Decisione UE In vigore

Decisione UE 1477/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1477 della Commissione del 14 settembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 14/09/2021 In vigore dal: 14/09/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione UE 2021/1477 riguardo ai certificati COVID-19 albanesi?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2021/1477 del 14 settembre 2021 riconosce l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania rispetto a quelli emessi secondo il regolamento UE 2021/953 (certificato COVID digitale dell'UE). Questo significa che i certificati di vaccinazione, test e guarigione albanesi sono considerati validi e accettati negli Stati membri dell'Unione europea per facilitare la libera circolazione delle persone durante la pandemia. La decisione si applica ai cittadini dell'Unione, ai loro familiari e ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, alle condizioni previste dalla normativa UE. In pratica, i certificati rilasciati dal sistema "Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry" contengono i dati necessari, sono interoperabili con il quadro di fiducia europeo e consentono la verifica dell'autenticità, validità e integrità dei documenti. La Commissione ha effettuato prove tecniche il 7 settembre 2021 confermando la conformità del sistema albanese agli standard europei, inclusi i vaccini riconosciuti (Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Sputnik V, Spikevax, Janssen, Covishield) e i test antigenici rapidi presenti nell'elenco comune concordato dal comitato per la sicurezza sanitaria.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1477 della Commissione del 14 settembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1477 of 14 September 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the Republic of Albania to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

15.9.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 325/36 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1477 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ( 1 ) , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. (3) Il 19 agosto 2021 la Repubblica d'Albania ha fornito alla Commissione informazioni sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» (registro albanese dei test e dei vaccini anti COVID-19). La Repubblica d'Albania ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, la Repubblica d'Albania ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania conformemente al sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953. (4) A seguito di una richiesta della Repubblica d'Albania, il 7 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità di un sistema, l'«Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità del sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» riportano i dati necessari. (5) La Repubblica d'Albania ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che attualmente comprendono Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Sputnik V, Spikevax, il vaccino anti COVID-19 Janssen e Covishield. (6) La Repubblica d'Albania ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per test di amplificazione dell'acido nucleico e per test antigenici rapidi presenti nell'elenco comune e aggiornato di test antigenici rapidi per la COVID-19 concordato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 ( 4 ) . (7) La Repubblica d'Albania ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo. (8) La Repubblica d'Albania ha inoltre informato la Commissione che accetta i certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE a norma del regolamento (UE) 2021/953. (9) La Repubblica d'Albania ha inoltre informato la Commissione che, alla verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per verificare e confermare lo stato del titolare per quanto riguarda la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione, e non saranno conservati successivamente. (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità del sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (11) I certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità del sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953. (12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica d'Albania dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. (14) Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Repubblica d'Albania al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità del sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. Articolo 2 La Repubblica d'Albania è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ( GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24 ). ( 3 ) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE ( GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1 ). ( 4 ) Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE ( GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1 ).

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