Decisione UE In vigore

Decisione UE 1464/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1464 della Commissione, del 17 luglio 2025, relativa alla norma armonizzata EN 60335-2-14:2006 recante norme particolari per macchine da cucina, redatta a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 17/07/2025 In vigore dal: 17/07/2025 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 1464/2025 riguardo alla norma EN 60335-2-14:2006 per le macchine da cucina?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 1464/2025 della Commissione europea, del 17 luglio 2025, decide di NON pubblicare il riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-14:2006 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Questa norma riguarda i requisiti di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico, in particolare le macchine da cucina come i frullatori. La decisione è stata adottata perché la Germania ha sollevato obiezioni formali, sostenendo che la norma non soddisfa adeguatamente gli obiettivi di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE, in particolare riguardo all'inaccessibilità delle lame trancianti durante il funzionamento. Il principale problema identificato è che la sonda di prova utilizzata per valutare l'accessibilità delle lame non è basata su dati antropometrici reali del corpo umano. Di conseguenza, i produttori di macchine da cucina non potranno più beneficiare della presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza europei utilizzando questa norma, e dovranno dimostrare la conformità attraverso altri mezzi o attendere una norma rivista che affronti adeguatamente le criticità di sicurezza sollevate.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1464 della Commissione, del 17 luglio 2025, relativa alla norma armonizzata EN 60335-2-14:2006 recante norme particolari per macchine da cucina, redatta a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1464 of 17 July 2025 on the harmonised standard EN 60335-2-14:2006 on particular requirements for kitchen machines drafted in support of Directive 2014/35/EU of the European Parliament and the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1464 18.7.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1464 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2025 relativa alla norma armonizzata EN 60335-2-14:2006 recante norme particolari per macchine da cucina, redatta a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), sentito il comitato istituito dall’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , il materiale elettrico fabbricato in conformità a una norma armonizzata il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza coperti da tale norma armonizzata. (2) Con il mandato M/511 dell’8 novembre 2012 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CNELEC) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di stesura dell’elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché di redazione, revisione e completamento delle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE («richiesta»). (3) Sulla base di tale richiesta, il CEN e il Cenelec hanno redatto la norma armonizzata EN 60335-2-14:2006, relativa a norme particolari per macchine da cucina (modificata dalle norme EN 60335-2-14:2006/A12:2016, EN 60335-2-14:2006/A11:2012 e EN 60335-2-14:2006/A1:2008 e rettificata dalle norme EN 60335-2-14:2006/AC:2007 e EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2016). Il riferimento della norma è stato pubblicato da ultimo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2016/C 173/06 della Commissione ( 3 ) . (4) Il 15 dicembre 2014 la Germania ha sollevato un’obiezione formale, conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, alla norma armonizzata EN 60335-2-14:2006, quale modificata dalle norme EN 60335-2-14:2006/A12:2016, EN 60335-2-14:2006/A11:2012 e EN 60335-2-14:2006/A1: 2008 e rettificata dalle norme EN 60335-2-14:2006/AC:2007 e EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2016. La Germania ha spiegato che la norma armonizzata non soddisfa gli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), e punto 2, lettere a) e c), della direttiva 2006/95/CE, in quanto stabilisce disposizioni inadeguate per quanto riguarda l’inaccessibilità delle lame trancianti nei frullatori (ad eccezione dei frullatori a immersione) durante il funzionamento. La Germania ha sostenuto che la sonda di prova, che secondo la norma è utilizzata per valutare l’accessibilità delle lame trancianti di un frullatore, non è concepita sulla base delle dimensioni del corpo umano o di dati antropometrici. (5) Il 26 febbraio 2014 è stata adottata la direttiva 2014/35/UE, che ha abrogato la direttiva 2006/95/CE a decorrere dal 20 aprile 2016. Le norme armonizzate sono state pubblicate per la prima volta a norma della direttiva 2014/35/UE con la comunicazione 2016/C 249/03 della Commissione ( 4 ) . La comunicazione non conteneva un riferimento alla norma armonizzata EN 60335-2-14: 2006, pertanto non poteva più sussistere una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. (6) Il 12 agosto 2021 la Germania ha presentato un successivo aggiornamento in merito all’obiezione formale del 15 dicembre 2014 nei confronti della norma armonizzata EN 60335-2-14:2006, modificata da ultimo dalla norma EN 60335-2-14/A2: 2021, spiegando che essa non era ancora pienamente conforme agli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I, punto 1, lettera c), punto 2, lettere a) e c), e punto 3, lettera b), della direttiva 2014/35/UE. (7) L’obiezione formale è stata discussa dal comitato per il materiale elettrico nella riunione del 25 giugno 2024. (8) Dopo aver esaminato la norma EN 60335-2-14:2006, quale modificata e rettificata, insieme ai rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato per il materiale elettrico, la Commissione ha concluso che la norma armonizzata non soddisfa gli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I, punto 1, lettera c), punto 2, lettere a) e c), e punto 3, lettera b), della direttiva 2014/35/UE. (9) Tenuto conto di quanto precede, il riferimento alla norma EN 60335-2-14:2006 «Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2: Norme particolari per macchine da cucina», quale modificata dalle norme EN 60335-2-14:2006/A12:2016, EN 60335-2-14:2006/A11:2012 e EN 60335-2-14:2006/A1:2008 e rettificata dalle norme EN 60335-2-14:2006/AC:2007 e EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2016, non dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Commissione decide di non pubblicare il riferimento della norma armonizzata EN 60335-2-14:2006 «Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — parte 2: Norme particolari per macchine da cucina», quale modificata dalle norme EN 60335-2-14:2006/A12:2016, EN 60335-2-14:2006/A11:2012 e EN 60335-2-14:2006/A1:2008 e rettificata dalle norme EN 60335-2-14:2006/AC:2007 e EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2016, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj . ( 2 ) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ( GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj ). ( 3 ) Rettifica alla comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ( GU C 173 del 13.5.2016, pag. 162 ). ( 4 ) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ( GU C 249 dell’8.7.2016, pag. 62 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1464/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 1464/2025 è rilevante per produttori di apparecchi elettrici domestici, importatori e distributori di macchine da cucina che operano nel mercato europeo, poiché riguarda la conformità alle direttive sulla sicurezza del materiale elettrico e la presunzione di conformità alle norme armonizzate. Commercialisti e consulenti che assistono aziende del settore elettrodomestico devono conoscere l'impatto sulla marcatura CE, sulla responsabilità del produttore e sugli obblighi di conformità secondo la direttiva 2014/35/UE e il regolamento sulla normazione europea (UE) 1025/2012.

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