Decisione UE In vigore

Decisione UE 1476/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1476 della Commissione del 14 settembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Andorra ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 14/09/2021 In vigore dal: 14/09/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 1476/2021 riguardo ai certificati COVID-19 rilasciati da Andorra?

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La Decisione di esecuzione (UE) 2021/1476 della Commissione europea del 14 settembre 2021 riconosce l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati da Andorra rispetto a quelli emessi dagli Stati membri dell'UE secondo il regolamento (UE) 2021/953. Questo significa che i certificati andorrani di vaccinazione, test e guarigione dal COVID-19, generati attraverso il sistema "Andorra Health QR Server Module", hanno lo stesso valore legale di quelli UE per facilitare la libera circolazione delle persone. La decisione si applica ai cittadini dell'Unione, ai loro familiari e ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri, consentendo loro di utilizzare i certificati andorrani per spostarsi liberamente all'interno dell'Unione senza restrizioni aggiuntive. La Commissione ha verificato che i certificati andorrani contengono tutti i dati necessari, sono interoperabili con il quadro di fiducia dell'UE e permettono di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei dati. Andorra si è inoltre impegnata ad accettare i certificati UE e a trattare i dati personali solo per verificare le informazioni sanitarie, senza conservarli successivamente.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1476 della Commissione del 14 settembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Andorra ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1476 of 14 September 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by Andorra to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

15.9.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 325/33 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1476 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 2021 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Andorra ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ( 1 ) , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati COVID-19 rilasciati da Andorra ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati COVID-19 rilasciati da Andorra ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. (3) Il 9 luglio 2021 Andorra ha fornito alla Commissione informazioni sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Andorra Health QR Server Module». Andorra ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, Andorra ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del sistema «Andorra Health QR Server Module» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953. (4) Andorra ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19 Vaxzevria, Comirnaty e Spikevax. (5) Andorra ha inoltre informato la Commissione che rilascerà certificati interoperabili di test basati soltanto su test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT). (6) Il 23 luglio 2021 Andorra ha informato la Commissione che accetterà i certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953. Andorra ha informato la Commissione che accetterà la prova della vaccinazione per vaccini con un'autorizzazione a livello dell'UE e vaccini che abbiano completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS. Andorra ha inoltre informato la Commissione che accetterà certificati di test basati su test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) (quali i test RT-PCR) e test antigenici rapidi presenti nell'elenco comune e aggiornato di test antigenici rapidi per la COVID-19 concordato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . Infine, Andorra ha informato la Commissione che accetterà certificati di guarigione basati su un risultato positivo di un test NAAT. (7) Il 23 luglio 2021 Andorra ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953, i dati personali inclusi nei certificati saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. (8) Il 6 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del suo sistema «Andorra Health QR Server Module» sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, il che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del sistema «Andorra Health QR Server Module» riportano i dati necessari. (9) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del sistema «Andorra Health QR Server Module» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (10) I certificati COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del sistema «Andorra Health QR Server Module» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953. (11) Affinché la presente decisione sia operativa, Andorra dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. (12) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. (13) Alla luce della necessità di collegare quanto prima Andorra al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del sistema «Andorra Health QR Server Module» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. Articolo 2 Andorra è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ( GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24 ). ( 3 ) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE ( GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1 ).

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