisce la posizione ufficiale dell'Unione europea rispetto all'adozione di standard tecnici per le navi che navigano sulle vie interne europee. In particolare, autorizza gli Stati membri che partecipano al Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e alla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) ad approvare la norma ES-TRIN 2021/1 e la norma di prova complementare per l'AIS interno 2021/3.0.

Questa decisione riguarda direttamente gli operatori del trasporto fluviale, i costruttori navali, gli armatori e le autorità portuali che operano sulle vie navigabili interne europee. La norma ES-TRIN 2021/1 stabilisce requisiti uniformi e armonizzati per la costruzione, l'allestimento, l'equipaggiamento e la sicurezza delle navi, includendo disposizioni specifiche per navi da passeggeri, convogli spinti e navi portacontainer.

L'obiettivo principale è garantire l'uniformità e l'armonizzazione dei requisiti tecnici tra i diversi regimi giuridici europei, evitando frammentazioni normative che potrebbero ostacolare l'efficienza dei trasporti sulle vie navigabili interne. La norma include anche disposizioni sull'identificazione automatica delle navi (AIS) e modelli standardizzati di certificati e registri.

La decisione si applica a partire dal 12 ottobre 2020 e rappresenta un allineamento tra la normativa dell'Unione (in particolare la Direttiva UE 2016/1629) e gli standard internazionali adottati dalle organizzazioni competenti, garantendo coerenza normativa nel settore della navigazione interna.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/1508 del Consiglio del 12 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull’adozione di norme relative a requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna EN: Council Decision (EU) 2020/1508 of 12 October 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the European Committee for drawing up standards in the field of Inland navigation (CESNI) and within the Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCNR) on the adoption of standards concerning technical requirements for inland waterway vessels

Testo normativo

19.10.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 345/6 DECISIONE (UE) 2020/1508 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull’adozione di norme relative a requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868, modificata dalla convenzione adottata il 20 novembre 1963 che modifica la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, è entrata in vigore il 14 aprile 1967. (2) A norma di tale convenzione, la commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) può adottare requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. (3) L’azione dell’Unione nel settore della navigazione interna dovrebbe mirare a garantire l’uniformità nell’elaborazione di requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna da applicare nell’Unione. (4) Il Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell’ambito della CCNR al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell’informazione e l’equipaggio. (5) Affinché i trasporti sulle vie navigabili interne siano efficienti, è importante che i requisiti tecnici per le navi siano compatibili e quanto più possibile armonizzati in regimi giuridici diversi in Europa. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell’Unione. (6) Alla riunione del CESNI del 13 ottobre 2020 è prevista l’adozione della norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («norma ES-TRIN») 2021/1 e della norma di prova complementare per l’AIS interno 2021/3.0. (7) La norma ES-TRIN 2021/1 stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include: disposizioni concernenti la costruzione, l’allestimento e l’equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna; disposizioni particolari riguardanti categorie specifiche di nave, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer; disposizioni riguardanti le apparecchiature per il sistema di identificazione automatica; disposizioni in materia di identificazione delle navi; un modello di certificati e registri; disposizioni transitorie; e istruzioni per l’applicazione della norma tecnica. La norma di prova complementare per l’AIS interno 2021/3.0 definisce i requisiti operativi e prestazionali, i metodi di prova e i risultati richiesti per le apparecchiature di bordo dell’AIS interno. (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI, poiché la norma ES-TRIN 2021/1 sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sulla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) . L’allegato II di tale direttiva si riferisce direttamente ai requisiti tecnici applicabili alle unità navali identificandoli come quelli della norma ES-TRIN 2019/1. Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare tale riferimento indicando la versione più recente della norma ES-TRIN e di stabilire la data della sua applicazione. (9) Inoltre, nella sua riunione del 3 dicembre 2020, la CCNR dovrebbe adottare una risoluzione che modificherà i regolamenti CCNR al fine di includere un riferimento alla norma ES-TRIN 2021/1 e alla norma di prova per l’AIS interno 2021/3.0. È quindi opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella CCNR. (10) L’Unione non è membro della CCNR né del CESNI. La posizione dell’Unione nelle sedi di tali organi dovrebbe pertanto essere espressa da quegli Stati membri che sono membri di tali organi, agendo congiuntamente negli interessi dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di nome per la navigazione interna il 13 ottobre 2020 è di acconsentire all’adozione della norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (norma ES-TRIN) 2021/1 e della norma di prova complementare per l’AIS interno 2021/3.0. 2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nella riunione della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), qualora si stabiliscano i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, è di sostenere tutte le proposte che allineano i requisiti tecnici a quelli della norma ES-TRIN 2021/1 e della norma di prova complementare per l’AIS interno 2021/3.0. Articolo 2 1.   Gli Stati membri che sono membri del CESNI esprimono la posizione dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, agendo congiuntamente negli interessi dell’Unione. 2.   Gli Stati membri che sono membri della CCNR esprimono la posizione dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, agendo congiuntamente negli interessi dell’Unione. Articolo 3 Modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all’articolo 1 possono essere concordate senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE ( GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118 ).

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La Decisione UE 2020/1508 è il riferimento principale per chi opera nel settore della navigazione interna e deve comprendere l'armonizzazione dei requisiti tecnici secondo la norma ES-TRIN 2021/1. Armatori, costruttori navali e autorità portuali consultano questa normativa per conformarsi agli standard di sicurezza, certificazione navale, equipaggiamento delle navi e identificazione automatica (AIS). La decisione coordina le posizioni dell'UE presso CESNI e CCNR, garantendo uniformità normativa nella navigazione fluviale europea e allineamento con la Direttiva UE 2016/1629.

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