Decisione UE In vigore

Decisione UE 1480/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1480 della Commissione del 14 settembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 14/09/2021 In vigore dal: 14/09/2021 Documento ufficiale

Quali certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi sono riconosciuti come equivalenti ai certificati dell'UE per la libera circolazione, e quali sono le condizioni tecniche richieste?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1480 stabilisce che i certificati COVID-19 (vaccinazione, test e guarigione) rilasciati dalla Repubblica di Panama secondo il sistema "Certificado de Vacunación Digital Nacional" sono equivalenti a quelli emessi dagli Stati membri secondo il Regolamento UE 2021/953. Questa equivalenza consente ai cittadini dell'UE, ai loro familiari e ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'UE di utilizzare i certificati panamensi per esercitare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione. La Commissione ha verificato che il sistema panamense è interoperabile con il quadro di fiducia dell'UE, consente di verificare autenticità e integrità dei certificati, e contiene i dati necessari richiesti dalla normativa europea. La decisione si applica specificamente ai certificati di vaccinazione (per vaccini Comirnaty e Vaxzevria), ai test di amplificazione dell'acido nucleico (non ai test antigenici rapidi), e ai certificati di guarigione validi fino a 180 giorni dal primo test positivo. La Repubblica di Panama è stata collegata al quadro di fiducia dell'UE e la decisione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1480 della Commissione del 14 settembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1480 of 14 September 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the Republic of Panama to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

15.9.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 325/45 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1480 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ( 1 ) , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite a norma di tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. (3) Il 4 agosto 2021, la Repubblica di Panama ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Certificado de Vacunación Digital Nacional» (certificato di vaccinazione digitale nazionale). La Repubblica di Panama ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, la Repubblica di Panama ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità del sistema «Certificado de Vacunación Digital Nacional» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953. (4) A seguito di una richiesta della Repubblica di Panama, il 9 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità di un sistema, il «Certificado de Vacunación Digital Nacional» che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità del sistema «Certificado de Vacunación Digital Nacional» riportano i dati necessari. (5) La Repubblica di Panama ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che comprendono attualmente il vaccino Comirnaty e il vaccino Vaxzevria. (6) La Repubblica di Panama ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili soltanto per i test di amplificazione dell'acido nucleico, ma non per i test antigenici rapidi. (7) La Repubblica di Panama ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili, validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo. (8) La Repubblica di Panama ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (9) La Repubblica di Panama ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità del sistema «Certificado de Vacunación Digital Nacional» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (11) I certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità del sistema «Certificado de Vacunación Digital Nacional» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953. (12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica di Panama dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. (14) Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Repubblica di Panama al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità del sistema «Certificado de Vacunación Digital Nacional» (certificato di vaccinazione digitale nazionale) sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. Articolo 2 La Repubblica di Panama è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ( GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24 ).

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La Decisione 2021/1480 riguarda il riconoscimento reciproco di certificati COVID-19 tra l'UE e paesi terzi, applicando i principi di interoperabilità e equivalenza normativa previsti dal Regolamento UE 2021/953. Professionisti che operano nel settore della mobilità internazionale, del turismo e della sanità pubblica consultano questa normativa per comprendere quali certificati stranieri sono accettati per la libera circolazione, le modalità di verifica dell'autenticità, e le condizioni di trattamento dei dati personali durante la verifica.

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