Decisione UE In vigore

Decisione UE 1502/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1502 della Commissione, del 16 luglio 2025, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Save your right, save your flight! (Difendi i tuoi diritti, tutela il tuo volo) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2025) 4754

Pubblicato: 16/07/2025 In vigore dal: 16/07/2025 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione (UE) 2025/1502 della Commissione europea e quali sono i requisiti per la registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/1502 del 16 luglio 2025 registra l'iniziativa dei cittadini europei intitolata "Save your right, save your flight!" (Difendi i tuoi diritti, tutela il tuo volo), che chiede alla Commissione europea di mantenere i diritti attuali dei passeggeri aerei e le soglie di compensazione vigenti, opponendosi a presunte modifiche che ridurrebbero le protezioni garantite da vent'anni. L'iniziativa si applica a tutti i cittadini dell'Unione europea interessati ai diritti dei passeggeri nel trasporto aereo e riguarda specificamente le proposte del Consiglio relative a termini di trattamento delle richieste di compensazione, diritto all'informazione sui ritardi e definizione dei casi ammissibili a compensazione. La Commissione ha verificato che l'iniziativa soddisfa i requisiti formali previsti dal regolamento (UE) 2019/788: il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti, ha designato le persone di contatto (Marian Edward FILA e Nina-Raluca BUCᾸTARU), e l'iniziativa non è manifestamente ingiuriosa, futile, vessatoria né contraria ai valori dell'Unione. La registrazione consente al gruppo di organizzatori di raccogliere firme dai cittadini europei per presentare formalmente la richiesta alla Commissione, ma non implica alcun giudizio sulla correttezza fattuale del contenuto, che rimane esclusiva responsabilità degli organizzatori.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1502 della Commissione, del 16 luglio 2025, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Save your right, save your flight! (Difendi i tuoi diritti, tutela il tuo volo) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 4754] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1502 of 16 July 2025 on the request for registration, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council, of the European citizens’ initiative entitled Save your right, save your flight! (notified under document C(2025) 4754)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1502 21.7.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1502 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 2025 relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Save your right, save your flight!» (Difendi i tuoi diritti, tutela il tuo volo) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 4754] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il 18 giugno 2025 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Save your right, save your flight!» (Difendi i tuoi diritti, tutela il tuo volo). (2) Gli organizzatori dell’iniziativa fanno riferimento a «modifiche dei diritti dei passeggeri, i quali si vedranno ridurre le tutele di cui godono da vent’anni». Ritengono che tali modifiche comporteranno una perdita di tempo, denaro e diritti rispetto al livello di protezione offerto dalla normativa vigente. Lo scopo dell’iniziativa così come formulato dagli organizzatori è chiedere un passo indietro sulle «modifiche ostili per i passeggeri» e il mantenimento delle «attuali soglie di ammissibilità alla compensazione». (3) Un allegato apporta ulteriori dettagli sul contesto, l’oggetto e gli obiettivi dell’iniziativa. In esso gli organizzatori si richiamano alle proposte del Consiglio relative all’introduzione di «un termine per il trattamento delle richieste di compensazione (fino a 14 giorni)», all’esigenza di garantire ai consumatori «il diritto all’informazione sulle cause dei ritardi» e alla definizione di «un elenco esaustivo dei casi ammissibili a compensazione sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea». (4) La Commissione ritiene di poter adottare sulla base dell’articolo 91, paragrafo 1, e dell’articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una proposta di regolamento sui diritti dei passeggeri nell’Unione. (5) Per questo motivo la Commissione ritiene che nessuna parte dell’iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. (6) Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali. (7) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. (8) L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea o ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (9) È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «Save your right, save your flight!» (Difendi i tuoi diritti, tutela il tuo volo). (10) La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Save your right, save your flight!» (Difendi i tuoi diritti, tutela il tuo volo) è registrata. Articolo 2 Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Save your right, save your flight!» (Difendi i tuoi diritti, tutela il tuo volo), rappresentato da Marian Edward FILA e Nina-Raluca BUCᾸTARU in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2025 Per la Commissione Maroš ŠEFČOVIČ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1502/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione di esecuzione (UE) 2025/1502 rappresenta un atto amministrativo della Commissione europea relativo all'iniziativa dei cittadini europei, disciplinata dal regolamento (UE) 2019/788, che consente ai cittadini di proporre modifiche normative in materia di diritti dei passeggeri aerei, compensazione per ritardi e cancellazioni, e protezione dei consumatori nel trasporto aereo. Professionisti del diritto amministrativo, esperti di diritto dei consumatori e consulenti nel settore aereo consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di partecipazione democratica dell'UE, i requisiti di registrazione delle iniziative, e le competenze della Commissione in materia di armonizzazione dei diritti dei passeggeri.

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