Decisione UE In vigore

Decisione UE 1494/2020

Decisione (UE) 2020/1494 del Consiglio del 12 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato amministrativo istituito dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR) per quanto riguarda alcuni emendamenti a tale convenzione

Pubblicato: 12/10/2020 In vigore dal: 12/10/2020 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi della Decisione UE 2020/1494 riguardanti gli emendamenti alla Convenzione TIR?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/1494 del Consiglio del 12 ottobre 2020 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare presso il Comitato Amministrativo della Convenzione TIR (Convenzione doganale sul trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR del 1975). La decisione riguarda principalmente gli operatori economici che effettuano trasporti internazionali di merci e le autorità doganali degli Stati membri, in quanto introduce modifiche significative al regime TIR per modernizzarlo e renderlo più attrattivo.

Gli emendamenti previsti perseguono quattro obiettivi principali: accelerare la modernizzazione del regime TIR introducendo la trasmissione elettronica obbligatoria dei dati sulle autorizzazioni dei titolari di carnet TIR e creando una banca dati internazionale online degli uffici doganali; aumentare l'attrattiva della convenzione consentendo facilitazioni più ampie alle persone autorizzate; chiarire la convenzione specificando il ricorso a itinerari prestabiliti nelle unioni doganali; e aumentare gli importi massimi raccomandati per i carnet TIR relativi a tabacchi e alcol.

In pratica, le modifiche comporteranno una digitalizzazione del sistema TIR con trasmissione dati automatica alle autorità competenti, una maggiore flessibilità operativa per gli operatori autorizzati e una migliore trasparenza attraverso registri online accessibili. La Commissione europea esprime la posizione dell'Unione, mentre gli Stati membri la sostengono formalmente in sede di voto presso il Comitato Amministrativo.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/1494 del Consiglio del 12 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato amministrativo istituito dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR) per quanto riguarda alcuni emendamenti a tale convenzione EN: Council Decision (EU) 2020/1494 of 12 October 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Administrative Committee established by the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets (TIR Convention) as regards certain amendments to that Convention

Testo normativo

16.10.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 343/18 DECISIONE (UE) 2020/1494 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato amministrativo istituito dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR) per quanto riguarda alcuni emendamenti a tale convenzione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 («convenzione TIR») è stata approvata a nome della Comunità economica europea mediante il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio ( 1 ) ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983 ( 2 ) . (2) Mediante la decisione 2009/477/CE del Consiglio ( 3 ) un testo consolidato della convenzione TIR è stato pubblicato. Conformemente all’articolo 1, secondo comma, di tale decisione, la Commissione deve pubblicare le future modifiche della convenzione TIR nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicandone la data di entrata in vigore. (3) Il comitato amministrativo istituito dalla convenzione TIR («comitato amministrativo») può modificare la convenzione TIR conformemente agli articoli 59 e 60 della convenzione TIR. (4) Durante la 73 a sessione che si terrà il 15 ottobre 2020, o in una sessione successiva, il comitato amministrativo dovrà adottare alcuni emendamenti della convenzione TIR. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato amministrativo per quanto riguarda gli emendamenti della convenzione TIR, poiché tali emendamenti vincoleranno l’Unione. (6) Al fine di accelerare la modernizzazione del regime TIR è necessario introdurre la trasmissione elettronica obbligatoria da parte delle autorità competenti alla commissione esecutiva TIR istituita dal comitato amministrativo dei dati riguardanti le autorizzazioni dei titolari di carnet TIR e i ritiri di tali autorizzazioni, e creare una banca dati internazionale online affidabile degli uffici doganali che accettano i movimenti TIR, emendando a tal fine l’articolo 38 della convenzione TIR e l’allegato 9 della convenzione TIR e creando una nuova nota esplicativa relativa all’articolo 45 della convenzione TIR. (7) Al fine di aumentare l’attrattiva della convenzione TIR sia per gli operatori economici sia per le autorità doganali, è necessario consentire alle parti contraenti di accordare facilitazioni più ampie alle persone debitamente autorizzate per applicare la convenzione TIR mediante la creazione di una nuova nota esplicativa relativa all’articolo 49 della convenzione TIR. (8) Al fine di chiarire la convenzione TIR è necessario specificare il ricorso a un itinerario prestabilito all’interno delle unioni doganali modificando l’articolo 20 della convenzione TIR e aumentare l’importo massimo raccomandato che può essere richiesto alle associazioni garanti per i carnet TIR tabacchi/alcol, mediante un emendamento della nota esplicativa relativa all’articolo 8 della convenzione TIR. (9) È opportuno pertanto che la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato amministrativo si basi sul progetto di emendamenti della convenzione TIR. (10) È opportuno che la posizione dell’Unione sia espressa dalla Commissione. (11) È opportuno che gli Stati membri dell’Unione esprimano la posizione dell’Unione quando dev’essere espresso un voto formale in sede di comitato amministrativo, agendo congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione durante la 73 a sessione o in una sessione successiva del comitato amministrativo istituito dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 si basa sul progetto di emendamenti della convenzione TIR ( 4 ) . Articolo 2 1.   La Commissione esprime la posizione di cui all’articolo 1. 2.   Gli Stati membri dell’Unione esprimono la posizione dell’Unione quando dev’essere espresso un voto formale in sede di comitato amministrativo, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione. Articolo 3 Modifiche tecniche minori alla posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2020 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975 ( GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1 ). ( 2 ) GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13 . ( 3 ) Decisione 2009/477/CE del Consiglio, del 28 maggio 2009, recante pubblicazione in forma consolidata del testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come modificata a decorrere da tale data ( GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1 ). ( 4 ) Cfr. documento ST 10759/20 su http://register.consilium.europa.eu.

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