Decisione UE In vigore

Decisione UE 1475/2023

Decisione (UE) 2023/1475 del Consiglio del 15 maggio 2023 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione

Pubblicato: 15/05/2023 In vigore dal: 15/05/2023 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e le condizioni principali dell'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione ai programmi dell'Unione?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/1475 autorizza la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che stabilisce un quadro duraturo di cooperazione nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione. L'accordo consente alla Nuova Zelanda di partecipare ai programmi dell'Unione aperti alla sua adesione, in particolare al programma Orizzonte Europa (2021-2027), specificamente al Pilastro II. La Nuova Zelanda soddisfa i criteri richiesti e l'accordo garantisce un equilibrio equo tra i contributi finanziari che il paese verserà e i benefici che ne trarrà dalla partecipazione. L'accordo prevede che i termini e le condizioni specifici di partecipazione a ciascun programma siano disciplinati da protocolli separati, e che la Nuova Zelanda non abbia potere decisionale sui programmi dell'Unione, mentre l'Unione mantiene il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e la tutela dei propri interessi.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/1475 del Consiglio del 15 maggio 2023 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione EN: Council Decision (EU) 2023/1475 of 15 May 2023 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement between the European Union, of the one part, and New Zealand, of the other part, on the participation of New Zealand in Union programmes

Testo normativo

19.7.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 182/1 DECISIONE (UE) 2023/1475 DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2023 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 186 e 212 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: 1) Con lettera del 6 dicembre 2021 la Nuova Zelanda ha espresso l’interesse formale ad associarsi a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) («programma Orizzonte Europa»). 2) Il 9 settembre 2022, in virtù della decisione (UE) 2022/1527 ( 2 ) , il Consiglio ha autorizzato l’avvio di negoziati con la Nuova Zelanda, a nome dell’Unione, per un accordo sui principi generali della partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione e sull’associazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa. 3) I negoziati si sono conclusi e l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione («accordo») è stato siglato il 22 dicembre 2022. 4) Gli obiettivi dell’accordo sono istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra l’Unione e la Nuova Zelanda e stabilire i termini e le condizioni per la partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione aperti alla sua partecipazione conformemente agli atti di base che li istituiscono di cui all’accordo. Ai sensi dell’accordo, l’Unione condurrà azioni di cooperazione con la Nuova Zelanda a norma dell’articolo 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. A norma dell’articolo 3 dell’accordo, i termini e le condizioni specifici di partecipazione della Nuova Zelanda a un programma o a un’attività dell’Unione sono soggetti all’adozione di protocolli dell’accordo. 5) Conformemente all’autorizzazione del Consiglio, il protocollo sull’associazione della Nuova Zelanda al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (2021-2027) è stato negoziato parallelamente all’accordo e, a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, dell’accordo, ne costituisce parte integrante. La Nuova Zelanda deve partecipare e contribuire al Pilastro II del programma Orizzonte Europa. 6) La Nuova Zelanda soddisfa i criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/695. 7) L’accordo è conforme all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, per il quale l’associazione al programma Orizzonte Europa di ciascuno dei paesi terzi a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento deve essere conforme alle condizioni stabilite in un accordo relativo alla partecipazione del paese o territorio interessato a un programma dell’Unione, a condizione che l’accordo: garantisca un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione; stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell’Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi; non conferisca al paese terzo potere decisionale sul programma dell’Unione; e garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari. 8) È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva. 9) Al fine di garantire in tempo utile la cooperazione tra l’Unione e la Nuova Zelanda nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione e consentire senza ritardo la partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa, è opportuno che l’accordo sia applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione («accordo»), con riserva della sua conclusione ( 3 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione. Articolo 3 L’accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, dell’accordo, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Articolo 4 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 15, paragrafo 2, dell’accordo. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. FORSSMED ( 1 ) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 ( GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione (UE) 2022/1527 del Consiglio, del 9 settembre 2022, che autorizza l’avvio di negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo sui principi generali della partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione e sull’associazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) ( GU L 237 del 14.9.2022, pag. 18 ). ( 3 ) Cfr. la pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

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L'accordo di associazione ai programmi dell'Unione rappresenta uno strumento di cooperazione internazionale nel settore della ricerca e innovazione, disciplinato secondo i principi di reciprocità e equilibrio finanziario previsti dal regolamento Orizzonte Europa. Professionisti che operano nel settore della ricerca, della cooperazione internazionale e della gestione di fondi europei devono considerare le disposizioni su contributi finanziari, protocolli di partecipazione, gestione amministrativa e tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

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