Decisione (UE) 2018/1505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia
Quali sono gli importi stanziati dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per ciascuno dei quattro Stati membri beneficiari nella decisione 2018/1505?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2018/1505 mobilita il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza finanziaria a quattro Stati membri colpiti da calamità naturali nel 2017. Il Fondo, istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002, è uno strumento dell'UE destinato a rispondere rapidamente a situazioni di emergenza causate da disastri naturali, dimostrando solidarietà con le popolazioni colpite. La decisione stanzia complessivamente circa 34 milioni di euro: 2.258.225 EUR alla Bulgaria (inondazioni da piogge torrenziali di ottobre 2017), 2.535.796 EUR alla Grecia (terremoto dell'Egeo meridionale di luglio 2017), 16.918.941 EUR alla Lituania (inondazioni da precipitazioni estivo-autunnali 2017) e 12.279.244 EUR alla Polonia (piogge torrenziali e temporali di agosto 2017). Gli importi sono erogati come stanziamenti di impegno e di pagamento nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, con applicazione immediata dalla data di adozione della decisione per ridurre i tempi di mobilitazione.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2018/1505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia
EN: Decision (EU) 2018/1505 of the European Parliament and of the Council of 12 September 2018 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Bulgaria, Greece, Lithuania and Poland
Testo normativo
15.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 258/3
DECISIONE (UE) 2018/1505 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 settembre 2018
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea
(
1
)
, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
(
2
)
, in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
(2)
Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio
(
3
)
.
(3)
L'11 gennaio 2018 la Bulgaria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito alle inondazioni causate dalle piogge torrenziali e dai temporali violenti del 25 e 26 ottobre 2017.
(4)
L'11 ottobre 2017 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito a un terremoto che ha colpito la regione dell'Egeo meridionale e l'isola di Kos il 20 luglio 2017.
(5)
Il 22 dicembre 2017 la Lituania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito alle inondazioni causate da precipitazioni continue cadute nell’estate e autunno 2017.
(6)
Il 25 ottobre 2017 la Polonia ha presentato una domanda di contributo del Fondo in seguito a piogge torrenziali e temporali di eccezionale intensità verificatisi tra il 9 e il 12 agosto 2017.
(7)
Le domande presentate da Bulgaria, Grecia, Lituania e Polonia soddisfano le condizioni per l'assegnazione di un contributo finanziario del Fondo stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
(8)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia.
(9)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data dell'adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per erogare 2 258 225 EUR alla Bulgaria, 2 535 796 EUR alla Grecia, 16 918 941 EUR alla Lituania e 12 279 244 EUR alla Polonia, in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dal 12 settembre 2018.
Fatto a Strasburgo, il 12 settembre 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
K. EDTSTADLER
(
1
)
GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3
.
(
2
)
GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1
.
(
3
)
Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884
).
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La Decisione 2018/1505 riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, uno strumento di bilancio dell'UE disciplinato dal regolamento (CE) n. 2012/2002, che opera nel quadro del massimale annuo di 500 milioni di euro stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Gli stanziamenti di impegno e di pagamento per calamità naturali rappresentano forme di assistenza finanziaria europea per situazioni di emergenza.
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