Decisione UE In vigore

Decisione UE 1466/2020

Decisione (PESC) 2020/1466 del Consiglio del 12 ottobre 2020 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

Pubblicato: 12/10/2020 In vigore dal: 12/10/2020 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dalla Decisione UE 2020/1466 alle misure restrittive contro le armi chimiche e fino a quando rimangono in vigore?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2020/1466 del Consiglio dell'Unione Europea del 12 ottobre 2020 modifica e prolunga le misure restrittive già adottate nel 2018 contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche. La decisione originaria del 2018 era prevista scadere il 16 ottobre 2020, ma con questa modifica viene prorogata fino al 16 ottobre 2021, permettendo all'UE di mantenere attive le sanzioni verso soggetti e entità coinvolti nello sviluppo e nella produzione di armi chimiche. La principale modifica sostanziale riguarda l'aggiornamento dell'elenco delle persone fisiche e giuridiche sottoposte a sanzioni, con la revisione della scheda relativa a Said Said, identificato come figura significativa dell'Institute 3000 (alias Institute 6000), divisione dello Scientific Studies and Research Centre siriano responsabile dello sviluppo di armi chimiche. Questa decisione si applica a livello europeo e vincula tutti gli Stati membri dell'UE al rispetto delle misure restrittive, che includono tipicamente congelamento dei beni, divieti di transazioni finanziarie e limitazioni commerciali nei confronti dei soggetti designati.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2020/1466 del Consiglio del 12 ottobre 2020 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche EN: Council Decision (CFSP) 2020/1466 of 12 October 2020 amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons

Testo normativo

13.10.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 335/16 DECISIONE (PESC) 2020/1466 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 2020 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544 ( 1 ) relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche. (2) La decisione (PESC) 2018/1544 si applica fino al 16 ottobre 2020. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 16 ottobre 2021 e aggiornare una voce dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3, come figura nell’allegato di tale decisione. (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione (PESC) 2018/1544 è così modificata: 1) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: « Articolo 8 La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2021. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; 2) l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2020 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche ( GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25 ). ALLEGATO Nell’allegato della decisione (PESC) 2018/1544, recante l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3, nella sezione «A. Persone fisiche», la voce n. 5 è sostituita dalla seguente: Nome Informazioni identificative Motivi della designazione Data di inserimento nell’elenco «5. Said SAID Alias: Saeed, Sa’id Sa’id, Titolo: dottore, membro dell’Institute 3000 (alias Institute 6000) dell’SSRC Sesso: maschile Data di nascita: 11 dicembre 1955 Said Said è una figura significativa dell’Institute 3000, alias Institute 6000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche in Siria. 21.1.2019».

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La Decisione UE 2020/1466 rappresenta uno strumento di politica estera e sicurezza comune (PESC) per l'implementazione di sanzioni internazionali contro la proliferazione di armi chimiche, con particolare riferimento a entità siriane. Gli operatori economici e le istituzioni finanziarie devono consultare regolarmente gli elenchi delle persone e entità designate per garantire il rispetto degli obblighi di compliance, congelamento dei beni e prevenzione del finanziamento di attività vietate secondo il diritto dell'UE.

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